Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16775 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16775 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VANNUCCHI LAURO N. IL 14/01/1955
2) VANNUCCHI GIACOMO N. IL 10/07/1982
3) CARDINI CLAUDIO N. IL 11/03/1955
avverso l’ordinanza n. 39/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
30/03/2012
3pRA R • SI;
sentita la relazione fatta dal Consiglierq Dpqtt. Ect4,
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se tite le conclusioni del PG Dott. —MI

Uditi difensor Avv.;

OUV oq.cp,A :
9/4949-z2 eCLiZuterig

(A-L

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Venezia, con ordinanza del 30 marzo 2012, ha
rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio di terreni emesso
in data 9 marzo 2012 del Pubblico ministero del Tribunale di Venezia, in
relazione ad abusi edilizi ex art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001, in merito ai lavori di
ampliamento e cambio di destinazione di un’area, con installazione di 42 case
mobili, dotate di impianti ed installate in blocchi di calcestruzzo ed altre 41 cae
mobili situate in un’area destinata a verde urbano attrezzato, demolizioni di

471/99 ed in fascia di rispetto autostradale, in località Marghera e sui terreni
della Camping jolly sas, fatti per i quali si indaga nei confronti di Vannucchi
Lauro, Vannucchi Giacomo e Cardini Claudio, in quanto la società riferibile agli
stessi era munita della sola DIA per la realizzazione di 28 piazzole di sosta. Il
Collegio del riesame dava atto che a seguito delle ordinanze di sospensione dei
lavori emesse dalla competente Direzione comunale, la Polizia municipale aveva
effettuato un sequestro di iniziativa, che non veniva convalidato per tardività, dal
Pubblico ministero, il quale provvedeva ad emettere il decreto di sequestro
probatorio dei beni in quanto corpo di reato e necessari per l’accertamento dei
fatti. Il Tribunale aveva confermato la valutazione dell’organo inquirente circa la
necessità del provvedimento ablatorio in vista di “ulteriori accertamenti tecnici
per meglio individuare le concrete e complessive modalità dell’ipotizzato abuso”,
ritenendo che quanto realizzato dagli indagati non fosse un accatastamento di
oggetti ma la posa in essere di case mobili in area destinata a zona verde
attrezzata.
2. Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del loro
difensore, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti
motivi: 1) Violazione degli artt. 353 e 354 c.p.p. per mancanza dei presupposti
per il sequestro e carenza di motivazione dello stesso, imposta invece dalla
giurisprudenza di legittimità; 2) Violazione delle disposizioni già menzionate per
mancata indicazione della concreta fattispecie ascritta, non essendo stato
chiarito se il procedimento penale attiene l’art. 44 lett. a) o l’art. 44 lett. b); 3)
Erronea valutazione dei fatti, insussistenza della fattispecie, erronea
interpretazione dell’art. 30 della legge regionale n. 33 del 2002, che disciplina
l’utilizzazione di case mobili nei campeggi,carenza di motivazione sul punto
dell’ordinanza.
3. Con memoria depositata il 22 novembre 2012 gli indagati hanno proposto
ulteriori motivi che sottolineano in particolare la fondatezza del primo motivo.

manufatti e scavi di fondazione abusivi realizzati in area siti inquinati D.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato, con conseguente assorbimento
delle altre censure sollevate con il ricorso.
L’indirizzo interpretativo di questa Corte in tema di sequestro probatorio è nel
senso che risulta estraneo al sistema processuale vigente una figura autonoma di
sequestro del corpo di reato diverso dalle figure disciplinate di sequestro
probatorio, preventivo e conservativo; pertanto, a pena di nullità, il decreto di
sequestro del corpo di reato che venga disposto a fini probatori deve fornire le
dep. 21/8/2012, Albanese, Rv. 253658), analogamente a quanto richiesto per le
cose pertinenti al reato, le quali debbono essere strettamente connesse
all’accertamento dei fatti inerenti al thema probandum del procedimento, ciò in
quanto non è sempre indispensabile a fini di prova rendere indisponibile il bene
che sia anche corpo di reato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo
precisato che è onere dell’accusa individuare il presupposto essenziale del
sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale
all’accertamento del reato per cui si indaga, per cui, in caso di inerzia del P.M., il
tribunale del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il
perimetro delle specifiche finalità del sequestro, integrando il titolo cautelare
mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur
doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e
illegittimamente pretermesse. (Se manca radicalmente tale motivazione e se il
pubblico ministero non l’abbia integrata neppure nel corso dell’udienza di
riesame, il giudice di legittimità deve pronunziare sentenza di annullamento
senza rinvio di entrambi i provvedimenti, come indicato da SSUU n. 5876 del
28/1/2004, P.C.Ferazzi in proc. E3evilacqua). Il Tribunale del riesame può, però,
“qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia indicato in
modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell’accertamento dei
fatti storici, il ricorso alla misura ablativa”, “rendere idonea la motivazione sul
punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze
Indicate dall’inquirente” (cfr. Sez. Sez. 4, n. 35708 del 10/7/2007, dep.
28/9/2007, Bedda, Rv. 237459).
2. Nel caso di specie, il P.M. non ha neppure genericamente fatto riferimento alle
ragioni per cui si rendeva necessario il sequestro del corpo del reato (a fronte di
documentazione dello stato dei luoghi svolta in sede di accesso da parte della
polizia municipale), né il Tribunale del riesame ha provveduto in tal senso,
essendosi limitato a richiamare la necessità di ulteriori accertamenti.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ed il decreto
di sequestro probatorio va del pari annullato con restituzione dei beni all’avente
diritto

motivazioni delle ragioni del vincolo (da ultimo, Sez. 2, n. 32941 del 13/7/2012,

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio ed il decreto di sequestro probatorio
del 9 marzo 2012 del Pubblico ministero di Venezia e dispone restituirsi i beni
all’avente diritto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.

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