Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16789 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16789 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRAIDIC LUCA nato il 18/10/1992 a PALMANOVA

avverso la sentenza del 25/09/2017 del TRIBUNALE di UDINE
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
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Udito il difensore

■-/

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice monocratico del Tribunale di Udine con la sentenza di patteggiamento impugnata,
sull’accordo delle parti, ha applicato all’imputato la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600
di multa, per i delitti di furto in abitazione.
1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’imputato personalmente, che ha lamentato la
violazione della disposizioni processuali di cui all’ad 129 cpp ed il vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

vizio di motivazione, motivi che esulano da quelli previsti dalla novella introdotta con legge
23.6.2017 n.103, che ha inserito il comma 2 bis dell’ad 448 cpp, la cui disposizione limita i casi
di ricorso avverso sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La richiesta di applicazione della pena è stata presentata in epoca successiva all’entrata in
vigore della citata legge e deve, pertanto, dichiarasi l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’ad
591 lett b) cpp, poiché la sentenza per cui è stato proposto il ricorso non è impugnabile.
Sotto diverso profilo il ricorso risulta inammissibile in quanto sottoscritto personalmente
dall’imputato, ipotesi esclusa dal nuovo testo dell’ad 613 cpp, per come modificato dalla legge
23.6.2017 n.103 ed è inammissibile ai sensi del’art 591 lett. a) cpp, poiché proposto da un
soggetto non legittimato.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
in favore della cassa delle ammende di euro quattromila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento in favore della cassa delle ammende di euro quattromila.

Deciso il 13.2.2018

Il Presidente

Il consigliere estensore
Eduardo de Gregorio

Grazia ,Lapa orcia

Depositato in Canoe!
Roma, lì

…………

*O* .

Le-

Il ricorso, presentato personalmente dall’imputato, ha dedotto violazione di norme processuali e

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