Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16783 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16783 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PISTORELLI LUCA
sul ricorso presentato da:
De Marco Daniele, nato a Mesagne, il 15/10/1989;
avverso la sentenza del 11/10/2017 del Tribunale dì Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di ha applicato ex art. 444 c.p.p. a la pena
da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato deducendo difetto di
motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129
c.p.p.
Data Udienza: 01/02/2018
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis
c.p.p.
2. L’impugnazione è stata infatti proposta successivamente all’entrata in vigore della I.
n. 103/2017 la quale, modificando l’art. 613 c.p.p., ha privato l’imputato della facoltà
di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al
cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Attesa l’indiscutibile natura processuale
della novella è poi irrilevante che il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza
pronunziata prima della sua entrata in vigore, dovendosi fare riferimento, in forza del
principio tempus regit actum, al momento in cui in concreto è stato esercitato il diritto
di impugnazione ed alle regole sulla legittimazione a presentare l’impugnazione vigenti
all’epoca. Non di meno, con l’entrata in vigore della legge menzionata il pubblico
ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di
applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all’espressione della
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza (art. 448 comma 2 bis c.p.p.).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 1/2/2018
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Lu Pjstorelli
Il Presidente
Mayrizio Fumo
Depositato in Cancelleria
Roma, lì ……..
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difensore iscritto nell’apposito albo il potere di sottoscrivere l’atto di impugnazione con