Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16766 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16766 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LIOTTA GIUSEPPE nato il 31/12/1992 a BIANCAVILLA
DI FEDE FORTUNATA nato il 17/09/1992 a SAPRI

avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha
confermato la decisione del tribunale in sede che ha condannato gli imputati,
all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per i reati di detenzione

La corte territoriale ha ritenuto, pur all’esito delle deduzioni svolte
nell’atto di gravame, che gli imputati, in concorso tra loro, il 18 giugno 2015
avessero speso una banconota da C. 50,00, risultata contraffatta e del
medesimo numero seriale di altri quattro identici esemplari, di cui il 19 giugno
2015 Di Fede Fortunata tentava di disfarsi, lanciandoli dal finestrino, mentre
era in auto con il Liotta, all’atto di un controllo degli operanti eseguito
nell’ambito delle indagini volte all’identificazioni degli autori del primo
episodio.
2. Avverso la sentenza, hanno proposto separati ricorsi entrambi gli
imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, deducendo – con motivi
sovrapponibili, che si enunciano congiuntamente nelle parti comuni – diversi
ordini di censure.
2.1 Deducono, con il primo motivo, violazione della legge penale e
processuale e correlati vizi motivazionali per avere la corte territoriale
erroneamente ritenuto ascrivibili ad entrambi gli imputati i delitti in
contestazione, sebbene – quanto all’episodio del 18 giugno 2015 – le parti
offese avessero riconosciuto il solo Liotta e – in relazione ai fatti del 19 giugno
2015 – alla dispersione delle banconote avesse provveduto la sola Di Fede,
omettendo di operare una ponderata valutazione degli indizi e di escludere, in
ciascun episodio, la consapevole partecipazione dell’uno e dell’altro, essendo
stata, quanto al primo, solo segnalata la presenza di una donna non
identificata, e non potendosi, quanto al secondo, ritenere comprovata la
responsabilità concorsuale del Liotta alla stregua della mera presenza alla
guida dell’auto.
2.2 Con il secondo motivo, il Liotta contesta violazione della legge
processuale e difetto di motivazione in riferimento al riconoscimento
fotografico in relazione ai fatti del 18 giugno 2015, in assenza di adeguate
garanzie di attendibilità del mezzo di prova e di riscontri.

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e spendita di banconote contraffatte.

2.3 Con altro motivo (il terzo il Liotta ed il secondo la Di Fede),
entrambi i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell’attenuante del
danno di speciale tenuità per averne la corte territoriale erroneamente escluso
l’applicabilità ai reati contro la fede pubblica che, invece, consentono

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1. 1 II primo motivo, articolato in entrambi i ricorsi, è inammissibile per
avere ad oggetto censure non consentite.
Devesi, innanzitutto, rilevare come la responsabilità degli imputati sia
stata affermata all’esito di un duplice conforme accertamento operato dal
tribunale e dalla corte d’appello, con conseguente integrazione dei percorsi
giustificativi delle sentenza di merito ai quali occorre fare riferimento per
valutare la congruità della motivazione. In siffatte ipotesi, inoltre, il vizio di
travisamento della prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel
materiale processuale o per omessa valutazione di una prova invece decisiva
può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma
primo, lett. e) cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Sez. 5, 13.2.2017 n.
18.975, Cadore; Sez. 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina; Sez. 2, 24.1.2007
n. 5.223, Medina), mentre sussiste comunque la preclusione alla deducibilità
del vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione
a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo
conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni
al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 18975 del
13/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269906N. 5223 del 2007 Rv.
236130) fermo restando -anche a seguito della modifica apportata all’art.
606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006 — la non deducibilità del
travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella

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l’apprezzamento dei profili patrimoniali del pregiudizio, nella specie irrisorio.

compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, Sentenza n.

25255 del

14/02/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 253099).
1.2 Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, va
ulteriormente rilevato come – fermi restando il limite del “devolutum” in caso
di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito

testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché
specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore
accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,
rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale /probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014
Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258774, N. 24667 del 2007 Rv. 237207) ed
investa elementi decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione
all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione
diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica
sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova
valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal
giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007
Ud. (dep. 28/09/2007) Rv. 237652).
1.3 Nel caso in esame, le censure articolate nel primo motivo di
entrambi i ricorsi sono connotate da aspecificità in quanto si risolvono in una
mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale i
ricorrenti omettono di confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di
legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per
cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente
indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011
del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale
necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione
risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del
provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».
1.4 Viene, altresì, ad essere articolato come vizio di violazione della
legge processuale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (verosimilmente

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del risultato probatorio – il vizio di travisamento della prova, desumibile dal

richiamato per errore, in presenza di deduzione della legge processuale)
l’asserita erroneità del giudizio probatorio, mentre in tema di ricorso per
cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il

pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia
come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri
atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Sez. 1, Sentenza
n.42207del 20/10/2016Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 271294).
2. Nell’ambito del sindacato sulla motivazione, delineato dall’art. 606
lett. e) cod. proc. pen., la sentenza impugnata si sottrae a censure in questa
sede di legittimità.
2.1 La Corte territoriale ha correttamente valutato, attraverso la
ricostruzione degli elementi di prova, esaustivamente rappresentata in
motivazione, gli indicatori della responsabilità concorsuale di entrambi gli
imputati sia per la spendita di una banconota, oggetto di contraffazione, che
per la detenzione di altri identici esemplari, tutti connotati dal medesimo
numero seriale, raccordando gli univoci elementi probatori che hanno
ricondotto al Liotta ed alla Di Fede le condotte contestate: le persone offese
hanno riconosciuto nel Liotta l’uomo che, il 18 giugno 2015, ha speso presso il
loro esercizio commerciale in Bagnara Calabra – dove si era recato con un
veicolo Fiat Ducato in compagnia di una donna – la banconota da €. 50,00 in
sequestro, ed entrambi gli imputati sono stati identificati il 19 giugno 2015 a
bordo dello stesso veicolo descritto dal teste e visibile, anche nella targa, il
giorno precedente nella registrazione dell’impianto di videosorveglianza
comunale. Quanto alla Di Fede, la circostanza che la donna — all’atto del
controllo — abbia tentato di disfarsi di quattro banconote contraffatte e recanti
il numero seriale anche dell’esemplare speso il giorno antecedente in Bagnara
Calabra, costituisce elemento di assoluto spessore individualizzante anche
rispetto alla compartecipazione a siffatta condotta.

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motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.

3. Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso avanzato dal
Liotta, con il quale si censura l’attendibilità del riconoscimento fotografico
effettuato dalle persone offese dell’episodio del 18 giugno 2015.
3.1 La censura — come risulta dal testo del provvedimento impugnato —
da un lato appare tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede di

giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di
individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto
legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, pur in mancanza
di allegazione del relativo fascicolo fotografico» (Sez. 5, Sentenza n.42577 del
03/06/2015Ud. (dep. 22/10/2015) Rv. 264947; N. 32519 del 2011 Rv.
250765, N. 18997 del 2014 Rv. 263168, N. 35535 del 2015 Rv. 264406),
mentre, sotto il profilo dell’attendibilità, le circostanze della identificazione
dello stesso imputato, a bordo del medesimo veicolo, il giorno successivo
escludono qualsivoglia profilo di dubbio.
4.

E’ inammissibile, perché proposto fuori dai casi consentiti dalla

legge, anche il terzo motivo del ricorso Liotta ed il secondo della Di Fede, con
cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità che, a fronte di specifica deduzione, la Corte
territoriale ha escluso alla luce della professionalità della condotta e delle
circostanze del fatto per cui si procede.
4.1 Ed invero «La circostanza attenuante del danno economico di
speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla
natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè il fatto risulti commesso
per motivi di lucro – e cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un
vantaggio patrimoniale – e purchè la speciale tenuità riguardi sia il lucro
(prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie
relativa al reato di cui all’art. 455 cod. pen.)» (Sez. 5, Sentenza n.27874 del
27/01/2016Ud. (dep. 06/07/2016 ) Rv. 267357) e può essere ravvisata anche
in riferimento ai reati contro la fede pubblica (Sez. 5, Sentenza n.36790
de122/06/2015Ud. (dep. 10/09/2015 ) Rv. 264745).
4.2 Trattasi, dunque, di un accertamento rimesso all’apprezzamento in
concreto del giudice di merito.

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legittimità; dall’altro, è manifestamente infondata in quanto «In sede di

Devesi, a riguardo, richiamare il consolidato orientamento di legittimità
secondo cui, in tema di riconoscimento di circostanze attenuanti, il giudice del
merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede
di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,
degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o

Ed anche sotto siffatto profilo, la sentenza impugnata appare immune
da censure, avendo la corte territoriale puntualmente richiamato i parametri
valutati, operandone una ponderazione ispirata a razionalità e coerenza, che
si sottrae a censure in questa sede di legittimità.
5. I ricorsi sono, dunque, entrambi inammissibili.
6. A tanto consegue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc.
pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che
appare equo determinare in euro 2000 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e ciascuno della somma di €. 2.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2018

dell’esclusione.

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