Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16773 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16773 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO ENRICO N. IL 19/12/1969
avverso la sentenza n. 12552/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 24/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Fiorillo Enrico, per il reato di furto
pluriaggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni

– che avverso detta sentenza ha proposto un primo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando difetto di motivazione in
ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen.
– che risulta, altresì, pervenuto ricorso personale dell’imputato che
contesta l’applicazione della recidiva sulla base di una precedente sentenza di
patteggiamento che, ai sensi dell’articolo 445 cod.proc.pen. e a cagione del
tempo trascorso, avrebbe dovuto portare all’estinzione del reato;
– che, infine, è pervenuta una terza memoria contenente motivi aggiunti
che ribadiscono l’insussistenza della contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà

espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per
l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla
mancanza dei presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta
congruità della pena;

e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della

medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle
condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le
esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata
(v. Cass. Sez. IV 13 luglio 2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nei ricorsi, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
1

uno di reclusione ed euro 600,00 di multa;

(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768, Sez. III
19 aprile n. 1693 e Sez. H 21 maggio 2003 n. 27930);
– che, infine, l’estinzione di un reato ai sensi dell’articolo 445
cod.proc.pen. deve essere dichiarata con apposito provvedimento giurisdizionale

mentre nella specie non vi è neppure l’allegazione di un siffatto provvedimento;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24 marzo 2016.

per determinare i chiesti effetti (v. Cass. Sez. III 12 dicembre 2012 n. 7067)

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