Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16767 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16767 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GHAFFOUR AZIZ nato il 06/10/1987 a RABAT( MAROCCO)

avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 02/03/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore,

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Ancona ha
confermato la decisione del tribunale di Ascoli Piceno che ha condannato
l’imputato alla pena di giustizia per i reati di minaccia e lesioni aggravate
dall’uso d’arma in danno di Annasyr Mohamed.
La corte territoriale ha ritenuto, pur all’esito delle deduzioni svolte
nell’atto di gravame, correttamente qualificato il fatto ascritto all’imputato,
che aveva minacciato con un coltello e poi ferito la persona offesa nel corso di
una colluttazione.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del
difensore.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlati vizi della
motivazione per non avere la corte territoriale espresso alcuna valutazione
sulla sussistenza dell’invocata attenuante della provocazione.
2.2 Affida al secondo motivo di censura doglianze riguardo la
costituzione dell’imputato in giudizio, per avere la corte territoriale proceduto

in absentia, sebbene il giudice di primo grado avesse dapprima dichiarato
l’imputato contumace e, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 16 del
2014 – non applicabile al processo iniziato in epoca antecedente – lo avesse
qualificato assente. Con conseguente nullità del giudizio di secondo grado,
dovendosi applicare l’art. 548 cod. proc. pen. e procedere alla notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza.
2.3 Con nuovi motivi, depositati in data 12 febbraio 2018, il difensore
dell’imputato ha dedotto ulteriori profili di nullità per non essere stati
comunicati all’imputato, contumace nel giudizio di primo grado, il rinvio del 13
luglio 2013, disposto in udienza, ed il differimento del 18 aprile 2014,
risultante da ordinanza priva di data e non letta in presenza del difensore,
mentre alla successiva udienza del 13 giugno 2014 il Ghaffour era stato
dichiarato assente.

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Non ha fondamento il secondo motivo di ricorso ed i motivi nuovi,

2.1 Nell’affrontare la censura deve, in premessa, ribadirsi che, qualora
sia sottoposta al vaglio di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la
Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale
esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per
giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013 – dep. 19/04/2013, P.G. in
proc. Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l’applicazione di una
norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che
tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito,
atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la
correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è investita della verifica
della relativa questione, essendo in proposito irrilevante la motivazione della
decisione impugnata (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002 – dep. 22/04/2002,
Ranieri, Rv. 221322). Va, altresì, in proposito rilevato come, in tema di
impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error

in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la
Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa
questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1,
n.8521 del 09/01/2013 Cc., dep. 21/02/2013, rv. 255304).
2.2 Dalla verifica del fascicolo processuale, risulta che l’imputato ha
eletto domicilio presso il difensore ed allo stesso risulta ritualmente notificato
l’atto introduttivo del procedimento di primo grado, con conseguente ritualità
del procedimento celebrato in contumacia.
Così come alcuna notifica all’imputato doveva essere effettuata per i
rinvii disposti nelle udienze dibattimentali – tutte celebrate, come risulta dai
verbali in atti – essendo egli rappresentato dal difensore, apparendo
irrilevante la formale qualifica di “assente” attribuita in seguito all’entrata in
vigore della legge n. 67 del 2014. Allo stesso difensore risulta, altresì,
notificato l’avviso di deposito della sentenza di primo grado, ed alcuna

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che involgono vizio afferente la partecipazione dell’imputato al processo.

irregolarità relativa alla costituzione del rapporto processuale è stata dedotta
nell’atto di appello, mediante il quale l’imputato ha esercitato il diritto di
impugnazione (V. Sez. 5, Sentenza n.44846 del 24/09/2013Ud. (dep.
06/11/2013 ) Rv. 257134; Sez. 2, Ordinanza n.46276 del 16/11/2011Ud.
(dep. 14/12/2011 ) Rv. 251540, Sez. 5, Sentenza n.3349 del 01/02/2000Ud.

2.3 In riferimento alla costituzione dell’imputato nel giudizio di appello,
devesi rilevare come sia «inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per
cassazione rivolto a contestare l’applicazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen.
(come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa
previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente
notifica dell’estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen.,
in quanto l’imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della
nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto
alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e,
quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l’impugnazione» (Sez. 2,
Sentenza n.25357 del 07/05/2015Ud. (dep. 17/06/2015 ) Rv. 264225).
Con il ricorso per cassazione, peraltro, l’imputato dispiega censure di
merito verso la sentenza di appello, con ciò esercitando il diritto di difesa e
palesando carenza di interesse alla dedotta questione processuale.
2.3 Non sussiste, pertanto, la prospettata violazione di legge
processuale.
3. Manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso, con il
quale il ricorrente deduce omessa decisione sulla attenuante della
provocazione.
3.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 2, punto n.1)
risulta testualmente come il giudice di merito abbia escluso l’attenuante di cui
all’art. 62 n.2 cod. pen., in considerazione dell’iniziativa dell’aggressione,
all’esito di una esaustiva valutazione delle circostanze del caso concreto,
esposte in motivazione attraverso un percorso giustificativo razionale e
completo che si sottrae a censure in sede di legittimità.
La motivazione della sentenza impugnata si confronta, difatti, sul
punto esplicitamente con le censure articolate nell’atto di gravame, operando
la ragionevole valutazione di attendibilità della persona offesa, la coerente

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(dep. 16/03/2000 ) Rv. 215586).

lettura degli ulteriori elementi di prova e la corretta qualificazione giuridica dei
fatti. Di guisa che le censure sollevate esorbitano dal novero di quelle
sottoponibili al sindacato di questa Corte di legittimità, attingendo questioni di
merito affrontate nel giudizio di appello con argomentazioni complete e
plausibili.

4. A tanto consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.
pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. I motivi di ricorso sono, dunque, tutti inammissibili.

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