Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16779 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16779 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI Almerico, nato il 31/03/1969 a Pompei
Persona offesa nel procedimento nei confronti di
ILLIANO Carmela Alessandra

avverso il decreto del 12/01/2017 del Gip del Tribunale di Torre Annunziata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. G. Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Grimaldi Almerico ricorre per cassazione avverso il decreto di
archiviazione emesso il 12/01/2017 dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata nei
confronti di Illiano Alessandra Carmela, indagata per il reato di cui agli artt. 56 e
610 cod. pen., lamentando l’omessa valutazione dell’opposizione proposta nei
confronti della richiesta di archiviazione del P.M. e l’omessa declaratoria di
inammissibilità, nonché il difetto di motivazione dell’archiviazione.

Data Udienza: 31/01/2018

Deduce, in particolare, di avere proposto opposizione avverso la richiesta di
archiviazione del P.M., chiedendo la formulazione dell’imputazione ovvero la
prosecuzione delle indagini, indicando le investigazioni suppletive ed i relativi
elementi di prova. Nondimeno il decreto di archiviazione è stato emesso de
plano, senza alcuna motivazione e/o valutazione in relazione alla infondatezza
della notizia di reato, e senza enunciare i motivi della asserita inidoneità delle
investigazioni suppletive indicate (l’audizione delle persone presenti ai fatti e
l’identificazione della persona che accompagnava l’indagata, che, stando alle

minacciato la persona offesa)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Premesso che è impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di
archiviazione carente di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione
proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., in
quanto l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il
diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente
lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicché il
predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità
contemplate dall’art. 409, comma 6, ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606,
lett. c), del codice di procedura penale (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv.
204132), nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a
verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere, impostogli dall’art. 410,
comma 1, cod. proc. pen., di indicare l’ “oggetto della investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova”, con l’esclusione di ogni valutazione prognostica del
merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti
l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni
della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno
della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di
inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del procedimento di
archiviazione (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv. 204135).
Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, nonostante
l’opposizione avesse indicato molteplici indagini suppletive (l’audizione del
fidanzato dell’indagata, e l’identificazione del giovane in compagnia dei predetti,
entrambi presenti ai fatti, nonché dell’Avv. Gabola, in merito a quanto accaduto
nel corso di un’udienza), il provvedimento impugnato – redatto in calce all’atto di

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immagini della registrazione audio-video prodotta, risulta aver percosso e

opposizione, e graficamente distinto dal provvedimento di archiviazione adottato
in calce alla copertina del fascicolo – ne ha dichiarato l’inammissibilità con
motivazione generica ed assertiva, formulando altresì una valutazione, di
evidente contenuto prognostico sul risultato probatorio, di inidoneità ad
arricchire il quadro probatorio.
Del resto, anche la motivazione sulla infondatezza ‘processuale’ dell’ipotesi
di reato è meramente assertiva, essendo il decreto di archiviazione motivato
mediante sottoscrizione del ‘prestampato’ in calce alla copertina del fascicolo del

della valutazione, né uno sviluppo argonnentativo inerente la ritenuta
infondatezza della notizia di reato.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e la
trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Torre Annunziata per il corso
ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata per
l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 31/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppe Riccardi

Grazia LaRalorcia

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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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procedimento, senza che sia neppure evincibile né la fattispecie concreta oggetto

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