Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1678 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1678 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 05/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI ANTONIO N. IL 03/11/1956
avverso l’ordinanza n. 346/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -r,ILJ.2.yu cL
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Uditi difensor Avv.; G(cidà93g MuSfyb
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Ritenuto in fatto.
1. Parisi Antonio, tramite il fiduciario , propone ricorso per Cassazione avverso
la Ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato la
Ordinanza di custodia cautelare emessa ai danni dell’odierno ricorrente ,
gravemente indiziato di più fatti sanzionati ex ad 73 dpr 309/90 , tutti
commessi tra l’ottobre 2011 ed il febbraio 2012.
2. Tre i motivi di ricorso .

privo di motivazione perché pedissequamente ripropositivo del tenore della
richiesta e delle schede personali preparate all’uopo dalla PG con riferimento ad
ogni singolo indagato . E si contesta , per un verso la possibilità del Tribunale
del riesame di colmare siffatta lacuna allorquando il provvedimento del Gip
manchi integralmente di alcuna valutazione critica delle circostanze indicate
nella proposta ; per altro verso, la decisione adottata dal Tribunale il quale ha
superato la contestata eccezione richiamandosi al vaglio operato dal GIP al
linguaggio criptico utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate. Ciò
pretermettendo il dato in forza al quale , nella parte di valutazione riferita al
Parisi , siffatto vaglio critico appare sfornito di qualsivoglia riscontro.
2.2 Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa in punto alla
identificazione nel ricorrente dello zio turi cui si riferiscono gli interlocutori delle
conversazioni captate nel trattare argomenti legati a cessioni di stupefacenti .
In particolare , non sarebbero determinanti al fine né il riferimento al nome di
battesimo del ricorrente ; né , ancora, la tracce ricavabili dal GPS del telefonino
che darebbero conto del posizionamento della macchina di uno dei soggetti
acquirenti , in più occasioni , nei pressi della masseria di proprietà del Parisi ,
trattandosi di zona di riferimento così ampia da risultare inadatta al fine di
comprovare che nel caso l’autovettura in questione era effettivamente ferma
nei pressi dell’abitazione del Parisi.
2.3 Con il terzo motivo, riferito alle esigenze cautelari si evidenzia che i fatti
risalirebbero a più di un anno e mezzo dal provvedimento restrittivo e che ,
nelle more, il ricorrente ha intrapreso una attività di impresa diretta alla
produzione di redditi leciti .
Considerato in diritto.
3. IL ricorso è infondato per le ragioni precisate da qui a poco.

2.1 Con il primo si ribadisce la eccepita nullità del provvedimento genetico ,

4. Quanto alla lagnanza sottesa al primo motivo osserva la Corte, in linea con
quanto puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato, come
l’affermato difetto assoluto di motivazione della ordinanza di custodia cautelare
avuto riguardo specifico alla posizione riferibile all’odierno ricorrente risulti
immediatamente smentito dal precipuo vaglio operato dal primo giudice con
riferimento al significato da ascrivere ai colloqui intercettati, chiariti a dispetto
dell’utilizzo del linguaggio criptico nella specie utilizzato dai soggetti intercettati

esito al riesame proposto ai sensi dell’ad 309 cpp.
5. Il secondo motivo di ricorso si fonda su rilievi non consentiti in questa fase di
legittimità . La valutazione legata al significato dei colloqui intercettati esula dai
poteri di disamina ascritti al Giudice di legittimità laddove l’interpretazione
fornita al riguardo dai Giudici del merito si riveli , come nella specie , estranea a
profili di manifesta incongruenza logica. Nel caso gli elementi addotti in ricorso
dalla difesa del Parisi si concretano in una lettura alternativa del significato
afferente i colloqui captati senza che tuttavia vengano indicati elementi logici
tali da destrutturare integralmente la valutazione fornita sul punto dal Tribunale
, peraltro coerentemente e condivisibilmente imperniata nella identificazione nel
Parisi del soggetto coinvolto nelle cessioni contestate grazie all’esplicito
riferimento al cognome del ricorrente oltre che al nome dello stesso.
Quanto poi alla doglianza inerente il rilevamento dei dati GPS, il relativo tema ,
così come sollevato in ricorso, concreta una questione di fatto , anch’essa
estranea al controllo di legittimità laddove , come nella specie, l’argomentare
sotteso alla decisione non venga validamente contestato in ragioni di vuoti o
manifeste incongruenze logiche.
6. Il terzo motivo attiene alla valutazione delle emergenze cautelari, avuto
riguardo in particolare al profilo della attualità delle stesse. Il Tribunale ha
ancorato la valutazione legata al rischio di reiterazione rifacendosi alla estrema
professionalità del ricorrente nell’ambito criminale legato al narcotraffico ,
siccome comprovato dalla dinamica dei fatti in contestazione ( all’uopo
affermando una radicata presenza nel settore illecito di riferimento ricavata
dalle intercettazioni dalle quali emerge la disponibilità in capo al ricorrente di
ingenti quantità di sostanza da collocare sul mercato) e finendo per ritenere la
inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella maggiormente afflittiva
anche alla luce della personalità del ricorrente , negativamente segnata,

in termini peraltro pienamente condivisi dalla valutazione resa dal Tribunale in

nell’ottica della insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte ,

da

precedenti specifici nonchè dalla violazione , in due occasioni , della misura di
prevenzione personale allo stesso comminata. Elementi , questi, talmente
preponderanti sul piano logico che , del tutto coerentemente, finiscono
implicitamente per assorbire il dato legato al , peraltro modesto, tempo
trascorso tra la data delle condotte e quella di esecuzione dell’intervento
cautelare in ragione della sua palese recessività. Nè la questione assume

successivamente intrapresa dal Parisi , che nell’asserto difensivo, varrebbe a
costituire una radicale soluzione di continuità rispetto alle condotte illecite in
precedenza riscontrate considerata l’assoluta genericità del rilievo, privo , ance
in questa sede , delle necessarie precisazioni in fatto destinate a meglio
dettagliare la affermata neutralizzazione della radicata inclinazione a delinquere
riscontrata dai giudici della cautela .
Da qui la infondatezza anche dell’ultimo motivo di ricorso .
7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 94 1/ter disp. att. C.p.p.
Così deciso il 5 Novembre 2013.

maggior peso in considerazione del riferimento alla legittima attività di impresa

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