Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16782 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 16782 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Maceroni Gianluca, nato ad Avezzano, il 14/6/1969;

avverso la sentenza del 11/9/2017 del Tribunale di Avezzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di ha applicato ex art. 444 c.p.p. a la pena
da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo vizi
della motivazione in merito alla responsabilità dell’imputato ed alla configurabilità in
fatto dell’aggravante contestata.

Data Udienza: 01/02/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis
c.p.p.
2. Infatti con l’entrata in vigore della I. 23 giugno 2017, n. 103., avvenuta il 3 agosto
2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro
la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti

sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della
misura di sicurezza (art. 448 comma 2 bis c.p.p.).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 1/2/2018
Il Consigliere e

nsore

Il Presidente
Maurizio Fumo
I

torelli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì ……..

all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la

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