Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16786 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16786 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIAMELI FRANCESCO N. IL 09/01/1970
avverso la sentenza n. 4898/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 24/03/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
9 gennaio 2014 dal locale Tribunale, appellata da MANGIAMELI Francesco dichiarato responsabile di più delitti di furto aggravato in abitazione, commessi tra il 2 marzo ed il 23 maggio
2011.
Propone ricorso per cassazione, integrato da memoria, l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il comportamento dell’imputato connotato da sistematica realizzazione di furti in abitazione indice di particolare
propensione al delitto, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2016.

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