Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16772 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16772 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SONDA VANDERLEI LUIS nato il 25/07/1973 a MEDIANEIRA( BRASILE)

avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso insistendo
sull’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 16/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Perelli Simone, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
E’ presente, per l’imputato, l’avv. Morcella Manlio, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 29/09/2017, il Tribunale di Napoli, in qualità di Giudice del

l’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Noia in data 20 luglio 2017, con cui era stata
rigettata l’istanza, presentata dal medesimo, volta ad ottenere la revoca della misura cautelare
dell’obbligo di dimora, nel comune di residenza, al medesimo imposta in ordine a reati di falso,
ex art. 110, 117, 81 cpv, 479, 491 bis, nonché a reati, ex art. 12, commi 1, 3 e 3 ter, lett. a),
D.Lgs. 286/98, sub capi, lett. c) ed e), per aver indirizzato al comune dì Brusciano richieste di
cittadinanza, avanzate nell’interesse di cittadini stranieri, in favore dei quali il prevenuto aveva
agito quale intermediario, pur nella consapevolezza della mancanza dei requisiti necessari, e
per aver compiuto atti diretti e idonei a procurare l’ingresso o, comunque, la permanenza
illegale di più di cinque cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano, al fine di
trarne profitto, costituito dall’elargizione di circa C 3.700,00, versati dalla società di calcio a
cinque ” Kaos Futsal ” di Ferrara, fatto commesso in Brusciano fra il 30/07 ed il 5/05/2016.
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
provvedimento, allegando che, in precedenza, con ordinanza del 3 aprile 2017, era stata
disposta, nei confronti del ricorrente, la misura degli arresti domiciliari, poi sostituita,
tempore,

medio

con l’imposizione dell’obbligo di dimora, e che, a seguito di impugnativa del

prevenuto, la Corte Suprema di Cassazione aveva annullato l’ordinanza del TdL di Napoli, di
conferma della precedente misura degli arresti domiciliari, con riferimento specifico al reato di
cui all’art. 12 d. Igs. n. 286/1998, per nuovo esame, concernente le esigenze cautelari. Nelle
more, il difensore dell’odierno ricorrente aveva richiesto la revoca della misura attuale, in
considerazione della carenza del requisito della pericolosità sociale, ricollegabile al contegno
collaborativo dell’imputato, istanza, questa, rigettata dal GIP, sulla scorta di considerazioni,
fondate sia sulla gravità dei fatti sia sull’intervenuta pregressa valutazione del comportamento
processuale, in occasione della sostituzione della precedente misura cautelare. Parte
ricorrente, nella presente sede, deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 274, lett. c),
125, c. 3, c.p.p., ai sensi dell’art. 606, lett. e), codice di rito, per illogicità e contraddittorietà
della motivazione. Il tribunale, in definitiva, avrebbe omesso di motivare sull’attualità e
concretezza del pericolo, con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni ammissive e
collaborative, rese dal prevenuto, nel corso dell’interrogatorio del 27/06/2017. La conferma del
rigetto dell’istanza, fondata sul pericolo di condotte recidivanti, non terrebbe conto del
requisito dell’attualità, richiesto dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., così come interpretato

Riesame, rigettava l’appello, proposto in data 8 agosto da Sonda Vanderlei Luis, avverso

dalla giurisprudenza, con riferimento alla possibile previsione di un’effettiva occasione per la
commissione di ulteriori illeciti, da parte del soggetto. A fronte di tali orientamenti, il TdI aveva
evidenziato la gravità e l’odiosità dei fatti contestati, posti in essere con la complicità di altri,
oltre alle specifiche connotazioni della personalità del prevenuto, fattori indicativi, nel
complesso, di un particolare allarme sociale. La motivazione, resa dai giudici, si sostanzierebbe
in mere congetture, ossia in una motivazione meramente apparente, oltre che implicante il
travisamento delle risultanze processuali. Dalle dichiarazioni, rese nel corso dell’interrogatorio
dal Sonda, circa le modalità di svolgimento dei fatti, oggetto di giudizio, emergerebbe

proc. pen., tanto più considerate la limitazione dell’attività, oggetto d’indagine, al comune di
Brusciano e la risalenza nel tempo dell’ultima condotta illecita( giugno 2016 ), con conseguente
elisione dei presupposti, indispensabili per l’applicazione della misura, dell’attualità e della
concretezza del pericolo sociale, non desumibili, come riconosciuto dalla giurisprudenza, dalla
sola gravità del fatto, mediante valutazioni esclusivamente astratte.
Con memoria difensiva, datata 10/01/2018, parte ricorrente, dopo aver lamentato il mancato
deposito delle motivazioni sottese al provvedimento di annullamento della precedente
ordinanza del TdI emesso dalla Suprema Corte, ha sviluppato ulteriormente gli argomenti, già
trattati nel ricorso, con riferimento all’inosservanza dell’art. 274, lett. c), c.p.p. , sulla scorta di
una mancata certezza o elevata probabilità di una possibile ricaduta dell’odierno ricorrente
nell’illecito, tanto più considerati la risalenza nel tempo dei fatti criminosi e il legame esclusivo
dei reati contestati con il territorio di Brusciano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
L’odierno ricorso è incentrato in via esclusiva sulle esigenze cautelari, implicanti
necessariamente un fondato pericolo di ricaduta in illeciti penali, di analoga natura rispetto a
quelli contestati, a giustificazione dell’adozione della specifica misura, oggetto di trattazione
nell’ambito della presente procedura.
A questo proposito, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in
tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità
del pericolo di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., non va equiparato
all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma va valutato, sulla base di
elementi indicativi recenti della potenzialità criminale del soggetto( Sez. II, n. 26093/2016, RV
267264 ), ben potendosi desumere dalla molteplicità dei fatti contestati e dalle modalità di
esecuzione della condotta ( Sez. 5, n. 45950 del 2005, Rv 233222 ).
Poste tali premesse, di carattere generale, nel caso in esame, contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la concretezza e attualità di un pericolo specifico di
commissione di reati di analoga natura, rispetto a quelli contestati nel presente procedimento,

chiaramente l’insussistenza della residua esigenza cautelare, di cui all’art. 274, lett. c), cod.

si desumono dalla particolare natura stessa dei fatti, caratterizzati da connotazioni di evidente
gravità, e, in ogni caso, indicativi di una struttura organizzativa sottostante e di profili di
reiterazione e abitualità criminosa.
A fronte della particolare incidenza, nell’ambito della comunità, degli effetti, derivanti da
simili attività, su un piano pubblicistico, non rileva sottolineare la territorialità dell’azione e la
risalenza al 2016 dell’ultimo episodio criminoso, trattandosi, per di più, di un periodo
temporale relativamente recente.
Trattasi di attività sistematiche, connesse a redditizie fonti di guadagno, legate ai flussi

situazione territoriale, previa ricerca di legami e cointeressenze con altri correi, ragion per cui
non è corretto sostenere l’astrattezza della valutazione espressa dal tribunale.
Né, tanto meno, il contegno collaborativo dell’imputato, in relazione alla descrizione dei vari
passaggi richiesti in concreto nell’attuazione del programma criminoso in questione, appare
determinante, non ravvisandosi una resipiscenza di carattere spontaneo, quanto piuttosto,
delle dichiarazioni conformi a presumibili strategie difensive.
2. Alla luce delle considerazioni espresse, si deve, quindi , rigettare il ricorso, con contestuale
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli
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Depositato in Cancelleria
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