Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1677 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1677 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA CARMINE N. IL 03/01/1948
BEVILACQUA CLARA N. IL 30/10/1976
avverso il decreto n. 11/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
16/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
cA1/4-k. h<2.lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
tAirarn ry■ L+ L 7 Data Udienza: 05/11/2013 Ritenuto in fatto
1. Con decisione assunta in data 16 novembre 2011 la Corte di appello di
L'Aquila ha confermato il decreto con il quale il Tribunale della stessa città ha
disposto ai danni di Bevilacqua Carmine l'aggravamento della misura della
sorveglianza speciale in precedenza applicata al predetto e disposto la confisca di
alcune unità immobiliari ritenute nella disponibilità sostanziale del Carmine anche quale il medeimo Tribunale ha diposto la confisca ai danni di Bevilacqua Clara di
due libretti postali , intestati alla stessa e meglio descritti nel provvedimento
impugnato.
2. Avverso tale ultima decisione propongono ricorso
con riferimento ad entrambe le misure ma solo nell'interesse esclusivo del
proposto , l'avvocato Salvino Mondello;
limitatamente alla sola misura patrimoniale e nell'interesse sia del proposto che
della Clara Bevilacqua , l'avvocato De Marco Giancarlo.
3. Ricorso a firma dell'avvocato Mondello. Tre i motivi a supporto del gravame .
3.1 Il primo cade sull'aggravamento della misura personale ed evidenzia che i
fatti posti a fondamento dello stesso non risultano in alcun modo specificati.
Sussisterebbe, dunque , la violazione di legge in ragione della assoluta assenza
di motivazione .
3.2 n secondo involge la misura patrimoniale . La confisca è stata resa in
violazione di legge perché estranea ai requisiti legati alla disponibilità ascritta al
Carmine Bevilacqua ed alla valutazione della non liceità della provenienza delle
disponibilità veicolate per detti acquisti. Quanto al bene di via Sacco , la difesa
aveva addotto di aver acquistato l' immobile grazie ai proventi legati alla attività
di commercio di cavalli svolta dal proposto ed a quella di accattonaggio e di
parcheggiatrice abusiva resa dalla moglie . Seppur privi di riscontro fiscale , tali
disponibilità finanziarie dovevano comunque essere considerate . La Corte ha
ritenuto non comprovate tali possibili fonti di reddito sottratte al fisco ; con ciò
pretermettendo il dato fornito dalle investigazioni difensive , sostanzialmente
conclamato da due dichiarazioni ( una del fratello del proposto e una di un
conoscente dello stesso) che davano conto e comprova dello svolgimento di
siffatte attività. Siffatta pretermissione in uno alla omessa valutazione della
vendita di altri beni il cui ricavato era stato veicolato in direzione di siffatto se intestate a terzi ;ancora , ha confermato il decreto del 20 giugno 2011 con il acquisto , integrava una omessa motivazione così da giustificare la addotta
violazione di legge .
3.3 Con il terzo motivo si evidenzia violazione di legge sotto il profilo del
giudicato di prevenzione.
Dal provvedimento di primo grado emerge che una precedente proposta era
stata rigettata con decisione divenuta definitiva. Il tribunale aveva tuttavia
escluso efficacia preclusiva a tale decisione perché assunta in base ad una patrimoniale all'infuori dei soggetti pericolosi ai sensi dell'ad 1 legge 575/65. Ciò
pretermettendo il dato in forza al quale il giudicato di prevenzione può essere
superato solo in ipotesi di fatti nuovi sopravvenuti non in nome di una diversa
interpretazione della rilevanza giuridica degli stessi dati
4. Ricorso a firma avvocato De Marco . Si ribadisce , quanto all'immobile di via
Sacco la pretermissione dei dato riferito alla comprova della attività sottratta al
fisco, svolta dal Carmine e dalla moglie. Si lamenta inoltre violazione di legge per
aver ritenuto la Corte non utilizzabile al fine della valutazione di liceità della
provvista il dato ricavato dalla vendita di cespiti in precedenza acquistati dal
ricorrente per non aver dimostrato la liceità dei fondi utilizzati al fine dell'acquisto
del bene poi venduto ; ciò malgrado non si potesse pretendere che, a distanza di
40 anni , da tali acquisti ed in epoca assolutamente lontana rispetto all'emergere
della pericolosità , il proposto potesse dare prova di tali momenti reddituali.
Quanto all'immobile di via Tavo si contesta il giudizio relativo alla disponibilità
diretta dei beni ascritta al ricorrente , evidenziandosi che comunque la provvista
relativa al detto acquisto emergeva dalla vendita di altro cespite ( quello di via
Conti in Pescara).
In punto , infine , ai libretti di risparmio confiscati alla Bevilacqua Clara si segnala
che la motivazione riposa sulla assenza di redditi leciti in capo alla detta e dei
precedenti della stessa , tali da comprovare l'origine illecita dei fondi riscontrati
pressi detti depositi. Ma avendo il Tribunale escluso la pericolosità sociale della
predetta , alla confisca in primo grado si era pervenuto ascrivendo la disponibilità
dei detti strumenti finanziari ai parenti della Bevilacqua Clara, ne viene l'assoluta
incongruenza della motivazione in contestazione .
5. Con requisitoria scritta la procura generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. diversa formulazione normativa all'epoca vigente che non consentiva la misura Con note depositate il 29 ottobre 2013 l'avvocato Mondello, nell'interesse del
Bevilacqua Carmine ha contestato le ragioni addotte dalla Procura a sostegno
della invocata inammissibilità dei ricorsi.
Con ulteriore nota depositata in pari data sempre per il Bevilacqua Carmine ma a
firma dell'avvocato Gianzi sono state ribadite le ragioni di ammissibilità del
ricorso a firma dell'avvocato Mondello e la fondatezza dei motivi di doglianza
tempestivamente articolati in ordine ai cespiti di via Sacco (quanto alla presenza e 4 del decreto impugnato, per la non riferibilità degli stessi al proposto.
Considerato in diritto
6. I ricorsi formulati nell'interesse del Bevilacqua Carmine sono infondati e
meritano la reiezione per quanto di seguito precisato. Quello proposto
nell'interesse di Bevilacqua Clara merita per contro raccoglimento con
conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata in parte qua.
7. Quanto alla misura personale, fatta oggetto di aggravamento ( motivo sub 1
del ricorso a firma dell'avvocato Mondello) , osserva la Corte come la doglianza
articolata in ricorso è immediatamente contraddetta e superata dall'esplicito
riferimento, contenuto nella motivazione contrastata, alle diverse violazioni della misura di prevenzione oggetto di aggravamento poste in essere proposto in
un breve tempo arco temporale successivo alla data di inizio della esecuzione
della stessa . Violazioni tutte peraltro dettagliatamente indicate nel decreto di
primo grado - cui la decisione di appello fa implicito ma altrettanto
incontrovertibile riferimento - che costituiscono di certo ragione fondante dell'ulteriore protrarsi della pericolosità sociale riscontrata nell'originario decreto
senza che mai sia stata posta in discussione la sussistenza e la funzionalità delle
stesse rispetto al rinnovato giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto.
8. Quanto alle misura patrimoniale, avuto riguardo agli immobili di via Sacco,
la difesa , nei due diversi ricorsi e nelle note aggiuntive allegate in atti , sostiene
che sia stata pretermessa la prova dell'attività lavorativa resa dal ricorrente e
dalla moglie che , per quanto sottratta al fisco, comunque avrebbe giustificato la
presenza di una disponibilità finanziaria comunque utile all'acquisto dei detti
cespiti.
Osserva la Corte che effettivamente nel provvedimento impugnato si afferma la
radicale insussistenza di elementi probatori utili a giustificare siffatte attività in
distonia rispetto agli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'assunto. di una provvista lecita per gli acquisti) e con riferimento ai beni di cui ai punti 3 Parimenti , anche a voler ritenere la possibilità di considerare al fine redditi
fiscalmente non riscontrati ( sul punto la questione, controversa nella esperienza
di questa Corte , è stata recentemente rimessa alle SS UU dalla prima sezione
della Corte : cfr ordinanza 4047/13 ) è altrettanto vero che la semplice
dimostrazione della presenza di una attività produttiva finisce per non assumere
rilievo alcuno laddove , non si dimostri, con assoluta rigorosità, quali siano gli
importi ricavati da tale attività( nella specie non dedotti, per quel che qui probatorio pretermesso giacchè occorreva addurre e comprovare anche l'entità
dei ricavi frutto di elusione fiscale e la loro capacità di sostenere gli acquisti in
oggetto.
E' pacifico, poi , per quanto emerge dal provvedimento impugnato senza che sia
caduta sul punto contestazione alcuna , che l'intero nucleo familiare riferibile al
proposto, piuttosto consistente numericamente , non godeva di altre fonti
reddituali. E questo dato finisce per assumere assoluto rilievo.
E' evidente, infatti , che a fronte di redditi non comprovati nel loro ammontare (
per il vero neppure labialmente indicati ) e in assenza di altre fonti reddituali ,
qualunque entrata diretta al nucleo familiare del proposto non poteva che essere
veicolata , in prima battuta, al sostentamento del nucleo familiare del proposto. E
seguendo questa linea finisce per restare del tutto svilità la rilevanza da ascrivere
all'asserto difensivo legato alla legittima provenienza dei fondi utilizzati per la
costruzione dei cespiti di via Sacco siccome provenienti anche dal ricavato della
vendita di altro cespite situato nella medesima via ( cessione effettuata per euro
20.000 in favore della madre del Carmine Bevilacqua ) : non può non
evidenziarsi , infatti, che il corrispettivo di tale vendita , in assenza di redditi
comprovanti la adeguata presenza di mezzi di sostentamento del nucleo familiare
del prevenuto , non potevano che essere assorbiti da tale primaria destinazione.
I ricorsi si soffermano poi sugli immobili situati nella via Tavo di Pescara ( punti 3
e 4 del decreto di confisca ) . In parte qua le doglianze sono inammissibili nella
parte in cui si concretano in una contestazione della ritenuta disponibilità
sostanziale dei cespiti in questione siccome ascritta dai Giudici del merito alla
persona del ricorrente in contrasto con il dato formale della intestazione ,
trattandosi di tema rispetto al quale il proposto non ha legittimazione a
contraddire ( né ha evidenziato un possibile interesse in tal senso : cfr la
sentenza nr 32540/13 di questa stessa sezione della Corte ). interessa , con i ricorsi di legittimità). Ne consegue l'indifferenza del tema Per altro verso, i motivi relativi alla confisca di tali cespiti soffrono altresì di
genericità e aspecificità. Sia il tribunale che la Corte territoriale, nel rispondere
alle contestazioni difensive - in forza alle quali l'acquisto del terreno di via Tavo ,
ove poi è stata edificata la villa di cui al punto 4 del decreto di confisca, venne
effettuato utilizzando all'uopo la provvista derivante dalla vendita di altro cespite
- hanno segnalato la mancata dimostrazione della liceità della provenienza della
provvista utilizzata per l'acquisto del bene poi dismesso , così da inficiare , per stata sollevata contestazione alcuna con conseguente inammissibilità , anche
sotto tale versante, della doglianza.
8. Infine è inammissibile, perché tardivamente sollevata solo in sede di legittimità, la questione legata al giudicato , dedotta con l'ultimo motivo nel
ricorso a firma dell'avvocato Mondello. La questione era stata infatti esaminata e
superata dal Tribunale in primo grado. Interposto appello dal ricorrente , il
relativo tema non è stato fatto oggetto di gravame , così da cristallizzare sul
punto la decisione assunta dal primo giudice .
9. Ad una diversa conclusione si perviene , per contro con riferimento alle
doglianze mosse a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua
Clara.
Al fine pare opportuno precisare che la confisca relativa ai beni della ricorrente (
libretti di deposito postale) è stata disposta, in primo grado, con un decreto
diverso (sempre reso dal Tribunale dell'Aquila , emesso il 20 giugno 2011 ) da
quello inerente il provvedimento ablativo reso ai danni dell'altro odierno
ricorrente. I due provvedimenti sono stati poi trattati unitariamente innanzi alla
Corte di appello dell'Aquila e definiti con il decreto oggetto dell'odierno ricorso
per cassazione.
Va poi segnalato che dalla lettura del provvedimento reso in primo grado la
ricorrente non risulta annoverata tra i proposti ( si veda la intestazione del
provvedimento) ma solo tra i terzi interessati , intestatari di utilità oggetto di
confisca ; del resto , sia dinanzi al Tribunale come anche in appello la odierna
ricorrente si è sempre palesata nel procedimento come terza interessata.
La motivazione dei giudici di merito, tuttavia , guarda alla posizione della
ricorrente non quale terza interessata bensì quale soggetto immediatamente
coinvolto dalla proposta. La valutazione legata alla disponibilità finanziaria
riferibile alla ricorrente da porre in correlazione con i depositi sequestrati viene illiceità derivata , anche l'acquisto del bene oggetto di ablazione. Sul punto non è effettuata senza alcun collegamento esplicito al giudizio afferente la disponibilità
sostanziale delle dette utilità in distonia rispetto al dato , formale della
intestazione; manca poi una esplicitazione di quali possano essere i soggetti cui
ascrivere la disponibilità sostanziale dei detti libretti; infine , si fa cenno ai
precedenti penali della ricorrente per confermare che la sproporzione riscontrata
(tra le somme presenti nei libretti di deposito e le disponibilità reddituali della
ricorrente ) è sintomo coerente della provenienza illecita degli importi presenti ad un soggetto coinvolto nel procedimento quale terzo interessato e non
destinatario diretto della proposta.
La decisione in esame , partendo dal presupposto della posizione della ricorrente
quale terza interessata dalla richiesta di confisca ( non altrimenti contraddetto
dai dati in possesso di questa Corte ), soffre, dunque, di una contraddittorietà e
di carenze tali da risultarne inficiata radicalmente la validità. La disamina della
incapienza finanziaria non pare finalizzata al giudizio della disponibilità
sostanziale dei beni a dispetto della intestazione formale; manca anche una
esplicitazione immediata dei soggetti cui ascrivere la disponibilità sostanziale dei
libretti in confisca ( uno o tutti i proposti indicati nel decreto); infine , il giudizio
sulla sproporzione , una volta dimostrata la disponibilità sostanziale in capo al
soggetto pericoloso socialmente , va rapportato al dato reddituale di quest'ultimo
e non a quello del terzo interessato ( previamente preso in considerazione solo ai
fini della disponibilità sostanziale).
Il provvedimento impugnato va dunque annullato in parte qua con rinvio per
colmare le riscontrate radicali carenze argomentative.
PQM
In accoglimento del ricorso di Bevilacqua Clara annulla il decreto impugnato nella
parte in cui fa riferimento al decreto 20 giugno 2011 del Tribunale di Pescara e
rinvia per nuova deliberazione sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il
ricorso di Bevilacqua Carmine che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5 novembre 2013
Il Consigliere relatore nei depositi confiscati , valutazione questa assolutamente inconferente se rivolta