Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16773 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16773 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data Udienza: 30/01/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
IMMOBILIARE ABICASE SRL
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 13/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per iiannulymerito con rinvio
Udito il difensore ~.1.
LA DIFESA INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO DL RICORSO

r

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa in data 13 settembre 2017 il Tribunale del Riesame di Milano ha
rigettato la richiesta di appello proposta dalla società Immobiliare Abicase s.r.l. avverso
l’ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari di Milano del 17 marzo 2016 con la quale era
stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente degli immobili nella titolarità della ricorrente precedentemente disposto in quanto

dlgs. 385/1993 e 4 L. 146/2006 (abusivo esercizio di attività riservata agli intermediari
finanziari) con l’aggravante della transnazionalità.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha

proposto ricorso per cassazione

l’Immobiliare Abicase s.r.l. affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta l’assenza di motivazione sul motivo d’appello concernente la dedotta
mancanza di proporzionalità e pertinenzialità del sequestro sia alle quote societarie che ai beni
della società nonché l’inosservanza dell’art. 2468 c.c. relativo ai diritti dei soci di minoranza.
Lamenta la ricorrente che l’ordinanza impugnata non si è pronunciata in ordine alla
dedotta ridondanza della ulteriore misura applicata del sequestro degli immobili, in ragione del
precedente sequestro per equivalente già disposto sul 60% delle quote della stessa Abicase
s.r.I., di cui era titolare Esabea s.r.l.
In particolare, si evidenzia che nei motivi d’appello era stato espressamente lamentato
che la sottoposizione a sequestro degli immobili, e non solo delle quote sociali, si risolvesse in
una duplicazione del vincolo cautelare, e ciò sul rilievo che nel caso di una società immobiliare,
il cui patrimonio sia esclusivamente costituito dai beni posseduti, il sequestro delle quote è già
di per sé garanzia del valore che si intende cautelare, afferendo il valore della quota al bene
sottostante.
Il sequestro delle quote era quindi interamente esaustivo del beneficio che dovrebbe
spettare allo Stato in caso di confisca dei beni in oggetto.
Infine, la ricorrente rilevava che il sequestro degli immobili è ingiustificatamente lesivo dei
diritti dei soci di minoranza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che la censura che la società ricorrente aveva sottoposto al
Tribunale del Riesame con il secondo motivo d’appello ( e precedentemente al G.I.P. in sede di
istanza di revoca del sequestro preventivo) – ovvero la dedotta duplicazione del vincolo
cautelare in caso di sequestro preventivo sia degli immobili che delle quote societarie -attiene ad una questione di diritto, in relazione alla quale questa Corte non deve tanto

2

———se

ritenuti riconducibili a Merisio Sergio, il quale era stato indagato dei delitti di cui agli artt. 132

verificare la eventuale motivazione fornita dal giudice di merito quanto valutare la correttezza
della soluzione giuridica adottata.
E’, infatti, irrilevante che una questione di diritto non sia stata motivata o sia stata
eventualmente illogicamente o contraddittoriamente motivata allorquando sia stata comunque
esattamente risolta, atteso che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è
solo quello attinente alle questioni di fatto (vedi sez. 2 n. 19696 del 20 maggio 2010, Rv.
247123; S.U. n. 155/12 del 29 settembre 2011, Prevete, in motivazione).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, nel confermare il vincolo cautelare disposto sugli

sottoposta al proprio esame.
Infatti, proprio perché il valore della quota, nelle società il cui patrimonio è costituito in via
esclusiva da beni immobili, è certamente rappresentativo dell’asset aziendale, la cessione di un
immobile nella titolarità della società – eventualità che il sequestro preventivo dello stesso
vuole scongiurare – influisce ovviamente in modo negativo sul valore della quota medesima.
E’ evidente osservare che, in difetto del vincolo cautelare attualmente gravante sui beni
immobili intestati alla ricorrente, ove la società ricorrente si privasse dei cespiti che
costituiscono il suo patrimonio, il valore delle quote verrebbe ad essere enormemente
svalutato, con la conseguenza che il semplice sequestro del 60% delle quote della società
ricorrente non sarebbe affatto sufficiente a garantire il valore che si intende cautelare.
Infine, manifestamente inammissibile è la censura secondo cui il sequestro degli immobili
della società ricorrente lederebbe i diritti dei soci di minoranza.
E’ evidente che la ricorrente non può agire a tutela di posizione giuridiche altrui, facendo
valere le pretese dei soci di minoranza già dichiarate inammissibili dall’ordinanza impugnata.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 30 gennaio 2018
Il consigliere estensore
Andrea Fidanzia
AAA-3″

immobili nella titolarità della società ricorrente, ha esattamente risolto la questione giuridica

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