Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16788 del 24/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16788 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI VALLELUNGA MARCO N. IL 19/01/1982
avverso la sentenza n. 2676/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 24/03/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, DI
VALLELUNGA MARCO è stato condannato per furto in abitazione alla pena di
giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto il difensore dell’imputato, avv. Aldo
Mirate, deducendo l’omesso esame delle doglianze difensive, in particolare con
riferimento alla spontanea propalazione delle proprie esatte generalità da parte
dell’imputato, condotta incompatibile con l’intenzione del latrocinio;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente
deduce l’omesso esame di una deduzione difensiva, trascurando la specifica
risposta fornite motivazione dalla Corte territoriale, laddove si evidenzia che
l’imputato era stato sorpreso e riconosciuto nel cortile dello stabile dal derubato,
per cui la circostanza dedotta dal difensore è priva di significato;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
Il consigliere estensore
Il presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO