Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16770 del 04/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16770 Anno 2018
Presidente: SETTEMBRE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAADAT MUHAMMAD NAEEM nato il 20/04/1983 parte offesa nel procedimento
c/
MARUF MUSTAFA nato il 03/03/1984

avverso il decreto del 07/12/2016 del GIP TRIBUNALE di FERRARA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 04/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari

penale, sorto a carico di Maruf Mustafa, per il delitto di cui all’art. 582,
c.p., commesso in danno di Saadat Muhammad Naeem
2.

Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia e
procuratore speciale, avv. Piero Gennari, del Foro di Bologna, la persona
offesa, eccependo violazione di legge, in relazione all’art. 408, co. 3 bis,
c.p.p., per mancata notifica alla suddetta persona offesa, del
provvedimento con cui il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione.
3. Con requisitoria scritta depositata il 9.10.2017 il procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il decreto
innanzi indicato sia annullato senza rinvio.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Va preliminarmente rilevata, infatti, la intempestività del ricorso per
cassazione del Saadatt.
Ed invero, come affermato dall’orientamento attualmente dominante
nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il termine per
proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione nullo perché emesso in violazione del principio del contraddittorio per omesso
avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta – è di quindici
giorni e decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva
conoscenza del provvedimento (cfr.,

ex plurimis,

Cass, Sez. IV,

21.4.2016, n. 22227, rv. 267279; Cass., Sez. III, 19.5.2016, n. 38745,
rv. 267579; Cass., Sez. IV, 13.11.2014, n. 49764, rv. 261172).
Orbene non vi sono ragioni per non estendere tale principio anche al
caso in cui la nullità dipenda dal mancato avviso della richiesta di
archiviazione, non alla persona offesa che abbia preventivamente chiesto
di volerne essere informata, ma alla persona offesa cui spetta di diritto
(a prescindere, cioè, da una specifica richiesta preventiva), ai sensi del

presso il tribunale di Bologna disponeva l’archiviazione del procedimento

disposto dell’art. 408, co. 3 bis, c.p., nel caso in cui si proceda per delitti
commessi con violenza alla persona o per il delitto di cui all’art. 624 bis,
c. p.
In entrambi i casi, infatti, si tratta di una nullità, dipendente dalla

eccepita in termini perentori, se si vuole evitare l’acquiescenza al
provvedimento di archiviazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, come si evince dagli atti,
consultabili essendo necessario verificare la corretta instaurazione del
rapporto processuale innanzi a questa Corte, il ricorso per cassazione,
depositato presso il tribunale di Ferrara in data 30.3.2017, risulta
presentato ben oltre il termine di quindici giorni dal momento in cui il
ricorrente ebbe conoscenza del provvedimento di archiviazione.
Tale conoscenza, infatti, si è verificata, in considerazione del rapporto
che legava la persona offesa al proprio difensore, in data 7.12.2016,
quando il delegato dell’avv. Cipolla, all’epoca difensore del Saadat,
autorizzato dal giudice a visionare il relativo fascicolo processuale, come
da richiesta depositata il 6.12.2016, chiese il rilascio di copie in formato
digitale, apprendendo, dunque, in quella occasione l’esistenza del
provvedimento di archiviazione.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.12.2017.

2

violazione del principio del contraddittorio, che va tempestivamente

ensore

Il

Depositato in Canckligdi
Roma, li

Il Consiglie

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