Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16780 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16780 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERPA Cristiano, nato il 14/12/1971 a Sanremo
persona offesa nel procedimento nei confronti di
BOZZELLI Cesare, nato il 09/05/1986 a Sanremo

avverso il decreto del 15/02/2017 del Giudice di Pace di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Serpa Cristiano ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione
emesso il 15/02/2017 dal Giudice di Pace di Imperia nei confronti di Bozzelli
Cesare, in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 535 cod. pen., lamentando

Data Udienza: 31/01/2018

l’omessa notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione presentata dal P.M.,
in violazione dell’art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., che prevede l’avviso in
ogni caso di reati commessi con violenza alla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In tema di procedimento di archiviazione, l’art. 408, comma 3-bis, cod. proc.

l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona
offesa a cura del pubblico ministero”, è applicabile anche nel procedimento
davanti al giudice di pace, poiché l’art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
prevede l’osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto
applicabili (Sez. 5, n. 22991 del 02/03/2015, Schiavo, Rv. 263645).
Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione non risulta essere stata
notificata alla persona offesa, pur trattandosi di reati commessi, in ipotesi, con
violenza; ne consegue che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla
persona offesa determina la violazione del contraddittorio e la conseguente
nullità ex art.127, comma 5, cod.proc. pen. del decreto di archiviazione (Sez. 3,
n. 38745 del 19/05/2016, Pavia, Rv. 267579).
Piochè, in caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso
avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti
al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza
dell’inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al
P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice (Sez. 3, n. 7946
del 03/11/2016, dep. 2017, Ignoti, Rv. 269147), il provvedimento impugnato va
annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Imperia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Così deciso in Roma il 31/01/2018

pen., secondo il quale “per i delitti commessi con violenza contro la persona

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