Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16788 del 13/02/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 16788 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. dal difensore di:
Stuppia Antonino Gianluca, nato a Catania, il 17/4/1985;

avverso la sentenza del 28/5/2016 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

RITENUTO IN FATTO
1. Con la pronunzia impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato
il ricorso proposto da Stuppia Antonino Gianluca avverso la sentenza che aveva
confermato la sua condanna per duplice omicidio e per i connessi reati in armi.

1

Data Udienza: 13/02/2018

2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il difensore
del condannato deducendo l’erronea lettura e valutazione di alcune risultanze
processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis

2. Come accennato il ricorso è stato infatti proposto dal difensore del condannato,
privo della necessaria procura speciale, non presente in atti né allegata all’atto di
impugnazione straordinaria. In tal senso va dunque ribadito che è inammissibile per
difetto di legittimazione il ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto
proposto, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale,
la quale è imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario,
riservata ex art. 625 bis, comma secondo, c.p.p. esclusivamente al condannato, con la
conseguenza che, in tal caso, è inapplicabile il disposto di cui all’art. 571, comma terzo
c.p.p. (ex multis Sez. 4, n. 13918/12 del 5 luglio 2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez.
1, n. 12595 del 13 marzo 2015, Falco, Rv. 263207).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/2/2018
Il Consigliere

Il Presidente
Grazia Lapalorcia

c.p.p. in riferimento all’art. 591 comma 1 lett. a) dello stesso codice.

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