Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16775 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16775 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SHENNAR RAGHDA nato il 20/04/1976

avverso la sentenza del 11/10/2017 del TRIB. LIBERTA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE SU ACCORDO DELLE PARTI
LA DIFESA SI RIPORTA

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano
che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di Shennar
Raghda, ha confermato l’ordinanza del GIP di Busto Arsizio che disponeva
l’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare degli arresti domiciliari in
ordine ai reati di associazione a delinquere ( capo 6) e tentato furto aggravato

1.1. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di gravi indizi in ordine alla
partecipazione della Shennar ad una associazione a delinquere con carattere
trasnazionale capeggiata da Jovanovic Zoran e diretta alla commissione di reati, che
sono stati qualificati come furto o tentato furto aggravato, dei quali viene
addebitato alla ricorrente quello di cui al capo 5).
In particolare, al capo 5) dell’imputazione provvisoria, si qualifica ai sensi degli artt.
110, 56, 624, 625 co.1 n.2) e 5) c.p., 4 1.146/06 l’avere pianificato ed organizzato
un’operazione fraudolenta di cambio valuta ai danni di persone offese non meglio
identificate, procacciate dalla ricorrente Shennar quale mediatrice, nel corso della
quale gli indagati , avvalendosi di arredamenti appositamente modificati con la
creazione di doppiofondo, avrebbero dovuto consegnare alle persone offese delle
banconote contraffatte recanti la dicitura fac simile, in luogo di quelle genuine poco
prima esibite, ricevendo contestualmente a Dubai, nelle mani di un complice, la
valuta estera reale ad opera di incaricati delle vittime.
Nel caso in esame, la transazione non era giunta a buon fine per motivi legati
all’ammontare delle commissioni spettanti al mediatore ed al collettore a Dubai.
2. Il ricorso è volto a contestare la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 5),
che si sostiene configuri la diversa ipotesi di truffa, con conseguente necessità di
una nuova valutazione circa le condizioni di applicabilità della misura cautelare.
Il ricorrente sostiene che:
– nel reato di furto, lo spossessamento avviene mediante sottrazione del bene e
nella truffa avviene mediante frode
– l’eventuale sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, nel reato di furto, è
diretta ad agevolare la sottrazione del bene ma non si caratterizza per una intensità
tale da indurre la persona alla consegna spontanea;
– il consenso della persona offesa è un elemento indefettibile della truffa, mentre
nel furto aggravato il delitto è consumato contro la volontà della vittima, con un
atto unilaterale, a facilitare il quale mirano l’eventuale artificio o raggiro

1

( capo 5).

- nel caso in esame, il raggiro ordito dagli indagati, secondo l’ipotesi accusatoria,
avrebbe determinato la volontà della persona offesa e non si sarebbe limitato ad
agevolare l’apprensione del bene
– priva di rilievo, in tale prospettiva, la fuga degli indagati successiva ai fatti e la
sostituzione delle banconote vere con quelle false, che interviene in un momento
procedente lo spossessamento e quindi non può corrispondere ad una apprensione
invito domino cui segua la fuga.

vere poi sostituite con quelle contraffatte)

ma il vero denaro ( valuta estera)

ceduto dalla vittima
– tutto l’insieme dei preparativi organizzati per indurre la vittima ad accettare lo
scambio degli euro con la valuta estera è tipico della truffa; lo stratagemma
fraudolento non si colloca nella fase esecutiva dell’azione, ossia al momento dello
scambio, bensì durante tutto il corso delle trattative ed è prodromico rispetto al
consolidamento esecutivo delle operazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Si tratta di stabilire se il reato fine ascritto alla ricorrente debba essere qualificato
come furto aggravato dal mezzo fraudolento o truffa.
Il Tribunale, pur nella descrizione di una fattispecie tentata, ha focalizzato la propria
attenzione sul momento dell’esecuzione dello scambio, ritenendo che nel progetto
criminoso degli indagati il consenso della parte offesa alla consegna della valuta
estera sarebbe stato ottenuto mostrando il corrispettivo, cioè la valuta genuina in
euro, sicché l’atto dispositivo della parte offesa non sarebbe avvenuto sulla base di
un consenso viziato, quanto piuttosto sulla convinzione, fondata su dati reali -vale a
dire sulla presenza degli euro veri- che l’affare sarebbe andato a buon fine.
In questa prospettiva, lo spossessamento sarebbe rappresentato dalla sostituzione
degli euro genuini con le banconote false e l’impossessamento della valuta estera
sarebbe conseguenza non di un atto di volontà viziato, bensì della repentina fuga
degli indagati o dei loro referenti.
1.1. Il percorso logico è viziato sia sotto il profilo della corretta ricostruzione della
fattispecie che con riguardo alla individuazione delle norme applicabili.
La ricostruzione dei fatti, così come ricavabile dal tenore dell imputazione
provvisoria

e dalla parte motiva del provvedimento impugnato, non consente

assolutamente di giungere alla conclusione – prospettata dal Tribunale- secondo cui

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– l’oggetto della sottrazione non è la contropartita consegnata ( cioè le banconote

gli indagati erano intenzionati a mostrare alle parti lese l’intera somma in euro in
banconote genuine, per poi riprendersela e sostituirla con banconote false.
E’ quindi erroneo ritenere – perlomeno in base quanto risulta dall imputazione
provvisoria e dal provvedimento impugnato e salva miglior valutazione del fattoche lo spossessamento avrebbe avuto ad oggetto la somma in euro consegnata
dapprima in banconote genuine e poi ripresa e sostituita con banconote false.

provvisorie, non contestato alla ricorrente; soltanto ad esso si adatta il principio
enunciato da Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013 Rv. 257491 “Integra il delitto di
furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui
che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il
cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente
alla fuga”.
Non risulta invece,allo stato, in relazione ai fatti ascritti alla Shennar, che alle parti
offese dovesse essere consegnata, in un primo momento, valuta genuina.
E’ parimenti erroneo ritenere che l’impossessamento della valuta estera, da parte
dei referenti che agivano a Dubai, fosse stato attuato con la fuga.
La fuga avrebbe rappresentato la modalità attraverso la quale i complici degli
indagati si dovevano definitivamente assicurare il possesso del denaro – una volta
ottenuto grazie al complesso raggiro ordito ai danni delle parti lese- e l’impunità.
2. Fatte queste precisazioni sotto il profilo fattuale, è evidente che il Tribunale,
richiamando la sentenza Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255974, ne ha
erroneamente applicato i principi.
Nel furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento la condotta è caratterizzata da
insidiosità, astuzia, scaltrezza, ed è idonea, quindi, a sorprendere la contraria
volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei
beni di cui ha la disponibilità.
Rappresenta un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di
legittimità quello per cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del
mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre
ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con
il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima ( da ultimo
Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017 Rv. 269537).
Astrattamente è configurabile il furto aggravato dal mezzo fraudolento se attuato
dapprima mostrando alla parte lesa le banconote genuine e sostituendole poi con
altre false; non altrettanto può dirsi se lo spossessamento riguardi la valuta estera,
volontariamente consegnata dai referenti stranieri su disposizione della parti offese,

3

L’unico caso in cui ciò si è certamente verificato attiene al capo 3) delle imputazioni

la cui volontà era stata viziata da un complesso raggiro culminato con la consegna
di banconote false.
Non va dimenticato, infatti, che la consegna delle banconote false avrebbe dovuto
rappresentare l’epilogo di una lunga azione di corteggiamento ed accreditamento
degli indagati e dei loro complici, tesa ad acquisire la fiducia delle parti offese e,
quindi, ad ottenere la consegna della valuta straniera senza un preventivo controllo

L’essenza della condotta criminosa è, quindi, rappresentata dall’avere indotto in
errore le parti offese circa le qualità delle loro controparti e l’aspettativa di ricevere
una remunerazione soddisfacente in valida valuta europea.
3. Evidentemente, l’eventuale mutamento della qualificazione giuridica del reato
fine contestato alla ricorrente implicherà la necessità di riconsiderare l’esistenza dei
presupposti per l’adozione della misura cautelare e per la scelta di quella adeguata.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato limitatamente al capo 5) e rinvia al Tribunale di
Milano — Sezione Riesame- per nuovo esame.
Dispone la trasmissione integrale degli atti.

Così deciso il 30 gennaio 2018

Il ConsMiere stensore
Franc sc./ or lli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

itk

della somma in euro che veniva consegnata loro in cambio.

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