Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16788 del 05/03/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16788 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Moutafis Konstantinos, nato il 15/07/1959
avverso la sentenza del 12/06/2012 del Gup del Tribunale di Ancona
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Vito D’Ambrosio che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore avv. //
Data Udienza: 05/03/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Gup del Tribunale di Ancona, con sentenza emessa il 12/06/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Vatsias Konstantinos imputato dei reati di cui agli artt. 291 bis, 291 ter, commi 1 e 2 lett. c), d.P.R.
43/1973 e 489 e 61 n. 2 cod. pen., per aver introdotto e trasportato (in concorso
con altri) nel territorio dello Stato kg. 4.814,00 di T.L.E. di contrabbando, con
esibizione, all’atto dei controlli svolti dal personale delle Agenzie delle Dog l e
contestato in atti – la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed C
80.233.600,00 di multa, con confisca, tra l’altro, dell’autoarticolato tg IAE1022
(la m•trice),
26133 (il rimorchio).
2. Moutafis Konstantinos, quale proprietario del predetto autoarticolato,
proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la confisca del veicolo de quo
era illegittima, poiché Moutafis Konstantinos era del tutto estraneo e non
consapevole dell’utilizzazione ai fini del contrabbando dell’autoarticolato concesso
in noleggio a Vatsias Konstantinos.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata quanto alla statuizione della confisca dell’autoarticolato.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.1. Il ricorrente Moutafis Konstantinos è terzo estraneo al procedimento n.
2420/2012 R.G.N.R. pendente nei confronti di Vatsias Konstantinos e definito
con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa il 12/06/2012 dal Gup del
Tribunale di Ancona; sentenza non impugnata dall’imputato. Moutafis
Konstantinos, pertanto, non è legittimato ad impugnare la sentenza de qua; il
tutto ai sensi dell’art. 568, comma 3, cod. proc. pen.
3.2. L’attuale ricorrente (Moutafis Konstantinos) potrà far valere i propri
diritti sull’autoarticolato sottoposto a confisca mediante incidente di esecuzione
[sez. III sent. n. 12117 del 19/03/2009].
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Moutafis
Konstantinos con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
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della G.d.F. di Ancona, di documenti falsi; il tutto come analiticamente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 05 marzo 2013.