Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16774 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16774 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEMIRI MARJAN nato il 02/10/1980

avverso l’ordinanza del 04/10/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 30/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Olga Mignolo, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 4/10/2017, il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice del
Riesame, confermava l’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Rieti in data 28/07/2017 ed
eseguita il 21/09/2017, con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere, nei

concorso con altri, nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2016.
2. Marjan Demir, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
ordinanza, con cui allega un motivo unico, censurando il predetto provvedimento, per
violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., in ordine all’omessa traduzione, in lingua comprensibile
all’indagato, dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le direttive comunitarie, in
ossequio all’art. 6 Cedu, così come interpretato dalla Corte EDU, prescrivono che gli indagati o
imputati, che non parlano o non comprendono la lingua del” procedimento penale” , pendente
a loro carico, hanno diritto alla traduzione scritta di alcuni documenti ritenuti ” fondamentali “,
tra cui sono espressamente ricompresi i provvedimenti applicativi delle misure cautelari. Ad
analoghi principi si ispira la giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunga che l’eventuale
proposizione della richiesta di riesame sana la nullità conseguente all’omessa traduzione,
essendo stato raggiunto lo scopo tipico dell’atto, a condizione che la richiesta di riesame non
sia stata presentata esclusivamente al fine di dedurre la mancata traduzione dell’ordinanza
cautelare. Alla luce di tali considerazioni, di carattere generale, ne conseguirebbe la nullità
dell’ordinanza in questione, per mancata traduzione di un atto, come quello in esame, a
traduzione obbligatoria, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.. Tale adempimento,
soggiunge la difesa del ricorrente, se compiuto successivamente all’emissione del
provvedimento cautelare, potrebbe allungare in modo incongruo i termini per l’impugnazione,
sicchè, nell’ambito degli orientamenti giurisprudenziali, si è affermato il principio, secondo il
quale i termini per l’esercizio del diritto di difesa decorrono dal momento in cui il
provvedimento, oggetto d’impugnazione, sia stato tradotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto si pone in evidenza che né l’istanza di riesame né l’odierno ricorso per
cassazione contengono censure in relazione agli indizi di colpevolezza, desunti dal tribunale
dalle conversazioni telefoniche intercettate, svoltesi in lingua italiana.
Il Giudice del Riesame richiama questa circostanza, oltre all’ammissione di conoscere la
lingua italiana, resa dall’imputato al momento della perquisizione domiciliare, e agli argomenti

confronti di Demiri Marjan, per i reati di furto in abitazione e ricettazione, commessi, in

logici desumibili dalla lunga permanenza del prevenuto in Italia e dai contatti del medesimo
con soggetti italiani.
Tali dati inducono a ritenere che, al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo,
sulla base delle risultanze procedirnentali, non potesse essere nota la circostanza, relativa alla
mancata conoscenza della lingua italiana.
Del resto, lo stesso imputato, non allega, nel ricorso, una tesi contraria a tale dato
processuale.
Cionondimeno, va sottolineato che al momento dell’interrogatorio, dopo l’emissione del

della dichiarazione di volontà, espressa dall’arrestato, dopo aver ascoltato le accuse mossegli,
di avvalersi della facoltà di non rispondere; nel prosieguo, è stata disposta, altresì, dal giudice
della cautela la traduzione dell’ordinanza, con contestuale nomina peritale e concessione
all’interprete di un termine di giorni 10 per il deposito dell’elaborato peritale.
Va evidenziata, altresì, in siffatto contesto, una mancata richiesta, avanzata dalla difesa
dell’imputato, di slittamento dello specifico adempimento processuale, per l’acquisizione della
documentazione, in lingua comprensibile al prevenuto.
Esposta la situazione, va esclusa, condividendosi la tesi esposta dal giudice della cautela nel
provvedimento impugnato, ogni forma di vizio genetico del provvedimento, oltre a profili di
inefficacia, derivanti, nel prosieguo, dall’allegazione, da parte dell’imputato, della mancata
conoscenza della lingua italiana.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata una misura cautelare
personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua
italiana, l’omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio)
solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell’emissione del titolo cautelare;
laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel prosieguo, il giudice
deve disporre la traduzione, in un termine congruo, compatibilmente con le fasi procedurali
(Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017 – dep. 11/07/2017, Ojeareghan, Rv. 27061003).
Ne consegue, stante l’osservanza, nelle varie fasi, degli obblighi, di cui era onerato,i1 giudice
della cautela, che il riesame e l’odierno ricorso- pur sprovvisti di efficacia sanante, essendo
stati proposti al fine esclusivo di far valere la nullità dipendente dalla violazione delle
disposizioni, contenute nell’art. 143 cod. proc. pen. -sono destituiti di fondamento.
2. Si deve, pertanto, dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equo
stimare in C 2.000,00, in favore della Casa del g ammende. Si manda alla Cancelleria gli
d_i»m
adempimenti, di cui all’art. 94, comma 1 ter)/c.p.p..

P.Q.M.

provvedimento cautelare, il Gip ha disposto l’assistenza di un interprete, a fronte, peraltro,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla
(iLbh
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter vc.p.p.. •
Così deciso il 30/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Grazia Lapalorcia

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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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