Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16763 del 24/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16763 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRABELLA LUCA N. IL 21/12/1982
avverso la sentenza n. 3898/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 24/03/2016

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Mirabella Luca per il
reato di furto in abitazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

in merito alla affermazione della penale responsabilità, nonché alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome il primo motivo è
costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla illogicità della
motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le
quali, nel caso in esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere
esistente e in ogni caso non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti
concordemente accertati in entrambi i gradi di merito; nella specie la
motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì, conto espressamente delle
doglianze dell’imputato disattendendole; che, inoltre, giova rammentare, in
punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando
ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395); il che non è avvenuto nel caso di specie;
– che il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è, del pari,
manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, la Corte territoriale ha
ampiamente e logicamente motivato in merito alla mancata concessione delle
attenuanti generiche mentre, per quanto attiene alla pena, non essendo la stessa
illegale, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che

1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso il 24 marzo 2016.

della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA