Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16764 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16764 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FARINELLI LUIGI nato il 28/01/1946 a TORRE ANNUNZIATA
FIORENTINO DAVIDE nato il 18/11/1957 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 09/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha concluso
per l’inammissibilità dei ricorsi
Udito il difensore, Avv. Bernardo Brancaccio, il quale rappresenta che il
ricorrente Farinelli è deceduto e conclude per il proprio assistito, Davide
Fiorentino, nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 01/03/2018

Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 09/12/2015 la Corte d’appello di
Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla
pena di giustizia: a) Luigi Farinelli, avendolo ritenuto responsabile, quale
amministratore della C.A.MER. s.r.I., dichiarata fallita il 10/10/2002, del reato di
bancarotta fraudolenta documentale e di vari episodi distrattivi, uno dei quali
posto in essere, in concorso con Davide Fiorentino, in epoca successiva alla
dichiarazione di fallimento; b) Davide Fiorentino, avendolo ritenuto responsabile,
in concorso, come detto, con il Farinelli, di quest’ultima distrazione, consistita

Giorgio Volla Due, di un immobile di proprietà della società fallita e nell’incasso
della somma di euro 269.849,97, sottratta all’attivo fallimentare e, in parte (per
euro 69.849,17), riversata in favore del Fiorentino, avvocato amministrativista
che, pur rappresentando il Consorzio, aveva omesso di segnalare l’intervenuto
fallimento della società proprietaria dell’immobile.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse del Farinelli e del Fiorentino.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Farinelli lamenta violazione di legge e vizi
motivazionali, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche,
sottolineando che la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto che l’imputato
aveva agito non a fini di arricchimento personale, ma per consentire alle sue
aziende di sopravvivere.
4. Il ricorso proposto nell’interesse del Fiorentino è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
rilevando che la Corte territoriale aveva ritenuto apoditticamente credibile il
Farinelli, senza operare le valutazioni imposte dall’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., e trascurando di considerare le ripetute falsità di alcune sue affermazioni,
quali rilevate dagli stessi giudici di merito.
In particolare, si osserva che Farinelli, dopo avere dichiarato che l’importo
trattenuto dal Fiorentino corrispondeva esattamente alle somme che egli aveva
prestato al primo, aveva successivamente ed inverosimilmente affermato che
queste ultime ammontavano a 50 milioni di lire.
Quest’ultima ricostruzione, oltre ad essere smentita dal fatto che il Fiorentino
aveva esibito uno degli assegni da 50 milioni di lire ricevuto in garanzia dal
Farinelli e che quest’ultimo aveva riconosciuto che altro assegno in garanzia del
medesimo importo gli era stato restituito, in occasione del rimborso di parte del
dovuto, non poteva essere giustificata come una conseguenza dell’iniziale
tentativo del Farinelli di “alleggerire” la posizione del coimputato, dal momento
che, sin dall’interrogatorio sostenuto ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen.,
egli aveva indicato nel Fiorentino l’artefice e l’organizzatore di tutta l’operazione.
1

nella cessione volontaria, da parte di quest’ultimo, al Consorzio Ferroviario San

4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
rilevando che i riscontri valorizzati dalla sentenza impugnata, a sostegno della
credibilità delle dichiarazioni del Farinelli, oltre a non essere individualizzanti,
non avevano dignità di prova e non erano neppure dotati dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza.
Osserva, in particolare, il ricorrente: a) che la notifica delle indennità
determinate dalla Regione, inutilmente tentata presso quella che risultava essere
al Fiorentino la sede legale (via Penniniello, in Torre Annunziata) al momento
dell’ultimo atto intervenuto fra le parti, ossia il verbale di concordamento del

dell’amministratore Farinelli per esclusiva iniziativa dell’ufficiale giudiziario; b)
che l’affermata negligenza del Fiorentino, il quale, ricevuto il telegramma di
accettazione dell’indennità da parte della C.A.MER. s.r.l. in liquidazione, non si
sarebbe preoccupato di richiedere una visura camerale, oltre a far emergere, a
tutto voler concedere, profili di mera colpa, non considerava che il disciplinare di
incarico non affidava tali compiti al ricorrente e che, in ultima analisi, la
consumazione del reato era stata resa possibile dall’omissione dei necessari
controlli da parte del notaio, il quale non aveva subito alcuna conseguenza per
tale sua condotta; c) che la nota del 27/07/2004 trasmessa a mezzo fax dal
Fiorentino al Consorzio, contenente la richiesta del Farinelli di procedere al
pagamento attraverso bonifico su conto corrente postale, era priva di carattere
indiziante, sia perché, come era stato dimostrato in dibattimento, i contatti tra il
Farinelli e il Fiorentino non erano stati diretti, ma per il tramite di un
collaboratore di quest’ultimo, sia perché la successiva nota del 17/09/2004, con
la quale il Consorzio aveva indicato le modalità di pagamento ritenute opportune,
dimostrava l’autonomia conservata dal medesimo Consorzio nella gestione delle
trattative; tanto, del resto, era confermato dalla deposizione del consulente
generale del Consorzio, il quale aveva riferito che, dopo avere valutato la
posizione del Fiorentino, non si era ritenuto di muovergli alcuna censura; d) che
privo persino di significato indiziante era il fatto che il fax del 22/10/2004, con il
quale il Fiorentino aveva comunicato al Consorzio che il notaio aveva predisposto
l’atto e che occorreva preparare l’assegno a favore del Farinelli, presentasse
l’annotazione “Camer?” solo sulla copia esibita dal Consorzio e non anche su
quella prodotta dal Fiorentino; e) che l’indicazione, da parte del Fiorentino, degli
estremi catastali della particella oggetto del procedimento espropriativo e del
nominativo dell’avente diritto, era coerente con l’incarico ricevuto di portare a
termine le (sole) attività tecniche e amministrative connesse a tale procedimento
nei confronti dei soggetti catastalmente indicati come proprietari dei beni, ma
nulla dimostrava quanto alla consapevolezza dell’intervenuto fallimento della

2000, era stata successivamente eseguita presso il domicilio personale

C.A.MER s.r.l. e del Farinelli come persona fisica; f) che, del resto, se il notaio
avesse effettuato le verifiche cui era tenuto e il curatore non avesse trascritto la
sentenza dichiarativa di fallimento con cinque anni di ritardo, non sarebbe stata
possibile la consumazione del reato; g) che, secondo quanto emerso in
dibattimento, l’incasso degli assegni intestati al Farinelli rivelava la
collaborazione del cognato di quest’ultimo, Giuseppe Russo, che si era rivolto,
quale primario cliente del Banco di Napoli, al direttore della agenzia n. 2 di Torre
Annunziata, e del medesimo direttore, al fine di consentire al primo, fallito, di
incassare l’importo degli assegni stessi, ma non dimostrava la cooperazione del

l’apertura di un conto corrente intestato al Farinelli, con l’artificio di alterare il
codice fiscale, per impedirne la identificazione, non poteva essere spiegata come
un favore da rendere al Fiorentino, visto che il conto era rimasto aperto sino al
2008, ossia per altri tre anni.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale trascurato di spiegare per quale ragione il Fiorentino, dopo essere
stato l’asserito artefice della triangolazione di quattro assegni, il cui importo era
stato versato sul conto del Russo aperto ad hoc presso l’agenzia n. 2 del Banco
di Napoli, avrebbe versato sul proprio conto personale due assegni, in tal modo
consentendo alla Guardia di Finanza di risalire a lui. Tale condotta, secondo il
ricorrente, rivela l’assoluta inconsapevolezza dello stato di fallimento nel quale
versavano sia il Farinelli che la C.A.MER s.r.l.
4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado, senza
confrontarsi con gli specifici motivi di appello formulati.
4.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
d’appello affermato, in palese contrasto con le risultanze di causa, che l’indennità
di esproprio era stata erogata dal Consorzio direttamente al Fiorentino.
4.6. Con il sesto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
traendo dalle considerazioni svolte supra sub 4.2., lett. f), quanto alle condotte
omissive del notaio e del curatore fallimentare, argomento per sostenere che
queste ultime, quali cause sopravvenute di per sé sole idonee a produrre
l’evento, impedivano di ravvisare il nesso di causalità tra quest’ultimo e la
condotta del ricorrente.
4.7. Con il settimo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine al diniego
delle circostanze generiche, dal momento che le argomentazioni svolte dalla
Corte territoriale confermano, peraltro con formule di stile, un giudizio di
equivalenza, in realtà mai espresso dal Tribunale.
Considerato in diritto

Fiorentino, il cui coinvolgimento era riferito dal solo Farinelli; h) che, del resto,

1. All’udienza di discussione è emerso che il Farinelli è deceduto in data
17/05/2016 (v. certificato di morte acquisito). Nei suoi confronti, pertanto, la
sentenza va annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per morte
dell’imputato.
2.

Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del Fiorentino è

inammissibile, in quanto le discrasie nell’ammontare delle somme dovute dal
Farinelli al ricorrente sono prive di qualunque rilievo e – si spieghino o non con la
volontà iniziale di quest’ultimo di far coincidere le somme incassate dal primo,
dopo l’operazione distrattiva, con quelle da lui dovute a titolo di restituzione del

Fiorentino era creditore del Farinelli, in forza di un mutuo non documentabile,
che non gli avrebbe consentito, come puntualmente rilevato dalla sentenza
impugnata, alcuna insinuazione nel fallimento personale del debitore.
Tale profilo, non investito dal motivo di ricorso, rende i mutamenti di versione
del Farinelli irrilevanti rispetto al nucleo fondamentale della narrazione e,
soprattutto, illumina – ciò che assume rilievo in relazione all’esame dei motivi
successivi – quello che, nella unitaria ricostruzione della sentenza impugnata,
appare il movente dell’azione del ricorrente, ossia il recupero del proprio credito,
nella consapevolezza dell’ormai intervenuto fallimento del proprio debitore.
Del resto, che il Fiorentino fosse al corrente della condizione del proprio debitore
è conclusione della Corte territoriale che non si espone ad alcuna manifesta
illogicità, posto che il primo era un avveduto professionista, come riconosce il
ricorso stesso, era creditore di somme significative e, come da lui stesso
ammesso, secondo la sentenza di primo grado, aveva rapporti di frequentazione
con il Farinelli da circa trent’anni
3. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato.
Va premesso che le omissioni del notaio rogante e i ritardi del curatore (peraltro
nella trascrizione presso i registri immobiliari, avvenuta, ai sensi dell’art. 88 I.
fall., solo in data 27/12/2007, laddove l’annotazione nel registro delle imprese è
avvenuta ad iniziativa del cancelliere, ai sensi dell’art. 17 I. fall.; la rilevanza di
tale profilo, nella valutazione delle risultanze istruttorie, sarà illustrata nel
prosieguo) non assumono alcun rilievo al fine di elidere la responsabilità di chi ha
approfittato di tali circostanze per distrarre beni dal patrimonio della società
ormai fallita. Così come, in questa sede, non hanno significato dirimente le
autonome valutazioni del Consorzio o della curatela fallimentare in punto di
individuazione dei destinatari delle proprie iniziative giudiziarie.
Ciò posto, occorre considerare, nella valutazione delle critiche svolte dal
ricorrente, innanzi tutto che, nella valutazione della prova, il giudice deve
prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente
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prestito – non incidono, perché trattasi di dato non controverso, sul fatto che il

emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio,
verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano
essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta,
attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale,
ossia la verità del caso concreto.
Ciò posto, cominciando ad analizzare le singole censure svolte dal ricorrente, si
osserva: a) che, a tacer del fatto che la notifica, ai sensi dell’art. 145, comma
primo, secondo periodo, cod. proc. civ. (con applicazione delle norme di cui agli
artt. 138, 139 e 141 del medesimo codice di rito), alla persona fisica che

giacché si tratta di informazioni ignote all’ufficiale giudiziario e comunicate da chi
predispone l’atto da notificare (peraltro esattamente il giudice di primo grado
osserva che la notifica presso la pur non attuale sede legale non risultava essere
stata neppure tentata), comunque la Corte territoriale ha attribuito rilievo alla
circostanza che, tenuto conto dell’importanza della notifica per gli effetti che ne
sarebbero scaturiti, quanto alla decorrenza del termine per l’accettazione
dell’indennità, era del tutto singolare che il ricorrente, chiamato ad occuparsene,
non avesse verificato quale fosse la sede attuale della società, da tempo
trasferita altrove, ossia in Boscotrecase, alla via dei Sepolcri; sul punto, il ricorso
reitera la spiegazione per la quale il Fiorentino avrebbe fatto affidamento sulla
sede indicata nell’ultimo atto intervenuto, ma si tratta evidentemente di
un’affermazione che non spiega l’assoluta anomalia sottostante alla mancata
verifica, alla stregua dei sistemi di pubblicità della sede delle società,
dell’importanza dell’atto e della circostanza che il “verbale preventivo di
transazione e concordamento” risaliva, secondo quanto si legge nella sentenza di
primo grado, al 03/04/2000, mentre la notifica dell’approvazione regionale
sarebbe stata comunicata al Consorzio nel dicembre 2003 e la notifica eseguita
nel giugno 2004; tali rilievi razionalmente giustificano la conclusione che tale
omissione dimostri la volontà di non lasciare tracce documentali dell’intervenuto
fallimento, che sarebbe certamente emerso in caso di notifica presso la sede
legale; b) che, sebbene il ricorrente continui a minimizzare il significato del suo
incarico, è del tutto ragionevole che, avendo curato la notifica dell’ammontare
dell’indennità di esproprio, egli seguisse gli esiti della stessa e accertasse il
significato dell’accettazione apparentemente proveniente da una società in
liquidazione (ciò che può comportare l’attribuzione dell’incarico di liquidatore a
soggetto diverso dall’amministratore), inducendo, secondo normale diligenza
professionale, a verificare la situazione presso il registro delle imprese, laddove
la contraria condotta, lungi dal tradursi in un mero addebito di colpa, secondo la
logica valutazione della Corte d’appello, mira solo a tenere formalmente lontano
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rappresenta l’ente presuppone l’indicazione di quest’ultima e della sua qualità,

il ricorrente dalla verifica della reale situazione della società; c) che del tutto
fuori fuoco è la prova di contatti diretti o non tra il Farinelli e il Fiorentino, in
quanto, secondo la puntuale osservazione della Corte d’appello, ciò che rileva è
che la richiesta del primo, del quale il secondo si era reso portavoce presso il
Consorzio, di ricevere direttamente l’indennità su un conto corrente postale, non
era stata in alcun modo formalizzata; d) che la prudenza del Consorzio nel
richiedere modalità formali di pagamento – e contestuali alla sottoscrizione
dell’atto di cessione volontaria, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo
grado – non elide in alcun modo la responsabilità del Fiorentino, la quale non

ragionevole affidamento nell’attività del professionista; in ogni caso, si tratta di
profilo che documenta la singolarità della richiesta di un versamento sul conto
corrente postale – e quindi, ancora una volta, la anomalia procedurale del
Fiorentino, pur avveduto professionista, chiamato a curare gli interessi del
Consorzio; e) che le due copie del fax del 22/10/2004 assumono rilievo, nella
economia della motivazione della Corte d’appello, non per la scritta “Camer?”,
ma per il fatto che, in entrambe, è proprio il Fiorentino ad indicare al Consorzio
gli estremi catastali della particella e l’avente diritto alla liquidazione, indicato nel
Farinelli in proprio; su tale decisivo punto, il ricorso insiste nello svalutare il ruolo
del Fiorentino, senza avvedersi della fragilità argomentativa ravvisabile, per un
verso, nell’attribuire al professionista il compito di portare a compimento le
attività tecniche e amministrative delle procedure nei confronti dei soggetti
catastalmente individuati come proprietari e, per altro verso, nel non riuscire
spiegare l’ennesima apparente negligenza, consistita nell’individuare il titolare
catastale facendo riferimento alla persona fisica e non alla società; f) che le
circostanze relative all’incasso degli assegni acquistano significato non perché
direttamente rilevanti ai fini della configurabilità del reato fallimentare, ormai
consumato, grazie al determinante contributo del Fiorentino, al momento della
sottoscrizione della cessione volontaria e del contestuale versamento del
corrispettivo nelle mani di soggetto non legittimato, ma, in quanto dimostrano,
secondo l’accertamento dei giudici di merito, il diretto interessamento del
ricorrente, nella realizzazione degli strumenti bancari finalizzati a conseguire
l’importo recato dagli assegni consegnati al Farinelli; g) che, in particolare,
l’assenza di un ruolo attivo del cognato di quest’ultimo, Giuseppe Mario Russo
(con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni del direttore dall’agenzia n. 2
del Banco di Napoli, Pietro Amitrano) e, al contrario, la partecipazione del
Fiorentino, da tempo cliente di tale agenzia, viene criticata dal ricorrente in
termini reiterativi, ad es., riproponendo la tesi della sostanziale contestualità tra
apertura del conto di servizio del Russo e del conto personale del Farinelli, in
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riposa sulla cieca e incondizionata fiducia del Consorzio stesso, ma su un

realtà smentita – e sul punto non si ravvisano rilievi critici del ricorrente – dalla
deposizione di un successiva direttrice dell’agenzia, che aveva collocato
l’apertura del secondo conto nel 2006, ossia oltre un anno dopo l’apertura del
conto del Russo (sul quale la somma portata dagli assegni circolari venne
versata e poi utilizzata nello spazio di un mese); h) che, pertanto, a fronte delle
modalità di incasso degli assegni, le conclusioni della Corte d’appello che ha colto
l’esistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni del Farinelli, quanto al ruolo del
Fiorentino, non si espongono ad alcun rilievo di manifesta illogicità
Chiarita la genericità o la non concludenza delle critiche ai singoli profili

che riposa sul complesso delle anomalie ricordate, unitariamente valutate,
anomalie ingiustificabili per un professionista accorto come lo stesso ricorso
definisce il Fiorentino e invece tutte univocamente spiegabili nei termini sopra
ricordati, ossia come espressive della piena consapevolezza, da parte del
ricorrente, della situazione di fallimento della società e del suo contributo
finalizzato, in un contesto caratterizzato da omissioni e ritardi di altri soggetti, a
garantire il passaggio di denaro in favore del fallito Farinelli e poter ottenere il
rimborso del proprio credito.
4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a fronte dell’univoco quadro
indiziario sopra ricordato, le ragioni per le quali il Fiorentino abbia scelto di
incassare direttamente l’importo di due assegni utilizzando un conto corrente a
lui intestato e quindi ricadente sotto il proprio controllo, anche se lo esponeva ad
una agevole ritracciabilità è profilo, per un verso, inidoneo a scalfire la logicità
delle superiori considerazioni e, per altro verso, giustificabile con una valutazione
dei costi, ma anche dei benefici derivanti dalla non necessità di ricorrere
all’intermediazione di terzi, a fronte di un debitore quale il Farinelli, non proprio
rassicurante.
5. Il quarto motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione. La
Corte territoriale, infatti, esamina le critiche svolte nell’atto di appello e, in parte
richiamando la motivazione di primo grado, in parte articolando autonome
riflessioni, esprime la propria valutazione sul merito delle questioni prospettate.
6. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto l’errore materiale emergente dalla
sentenza che indica, in una preliminare ricostruzione dei fatti, il Fiorentino e non
il Farinelli come il destinatario del pagamento delle somme versate dal Consorzio
è privo di qualunque rilievo, dal momento che, nel successivo esame delle
censure del ricorrente e nella descrizione degli eventi, emerge in termini privi di
qualunque equivocità che l’importo era stato incassato dal Farinelli e poi, in
parte, riversato al proprio creditore Fiorentino.

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valorizzati dalla Corte d’appello, appare evidente la razionalità di una conclusione

7. Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per l’assorbente
ragione che, senza la condotta positiva del Farinelli e del Fiorentino, quale
emergente dalla ricostruzione dei giudici di merito, che, per le ragioni sopra
esposte, non esibisce alcuna manifesta illogicità, non vi sarebbe stata alcuna
distrazione delle somme che sarebbero state incassate dal curatore.
Ne discende che l’idoneità delle omissioni lamentate a produrre, di per sé sole,
l’evento è affermazione priva di qualunque riscontro nella realtà.
8. Il settimo motivo è, invece, fondato, dal momento che la valutazione della
Corte territoriale si concentra sul giudizio di bilanciamento, muovendo da un

ad opera della sentenza di primo grado – in realtà insussistente.
Ne discende che la richiesta svolta nell’atto di appello è rimasta, in relazione a
tale profilo, priva di risposta da parte dei giudici di merito.
Ferma, pertanto, l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, la sentenza
impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio,
per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Farinelli Luigi perché
i reati sono estinti per morte dell’imputato; annulla la medesima sentenza, nei
confronti di Fiorentino Davide, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di
Napoli; rigetta nel resto il ricorso del Fiorentino e dichiara irrevocabile
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto.
Così deciso il 01/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppe De Marzo

Maurizio Fumo

presupposto – l’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

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