Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16776 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16776 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC ZORAN nato il 04/07/1972 a BUSNAGO

avverso l’ordinanza del 09/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA SI RIPORTA

Data Udienza: 30/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. Russo David Maria, ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 9/10/2017, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Riesame, confermava l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio in data

Jovanovic Zoran, in ordine al delitto, di cui all’art. 416 cod. pen. e ad una pluralità di delitti di
furto aggravato, in forma consumata o tentata, ex art. 56, 61 n. 7, 624, 625, co. 1, n. 2) e 5),
co 2, cod. pen., 4 legge n. 146/2006( fatti commessi in Italia e all’estero tra il novembre 2015
e il mese di marzo 2016 ), per aver, in qualità di promotore e capo del sodalizio criminale,
coordinato l’attività dei coimputati Jovanovic Gojko, Nikolic Daniel e Jovanovic Toni- ciascuno,
nella qualità di organizzatore o partecipante al sodalizio, con i ruoli di volta in volta delineati
nei capi di imputazione -al fine di perpetrare reati di furto aggravato, caratterizzati
dall’impossessamento di somme di denaro contante, di notevole entità, in esecuzione di
operazioni fraudolente di cambio di valuta, ai danni di persone offese, di volta in volta,
procacciate da vari mediatori, nel corso delle quali tre esecutori materiali, avvalendosi di
arredamenti, appositamente modificati con la creazione di doppifondi, consegnavano alle
vittime del reato banconote contraffatte, recanti la dicitura “facsimile”, in luogo di quelle
genuine, poco prima esibite, mentre le banconote reali venivano ricevute o dalle stesse parti
lese o, all’estero, tramite “collettori”, da incaricati delle vittime, condotte poi seguite dalla fuga
repentina degli esecutori, prima che le vittime potessero accorgersi della falsità del denaro
ricevuto, con le aggravanti di aver commesso il fatto, avvalendosi di mezzo fraudolento, in più
di tre persone, e di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno di rilevante gravità,
nonché di aver commesso un reato al quale aveva dato il suo contributo un gruppo criminale
organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
2. Segnatamente, il tribunale, dato atto delle violazioni per le quali il GIP aveva ritenuto la
giurisdizione dello Stato Italiano e della proposizione di un unico atto di riesame per tutti gli
imputati, confermava, per un verso, la sussistenza degli indizi di colpevolezza, desunti dagli
esiti delle operazioni di P.G. e, in particolare, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ,
e, d’altro canto, le ricostruzioni fattuali, operate dal giudice in relazione ai vari episodi, e le
qualificazioni giuridiche, contestate agli imputati. Al riguardo, contrariamente all’assunto,
sostenuto dalla difesa, circa la ricorrenza in ogni fattispecie di accordi, tra gli indagati e le
vittime ovvero loro incaricati, incompatibili con la prospettazione della fattispecie giuridica del
furto, il tribunale osservava, sulla scorta delle intercettazioni, allegate agli atti di causa, che
nella sede operativa dell’associazione le banconote autentiche, mostrate poco prima alle
vittime, venivano sostituite con mazzette di banconote fac-simile, cui erano mischiate

7/09/2017, con cui era stata eseguita la misura della custodia in carcere., nei confronti di

banconote autentiche. In altri termini, queste modalità operative consuete del sodalizio
criminale, attuate mediante accorgimenti e profittando di momenti di distrazione delle singole
parti lese, congiuntamente alla repentina fuga degli indagati, inducevano i giudici a ritenere
che l’impossessamento del denaro non avvenisse, a causa di un atto dispositivo della parte
lesa formatosi con un consenso viziato, bensì, sulla base di una convinzione, fondata su dati
reali, ossia sulla presenza di banconote vere, frammiste alle altre, loro mostrate dai soldali,
che l’affare era andato a buon fine. In tale contesto, ad avviso del tribunale, era giustificata la
qualificazione delle ipotesi di reato nell’ambito della sfera del furto aggravato. Relativamente

imputati, nonchè gli ulteriori elementi a conferma delle contestate aggravanti, escludeva che
all’esito del giudizio potesse essere irrogata una pena, contenuta nei limiti di cui all’art. 275,
co. 2 bis, seconda parte, cod. proc. pen.. Per di più, il ruolo di protagonista, attribuibile al
prevenuto, costituiva indice di una personalità criminale e, congiuntamente alla carenza di
un’attività lavorativa, comportava una prognosi nettamente negativa, nonostante la ricorrenza
di un solo precedente penale. Il rinvenimento, in sede di perquisizione, presso le abitazioni dei
vari imputati, di innumerevole materiale, indicativo di frequenti movimentazioni di denaro,
escludeva, tra l’altro, ogni indice di affidabilità, con conseguente impossibilità di ricorso alla
misura degli arresti domiciliari, richiesti dalla difesa, per l’imputato, sia pure con l’adozione
contestuale della misura del braccialetto elettronico.
2. Jovanovic Zoran, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione„ avverso
tale provvedimento, con cui allega un unico motivo, pertinente ad un vizio di legittimità,
costituente violazione di legge, per erronea qualificazione del fatto di reato, ex art. 606, lett.
b), cod. proc. pen., con conseguente violazione processuale in materia di criteri di scelta delle
misure ex art. 275 cod. proc. pen.. Ad avviso di parte ricorrente, la qualificazione della
fattispecie di reato sarebbe errata, essendo maggiormente aderente la fattispecie della truffa,
ex art. 640 cod. pen.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi del furto, lo
spossamento avviene, sia pure con l’uso del mezzo fraudolento, sempre contro la volontà della
P.O., mentre, nell’ipotesi della truffa, ciò avviene , a seguito del consenso della vittima, carpito
dall’autore del reato, mediante artifici e raggiri. Nelle singole fattispecie di reato, la
sostituzione delle banconote vere con quelle false avveniva in un momento anteriore allo
spossamento, del tutto volontario, e non poteva coincidere con un’apprensione invito domino.
L’oggetto del reato, rappresentato dal denaro vero, consegnato dalla vittima, veniva acquisito
costantemente a seguito di una consegna volontaria delle vittime, indotte a ciò da un
meccanismo fraudolento, posto in essere in precedenza dagli indagati. In ciascuna condotta,
descritta nei singoli capi di imputazione, elemento caratterizzante sarebbe rappresentato
dall’accordo, intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto lo scambio delle provviste di denaro,
sicchè la fattispecie giuridica corretta, cui ricondurre le singole ipotesi di reato, sarebbe
rappresentata da una truffa complessa, connotata da un’interversione del possesso,
sostanziatasi nella rappresentazione di una realtà diversa da quella reale, mediante una messa

poi agli ulteriori profili, il tribunale, richiamati i singoli elementi accusatori, a carico dei vari

in scena, caratterizzata da ostentamento di ricchezza ed esibizione di auto di lusso, al fine di
indurre la vittima a stringere un rapporto fiduciario con il proprio interlocutore. In conseguenza
della diversa qualificazione giuridica del fatto, osserva poi parte ricorrente, ne sarebbe derivato
un errore, in ordine all’applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura
cautelare prescelta, attesa la considerazione della diversa fattispecie, caratterizzata da pene
edittali più gravi, di cui all’art. 625, cod. pen..La corretta qualificazione della fattispecie, quale
ipotesi di truffa, avrebbe consentito, invece, una valutazione prognostica diversa, con

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre, innanzitutto, rammentare gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, con
riguardo alla distinzione tra le fattispecie giuridiche, corrispondenti al furto e alla truffa, in
forma aggravata, di cui si tratta nella presente vertenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile
il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si
verifica “invito domino”, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso
della “res” si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima.
(Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017 – dep. 24/03/2017, Piramide, Rv. 269537111)
A ciò si aggiunga che, in tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato
dall’uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando
interesse all’acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente
alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento “invito
domino”, che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso
della “res” si consegue con il consenso della vittima. (Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009 – dep.
27/01/2009, Busato ed altro, Rv. 242678)
Da queste pronunce, richiamate, fra le tante, a titolo meramente esemplificativo, si evince
che il criterio, costituente il discrimine fra le due diverse fattispecie di reato, è determinato, per
l’appunto, dalle diverse modalità, attuative della condotta criminosa, connesse, nell’ipotesi
della truffa, ad un convincimento della stessa parte lesa- connotato da pregressi artifici e
raggiri, tali da indurla in errore -a compiere l’atto dispositivo, all’origine del danno
patrimoniale, oggetto del successivo accertamento, mentre, nell’ipotesi del furto aggravato
dall’uso fraudolento, l’elemento tipizzante è costituito dalla sottrazione del bene, oggetto
dell’intento d’impossessamento degli autori del reato, desumibile dal contatto diretto, tra i
soggetti attivi della condotta ed il bene medesimo, senza il preventivo passaggio d’immissione
nel possesso ad opera dell’intervento della stessa parte lesa.
Per il capo, sub n. 3), non si pone la problematica in questione, posto che la condotta
accertata risulta connotata da una consegna contestuale, da parte degli autori del reato e della
persona offesa dal reato, delle banconote false, precedentemente predisposte e frammiste con

l’applicazione di una misura meno afflittiva.

banconote vere, e del denaro contante, autentico, immediatamente fuoriuscito dalla
disponibilità della parte lesa, mediante una fuga repentina, realizzata nell’immediatezza degli
esecutori del reato.
Per quanto riguarda, invece, le imputazioni, sub n. 1), 2) e 5), quest’ultima imputazione
rimasta allo stadio del reato tentato, territorialmente collocate in provincia di Milano e in altri
stati, occorre rimarcare che, secondo l’impostazione fattuale, desumibile dal provvedimento
impugnato, emerge che le condotte criminose furono realizzate, parte in Italia e parte
all’estero, e che la ricezione delle banconote autentiche è avvenuta all’estero, tramite

Orbene, pur tenendosi conto delle circostanze, rimarcate dal giudici nel provvedimento
impugnato e inerenti all’esibizione di banconote autentiche alle parti lese, alla sostituzione,
nello stesso frangente- tramite arredi, predisposti con appositi doppi fondi, e profittandosi di
momenti di distrazione -delle banconote autentiche con banconote fac-simile, frammiste a
banconote vere, e al rapido allontanamento dal luogo d’incontro con i clienti, emergono
perplessità, sulla base delle stesse ricostruzioni esposte nella sentenza impugnata, circa
l’esatta qualificazione giuridica delle singole ipotesi di reato.
Ciò in considerazione di un innegabile accordo, raggiunto con il consenso della parte lesa,
circa la disposizione, all’estero, della consegna del denaro autentico, oggetto della singola
operazione di cambio di valuta, tramite un soggetto, incaricato, per tale adempimento, dalla
singola persona offesa dal reato.
Né muta la situazione, se si considera l’ulteriore elemento, posto in luce„ dal tribunale, circa
l’assicurazione, costantemente ottenuta dai sodali, prima di lasciare le parti lese, circa
l’avvenuto scambio, all’estero, del denaro autentico e il successivo allontanamento, all’estero,
dei loro incaricati, dopo essersi “liberati” dei referenti all’estero.
In questi frangenti le parti lese sarebbero state trattenute dagli esecutori dell’azione
criminosa, evitando nel contempo che le stesse si avvedessero, nell’immediato, della non
autenticità del denaro, loro consegnato in Italia.
Pur avuto riguardo a quest’ultimo particolare, non si potrebbe prescindere comunque
dall’accordo, raggiunto con la singola persona offesa, e dall’atto dispositivo, dalla stessa
compiuto, tramite il proprio referente all’estero, il che non è compatibile con la prospettazione
di un impossessamento, conseguente ad una sottrazione.
Ne consegue la necessità di un approfondimento, da parte del giudice del merito, della
compatibilità della ricostruzione fattuale, adottata per ogni singola condotta, rispetto alla
qualificazione giuridica ritenuta. bspz
Tale conclusione assorbe gli ulteriori profili, inerenti alla proporzionalità e all’adeguatezza
della specifica misura cautelare, ex art. 275 cod. proc. pen. .
2. Si deve, quindi, annullare il provvedimento impugnato, limitatamente ai capi n. 1), 2) e 5),
rinviando al Tribunale di Milano ( Sez. Riesame ) per un nuovo esame. Si deve rigettare il

collettori, addetti allo scambio, e soggetti incaricati dalle parti lese.

ricorso nel resto, disponendosi la trasmissione integrale degli atti e mandandosi la cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai capi 1), 2) e 5)e rinvia al Tribunale di
Milano ( Sez. Riesame ) per nuovo esame . Rigetta nel resto il ricorso. Dispone la trasmissione
integrale degli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter

Così deciso il 30/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli
i1) .
Uk-AUA-k.

Grazia Lapalorcia

.
Depositato in Cancell erig
Roma, lì

il hP 1

Y15

disp. att. c.p.p..

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