Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1677 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1677 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA CARMINE N. IL 03/01/1948
BEVILACQUA CLARA N. IL 30/10/1976
avverso il decreto n. 11/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
16/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
cA1/4-k. h<2.lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tAirarn ry■ L+ L 7 Data Udienza: 05/11/2013 Ritenuto in fatto 1. Con decisione assunta in data 16 novembre 2011 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato il decreto con il quale il Tribunale della stessa città ha disposto ai danni di Bevilacqua Carmine l'aggravamento della misura della sorveglianza speciale in precedenza applicata al predetto e disposto la confisca di alcune unità immobiliari ritenute nella disponibilità sostanziale del Carmine anche quale il medeimo Tribunale ha diposto la confisca ai danni di Bevilacqua Clara di due libretti postali , intestati alla stessa e meglio descritti nel provvedimento impugnato. 2. Avverso tale ultima decisione propongono ricorso con riferimento ad entrambe le misure ma solo nell'interesse esclusivo del proposto , l'avvocato Salvino Mondello; limitatamente alla sola misura patrimoniale e nell'interesse sia del proposto che della Clara Bevilacqua , l'avvocato De Marco Giancarlo. 3. Ricorso a firma dell'avvocato Mondello. Tre i motivi a supporto del gravame . 3.1 Il primo cade sull'aggravamento della misura personale ed evidenzia che i fatti posti a fondamento dello stesso non risultano in alcun modo specificati. Sussisterebbe, dunque , la violazione di legge in ragione della assoluta assenza di motivazione . 3.2 n secondo involge la misura patrimoniale . La confisca è stata resa in violazione di legge perché estranea ai requisiti legati alla disponibilità ascritta al Carmine Bevilacqua ed alla valutazione della non liceità della provenienza delle disponibilità veicolate per detti acquisti. Quanto al bene di via Sacco , la difesa aveva addotto di aver acquistato l' immobile grazie ai proventi legati alla attività di commercio di cavalli svolta dal proposto ed a quella di accattonaggio e di parcheggiatrice abusiva resa dalla moglie . Seppur privi di riscontro fiscale , tali disponibilità finanziarie dovevano comunque essere considerate . La Corte ha ritenuto non comprovate tali possibili fonti di reddito sottratte al fisco ; con ciò pretermettendo il dato fornito dalle investigazioni difensive , sostanzialmente conclamato da due dichiarazioni ( una del fratello del proposto e una di un conoscente dello stesso) che davano conto e comprova dello svolgimento di siffatte attività. Siffatta pretermissione in uno alla omessa valutazione della vendita di altri beni il cui ricavato era stato veicolato in direzione di siffatto se intestate a terzi ;ancora , ha confermato il decreto del 20 giugno 2011 con il acquisto , integrava una omessa motivazione così da giustificare la addotta violazione di legge . 3.3 Con il terzo motivo si evidenzia violazione di legge sotto il profilo del giudicato di prevenzione. Dal provvedimento di primo grado emerge che una precedente proposta era stata rigettata con decisione divenuta definitiva. Il tribunale aveva tuttavia escluso efficacia preclusiva a tale decisione perché assunta in base ad una patrimoniale all'infuori dei soggetti pericolosi ai sensi dell'ad 1 legge 575/65. Ciò pretermettendo il dato in forza al quale il giudicato di prevenzione può essere superato solo in ipotesi di fatti nuovi sopravvenuti non in nome di una diversa interpretazione della rilevanza giuridica degli stessi dati 4. Ricorso a firma avvocato De Marco . Si ribadisce , quanto all'immobile di via Sacco la pretermissione dei dato riferito alla comprova della attività sottratta al fisco, svolta dal Carmine e dalla moglie. Si lamenta inoltre violazione di legge per aver ritenuto la Corte non utilizzabile al fine della valutazione di liceità della provvista il dato ricavato dalla vendita di cespiti in precedenza acquistati dal ricorrente per non aver dimostrato la liceità dei fondi utilizzati al fine dell'acquisto del bene poi venduto ; ciò malgrado non si potesse pretendere che, a distanza di 40 anni , da tali acquisti ed in epoca assolutamente lontana rispetto all'emergere della pericolosità , il proposto potesse dare prova di tali momenti reddituali. Quanto all'immobile di via Tavo si contesta il giudizio relativo alla disponibilità diretta dei beni ascritta al ricorrente , evidenziandosi che comunque la provvista relativa al detto acquisto emergeva dalla vendita di altro cespite ( quello di via Conti in Pescara). In punto , infine , ai libretti di risparmio confiscati alla Bevilacqua Clara si segnala che la motivazione riposa sulla assenza di redditi leciti in capo alla detta e dei precedenti della stessa , tali da comprovare l'origine illecita dei fondi riscontrati pressi detti depositi. Ma avendo il Tribunale escluso la pericolosità sociale della predetta , alla confisca in primo grado si era pervenuto ascrivendo la disponibilità dei detti strumenti finanziari ai parenti della Bevilacqua Clara, ne viene l'assoluta incongruenza della motivazione in contestazione . 5. Con requisitoria scritta la procura generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. diversa formulazione normativa all'epoca vigente che non consentiva la misura Con note depositate il 29 ottobre 2013 l'avvocato Mondello, nell'interesse del Bevilacqua Carmine ha contestato le ragioni addotte dalla Procura a sostegno della invocata inammissibilità dei ricorsi. Con ulteriore nota depositata in pari data sempre per il Bevilacqua Carmine ma a firma dell'avvocato Gianzi sono state ribadite le ragioni di ammissibilità del ricorso a firma dell'avvocato Mondello e la fondatezza dei motivi di doglianza tempestivamente articolati in ordine ai cespiti di via Sacco (quanto alla presenza e 4 del decreto impugnato, per la non riferibilità degli stessi al proposto. Considerato in diritto 6. I ricorsi formulati nell'interesse del Bevilacqua Carmine sono infondati e meritano la reiezione per quanto di seguito precisato. Quello proposto nell'interesse di Bevilacqua Clara merita per contro raccoglimento con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata in parte qua. 7. Quanto alla misura personale, fatta oggetto di aggravamento ( motivo sub 1 del ricorso a firma dell'avvocato Mondello) , osserva la Corte come la doglianza articolata in ricorso è immediatamente contraddetta e superata dall'esplicito riferimento, contenuto nella motivazione contrastata, alle diverse violazioni della misura di prevenzione oggetto di aggravamento poste in essere proposto in un breve tempo arco temporale successivo alla data di inizio della esecuzione della stessa . Violazioni tutte peraltro dettagliatamente indicate nel decreto di primo grado - cui la decisione di appello fa implicito ma altrettanto incontrovertibile riferimento - che costituiscono di certo ragione fondante dell'ulteriore protrarsi della pericolosità sociale riscontrata nell'originario decreto senza che mai sia stata posta in discussione la sussistenza e la funzionalità delle stesse rispetto al rinnovato giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto. 8. Quanto alle misura patrimoniale, avuto riguardo agli immobili di via Sacco, la difesa , nei due diversi ricorsi e nelle note aggiuntive allegate in atti , sostiene che sia stata pretermessa la prova dell'attività lavorativa resa dal ricorrente e dalla moglie che , per quanto sottratta al fisco, comunque avrebbe giustificato la presenza di una disponibilità finanziaria comunque utile all'acquisto dei detti cespiti. Osserva la Corte che effettivamente nel provvedimento impugnato si afferma la radicale insussistenza di elementi probatori utili a giustificare siffatte attività in distonia rispetto agli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'assunto. di una provvista lecita per gli acquisti) e con riferimento ai beni di cui ai punti 3 Parimenti , anche a voler ritenere la possibilità di considerare al fine redditi fiscalmente non riscontrati ( sul punto la questione, controversa nella esperienza di questa Corte , è stata recentemente rimessa alle SS UU dalla prima sezione della Corte : cfr ordinanza 4047/13 ) è altrettanto vero che la semplice dimostrazione della presenza di una attività produttiva finisce per non assumere rilievo alcuno laddove , non si dimostri, con assoluta rigorosità, quali siano gli importi ricavati da tale attività( nella specie non dedotti, per quel che qui probatorio pretermesso giacchè occorreva addurre e comprovare anche l'entità dei ricavi frutto di elusione fiscale e la loro capacità di sostenere gli acquisti in oggetto. E' pacifico, poi , per quanto emerge dal provvedimento impugnato senza che sia caduta sul punto contestazione alcuna , che l'intero nucleo familiare riferibile al proposto, piuttosto consistente numericamente , non godeva di altre fonti reddituali. E questo dato finisce per assumere assoluto rilievo. E' evidente, infatti , che a fronte di redditi non comprovati nel loro ammontare ( per il vero neppure labialmente indicati ) e in assenza di altre fonti reddituali , qualunque entrata diretta al nucleo familiare del proposto non poteva che essere veicolata , in prima battuta, al sostentamento del nucleo familiare del proposto. E seguendo questa linea finisce per restare del tutto svilità la rilevanza da ascrivere all'asserto difensivo legato alla legittima provenienza dei fondi utilizzati per la costruzione dei cespiti di via Sacco siccome provenienti anche dal ricavato della vendita di altro cespite situato nella medesima via ( cessione effettuata per euro 20.000 in favore della madre del Carmine Bevilacqua ) : non può non evidenziarsi , infatti, che il corrispettivo di tale vendita , in assenza di redditi comprovanti la adeguata presenza di mezzi di sostentamento del nucleo familiare del prevenuto , non potevano che essere assorbiti da tale primaria destinazione. I ricorsi si soffermano poi sugli immobili situati nella via Tavo di Pescara ( punti 3 e 4 del decreto di confisca ) . In parte qua le doglianze sono inammissibili nella parte in cui si concretano in una contestazione della ritenuta disponibilità sostanziale dei cespiti in questione siccome ascritta dai Giudici del merito alla persona del ricorrente in contrasto con il dato formale della intestazione , trattandosi di tema rispetto al quale il proposto non ha legittimazione a contraddire ( né ha evidenziato un possibile interesse in tal senso : cfr la sentenza nr 32540/13 di questa stessa sezione della Corte ). interessa , con i ricorsi di legittimità). Ne consegue l'indifferenza del tema Per altro verso, i motivi relativi alla confisca di tali cespiti soffrono altresì di genericità e aspecificità. Sia il tribunale che la Corte territoriale, nel rispondere alle contestazioni difensive - in forza alle quali l'acquisto del terreno di via Tavo , ove poi è stata edificata la villa di cui al punto 4 del decreto di confisca, venne effettuato utilizzando all'uopo la provvista derivante dalla vendita di altro cespite - hanno segnalato la mancata dimostrazione della liceità della provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto del bene poi dismesso , così da inficiare , per stata sollevata contestazione alcuna con conseguente inammissibilità , anche sotto tale versante, della doglianza. 8. Infine è inammissibile, perché tardivamente sollevata solo in sede di legittimità, la questione legata al giudicato , dedotta con l'ultimo motivo nel ricorso a firma dell'avvocato Mondello. La questione era stata infatti esaminata e superata dal Tribunale in primo grado. Interposto appello dal ricorrente , il relativo tema non è stato fatto oggetto di gravame , così da cristallizzare sul punto la decisione assunta dal primo giudice . 9. Ad una diversa conclusione si perviene , per contro con riferimento alle doglianze mosse a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Clara. Al fine pare opportuno precisare che la confisca relativa ai beni della ricorrente ( libretti di deposito postale) è stata disposta, in primo grado, con un decreto diverso (sempre reso dal Tribunale dell'Aquila , emesso il 20 giugno 2011 ) da quello inerente il provvedimento ablativo reso ai danni dell'altro odierno ricorrente. I due provvedimenti sono stati poi trattati unitariamente innanzi alla Corte di appello dell'Aquila e definiti con il decreto oggetto dell'odierno ricorso per cassazione. Va poi segnalato che dalla lettura del provvedimento reso in primo grado la ricorrente non risulta annoverata tra i proposti ( si veda la intestazione del provvedimento) ma solo tra i terzi interessati , intestatari di utilità oggetto di confisca ; del resto , sia dinanzi al Tribunale come anche in appello la odierna ricorrente si è sempre palesata nel procedimento come terza interessata. La motivazione dei giudici di merito, tuttavia , guarda alla posizione della ricorrente non quale terza interessata bensì quale soggetto immediatamente coinvolto dalla proposta. La valutazione legata alla disponibilità finanziaria riferibile alla ricorrente da porre in correlazione con i depositi sequestrati viene illiceità derivata , anche l'acquisto del bene oggetto di ablazione. Sul punto non è effettuata senza alcun collegamento esplicito al giudizio afferente la disponibilità sostanziale delle dette utilità in distonia rispetto al dato , formale della intestazione; manca poi una esplicitazione di quali possano essere i soggetti cui ascrivere la disponibilità sostanziale dei detti libretti; infine , si fa cenno ai precedenti penali della ricorrente per confermare che la sproporzione riscontrata (tra le somme presenti nei libretti di deposito e le disponibilità reddituali della ricorrente ) è sintomo coerente della provenienza illecita degli importi presenti ad un soggetto coinvolto nel procedimento quale terzo interessato e non destinatario diretto della proposta. La decisione in esame , partendo dal presupposto della posizione della ricorrente quale terza interessata dalla richiesta di confisca ( non altrimenti contraddetto dai dati in possesso di questa Corte ), soffre, dunque, di una contraddittorietà e di carenze tali da risultarne inficiata radicalmente la validità. La disamina della incapienza finanziaria non pare finalizzata al giudizio della disponibilità sostanziale dei beni a dispetto della intestazione formale; manca anche una esplicitazione immediata dei soggetti cui ascrivere la disponibilità sostanziale dei libretti in confisca ( uno o tutti i proposti indicati nel decreto); infine , il giudizio sulla sproporzione , una volta dimostrata la disponibilità sostanziale in capo al soggetto pericoloso socialmente , va rapportato al dato reddituale di quest'ultimo e non a quello del terzo interessato ( previamente preso in considerazione solo ai fini della disponibilità sostanziale). Il provvedimento impugnato va dunque annullato in parte qua con rinvio per colmare le riscontrate radicali carenze argomentative. PQM In accoglimento del ricorso di Bevilacqua Clara annulla il decreto impugnato nella parte in cui fa riferimento al decreto 20 giugno 2011 del Tribunale di Pescara e rinvia per nuova deliberazione sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di Bevilacqua Carmine che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 novembre 2013 Il Consigliere relatore nei depositi confiscati , valutazione questa assolutamente inconferente se rivolta

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