Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16789 del 05/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16789 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Dardi Mario, nato il 04/01/1961

avverso l’ordinanza del 28/09/2012 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Vito D’Ambrosio che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per
rinuncia.

Udito il difensore avv. //

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DEPOSITA’

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Data Udienza: 05/03/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 28/09/2012 provvedendo sull’appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. , proposto dal PM
avverso l’ordinanza del GO del Tribunale di Palermo, in data 24/08/2012, con la
quale era stato respinta la richiesta di sequestro preventivo dell’autocarro FIAT
OM tg PA A06845 e dei rifiuti in esso contenuti – accoglieva l’appello del PM con
sequestro del predetto autocarro; il tutto nei confronti, fra gli altri, di Mario Ilardi

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo
all’ipotizzato reato di cui all’art. 6, comma 1 lett. a), L. 210/2008; trattandosi di
semplice attività occasionale di trasporto e deposito in un sito autorizzato di
rifiuti urbani;
b)che, comunque, il sequestro era illegittimo poiché l’automezzo in
questione era di proprietà di Zarcone Emanuele, persona estranea al reato
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
3. Mario Dardi, con atto pervenuto in data 07/02/2013, dichiarava di
rinunciare al ricorso, essendo stato restituito l’autocarro all’avente diritto, come
da provvedimento del PM in data 15/10/2012.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile, ex art. 591 lett. d) cod. proc. pen.,
il ricorso proposto da Mario l’ardi. Non segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi
colpa nei confronti dell’Ilardi nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Costituzionale n. 186/2000)
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 05 marzo 2013.

ed in relazione al reato di cui all’art. 6, comma 1 lett. a), L. 30/12/2008 n. 210

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