Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16777 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16777 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC TONI nato il 26/01/1991

avverso l’ordinanza del 09/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore 0..A/ . “i’)(,>\.&

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SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE SU ACCORDO DELLE PARTI
LA DIFESA SI RIPORTA

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano
che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di Jovanovic
Toni, ha confermato l’ordinanza del GIP di Busto Arsizio che ha disposto
l’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere in
ordine ai reati di associazione a delinquere ( capo 6), furto aggravato ( capi 1, 2) e

1.1. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di gravi indizi in ordine alla
partecipazione del ricorrente, in qualità di organizzatore, ad una associazione a
delinquere con carattere trasnazionale capeggiata da Jovanovic Zoran e diretta alla
commissione di reati che sono stati qualificati come furto o tentato furto aggravato,
dei quali vengono addebitati a Jovanovic Toni quelli di cui ai capi 1, 2 e 4.
In particolare, al capo 1) dell’imputazione provvisoria, si qualifica ai sensi degli artt.
61 n.7, 110, 624, 625 co.1 n.2) e 5) c.p., 4 1.146/06 l’avere pianificato ed
organizzato un’operazione fraudolenta
di cambio valuta ai danni di Randhawa Balwinder Singh, Hundal Sartaj, nel corso
della quale il ricorrente, in concorso con altri sodali, avvalendosi di arredamenti
appositamente modificati con la creazione di doppiofondo, aveva consegnato alle
persone offese delle banconote contraffatte recanti la dicitura fac simile, in luogo di
quelle genuine poco prima esibite, ricevendo contestualmente in India, nelle mani di
un complice, la valuta estera reale, pari a 10 milioni di rupie ( 125.000 euro) ad
opera di incaricati delle vittime.
Identico fatto è contestato al capo 2), realizzato in danno di persone offese non
meglio identificate e con un profitto illecito pari a 250.000 euro, essendo, la valuta
estera, consegnata in Russia.
Al capo 4) viene contestata la fattispecie tentata, in quanto l’analoga procedura
volta ad ottenere valuta estera per un controvalore di tre milioni di euro, che
avrebbe dovuto essere versata a Hong Kong ad opera di persone offese non meglio
identificate, era stata interrotta per il timore che le persone offese potessero
rendersi conto della falsità del denaro ricevuto in cambio.
2. Il ricorso è volto a contestare la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 1, 2
e 4, che si sostiene configurino la diversa ipotesi di truffa, con conseguente
necessità di una nuova valutazione circa le condizioni di applicabilità della misura
cautelare.
Il ricorrente sostiene che:

1

tentato furto aggravato ( capo 4).

- nel reato di furto, lo spossessamento avviene mediante sottrazione del bene e
nella truffa avviene mediante frode
– l’eventuale sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, nel reato di furto, è
diretta ad agevolare la sottrazione del bene ma non si caratterizza per una intensità
tale da indurre la persona alla consegna spontanea;
– il consenso della persona offesa è un elemento indefettibile della truffa, mentre nel
furto aggravato il delitto è consumato contro la volontà della vittima, con un atto

– nel caso in esame, il raggiro ordito dagli indagati, secondo l’ipotesi accusatoria,
avrebbe determinato la volontà della persona offesa e non si sarebbe limitato ad
agevolare l’apprensione del bene
– priva di rilievo, in tale prospettiva, la fuga degli indagati successiva ai fatti e la
sostituzione delle banconote vere con quelle false, che interviene in un momento
procedente lo spossessamento e quindi non può corrispondere ad una apprensione
invito domino cui segua la fuga.
– l’oggetto della sottrazione non è la contropartita consegnata ( cioè le banconote
vere poi sostituite con quelle contraffatte) ma il vero denaro ( valuta estera) ceduto
dalla vittima
– tutto l’insieme dei preparativi organizzati per indurre la vittima ad accettare lo
scambio degli euro con la valuta estera è tipico della truffa; lo stratagemma
fraudolento non si colloca nella fase esecutiva dell’azione, ossia al momento dello
scambio, bensì durante tutto il corso delle trattative ed è prodromico rispetto al
consolidamento esecutivo delle operazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, pur se il provvedimento cautelare ed il ricorso indicano nella parte
espositiva anche il capo 4) dell’imputazione provvisoria, ciò è evidentemente dipeso
da un errore materiale, in quanto risulta parimenti certo che in ordine a quell’ipotesi
delittuosa gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria di Firenze, competente
per territorio.
Il dato, comunque, non muta il senso della decisione, trattandosi di stabilire se i
reati fine ascritti al ricorrente debbano essere qualificati come furto aggravato dal
mezzo fraudolento o truffa.
Il Tribunale ha focalizzato la propria attenzione sul momento dell’esecuzione dello
scambio, ritenendo che gli indagati abbiano ottenuto il consenso della parte offesa

2

unilaterale, a facilitare il quale mirano l’eventuale artificio o raggiro

alla consegna della valuta genuina estera in ragione del fatto che è stato loro
mostrato il corrispettivo, cioè la valuta genuina in euro, sicché l’atto dispositivo della
parte offesa non sarebbe avvenuto sulla base di un consenso viziato, quanto
piuttosto sulla convinzione, fondata su dati reali -vale a dire sulla presenza degli
euro veri al cospetto della vittima che li ha controllati e contati- che l’affare sarebbe
andato a buon fine.

degli euro genuini con le banconote false e l’impossessamento della valuta estera
sarebbe conseguenza non di un atto di volontà viziato, bensì della repentina fuga
degli indagati o dei loro referenti.
1.1. Il percorso logico è viziato sia sotto il profilo della corretta ricostruzione della
fattispecie che con riguardo alla individuazione delle norme applicabili.
La ricostruzione dei fatti, così come ricavabile dal tenore delle imputazioni
provvisorie di cui ai capi 1) e 2) e dalla parte motiva del provvedimento impugnato,
non consente di giungere alla conclusione – prospettata dal Tribunale- secondo cui
gli indagati mostrarono alle parti lese l’intera somma in euro in banconote genuine,
le parti lese la presero e la controllarono, dopodichè gli imputati se la ripresero e la
sostituirono con banconote false.
E’ quindi erroneo ritenere – perlomeno in base quanto risulta, allo stato, dalle
imputazioni provvisorie di cui ai capi 1) e 2) e dal provvedimento impugnato- che lo
spossessamento abbia avuto ad oggetto la somma in euro consegnata dapprima in
banconote genuine e poi ripresa e sostituita con banconote false.
L’unico caso in cui ciò si è verificato attiene al capo 3) delle imputazioni provvisorie,
non contestato al ricorrente; soltanto ad esso si adatta il principio enunciato da Sez.
2, n. 47416 del 26/09/2013 Rv. 257491 “Integra il delitto di furto aggravato
dall’uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi
fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con
banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga”.
Non risulta invece, in relazione ai fatti ascritti a Jovanovic Toni, né che le parti
offese controllarono tutto il denaro né che sia stata loro consegnata, in un primo
momento, valuta genuina; pare, al contrario, che furono consegnate, da subito, le
banconote contraffatte, coperte da un primo strato di banconote genuine.
E’ parimenti erroneo ritenere che l’impossessamento della valuta estera, da parte
dei referenti che agivano in India e in Russia, sia stato attuato con la fuga.
La fuga ha rappresentato la modalità attraverso la quale i complici degli indagati si
sono definitivamente assicurati il possesso del denaro – ottenuto grazie al
complesso raggiro ordito ai danni delle parti lese- e l’impunità.

3

In questa prospettiva, lo spossessamento sarebbe rappresentato dalla sostituzione

2. Fatte queste precisazioni sotto il profilo fattuale, è evidente che il Tribunale,
richiamando la sentenza Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255974, ne ha
erroneamente applicato i principi.
Nel furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento la condotta è caratterizzata da
insidiosità, astuzia, scaltrezza, ed è idonea, quindi, a sorprendere la contraria
volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei
beni di cui ha la disponibilità.

quello per cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo
fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre
la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il
consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima ( da ultimo
Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017 Rv. 269537).

Astrattamente è configurabile il furto aggravato dal mezzo fraudolento quando sia
attuato mostrando dapprima alla parte lesa le banconote genuine e sostituendole
poi con altre false; non altrettanto può dirsi se lo spossessamento riguardi la valuta
estera, volontariamente consegnata dai referenti stranieri su disposizione della parti
offese, la cui volontà era stata viziata da un complesso raggiro culminato con la
consegna di banconote false.
Non va dimenticato, infatti, che la consegna delle banconote false ha rappresentato
l’epilogo di una lunga azione di corteggiamento ed accreditamento degli indagati e
dei loro complici, tesa ad acquisire la fiducia delle parti offese e, quindi, ad ottenere
la consegna della valuta straniera senza un preventivo controllo della somma in euro
che veniva consegnata loro in cambio.
L’essenza della condotta criminosa sembra, quindi, rappresentata dall’avere indotto
in errore le parti offese circa le qualità delle loro controparti e l’aspettativa di
ricevere una remunerazione soddisfacente in valida valuta europea.
3. Evidentemente l’eventuale mutamento della qualificazione giuridica dei reati fine
contestati al ricorrente implicherà la necessità di riconsiderare l’esistenza dei
presupposti per l’adozione della misura cautelare e per la scelta di quella adeguata.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai capi 1) e 2) e rinvia al
Tribunale di Milano – Sezione Riesame- per nuovo esame.
Dispone la trasmissione integrale degli atti.

4

Rappresenta un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso il 30 gennaio 2018
Il Presidente
Grazia L alorcia

Roma, lì

ri

Depositato in Cancelleria

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