Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16772 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16772 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNELLI GIANCARLO N. IL 26/02/1977
avverso la sentenza n. 1456/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 24/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
GIANNELLI GIANCARLO è stato ritenuto responsabile per il furto di un navigatore
satellitare, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti e condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 600€ di
multa;

Vincenzo Papeo, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo, nonché in relazione
al diniego delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza,
sottovalutando il positivo comportamento processuale dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché il giudizio di bilanciamento
delle attenuanti generiche attenuanti generiche ed il giudizio sulla pena sono
stati congruamente motivati in considerazione della negativa personalità
dell’imputato, desumibile dai numerosi precedenti penali anche specifici, ove si
consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016

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