Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16761 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16761 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
VENTRELLA VERONICA ASSUNTA nato il 01/07/1989 a VASTO
MARFISI ANNA nato il 10/04/1957 a ORTONA
SANTINI MONICA nato il 28/10/1975 a LANCIANO

avverso la sentenza del 01/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdinando Lignola
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al fatto di ingiuria
perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; annullamento senza
rinvio per intervenuta prescrizione
Udito il difensore ,w. AÀJ2.43._

A

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 01/03/2018

Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Vasto era chiamato a giudicare: a)
Veronica Ventrella, Anna Marfisi e Monica Santini, in relazione ai reati di cui agli
artt. 110, 594, comma terzo e quarto, 595, comma secondo, 612 cod. pen., per
avere ingiuriato e minacciato Vincenzo Salvatore e Carmela Guglielmo, nonché
per averne diffamato il figlio; b) le stesse persone, nonché Gianni Santini, anche
dei reati di cui agli artt. 110, 582 e 614, ult. co ., cod. pen., per avere cagionato
lesioni ai medesimi Salvatore e Guglielmo e averne violato il domicilio.
Con sentenza del 04/07/2013, il Tribunale: a) ha assolto il Santini dai reati

Carmela, non è emersa la responsabilità degli odierni imputati”, ha assolto questi
ultimi dal contestato reato di lesioni in danno della donna, perché il fatto non
sussiste; c) ha condannato tutti gli imputati, tranne, come detto il Santini, alla
pena di nove mesi di reclusione; d) ha condannato le imputate, in solido tra loro,
al risarcimento dei danni in favore della sola persona offesa costituitasi parte
civile, ossia Carmela Guglielmo, liquidandolo in euro 6.000,00; e) ha concesso
alle imputate “i benefici di legge, se spettanti”.
2. Con sentenza del 01/02/2016 la Corte d’appello de L’Aquila ha confermato la
decisione di primo grado, provvedendo a ridurre l’entità del risarcimento ad euro
2.000,00, tenuto conto del fatto che “le imputate sono state assolte dal reato di
lesioni personali, restando quindi il danno morale per i reati di ingiuria e di
lesioni”.
3. Nell’interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai
seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta
attendibilità dei testi Guglielmo e Salvatore, la prima costituitasi parte civile e il
secondo attore in un autonomo processo promosso dinanzi al giudice civile,
sottolineando: a) che già in primo grado essi erano stati “smentiti” dal Tribunale,
che aveva assolto le imputate dal reato di cui all’art. 582 cod. pen.; b) che
nessuna argomentazione era stata dedicata alla sentenza del Tribunale civile di
Vasto, passata in giudicato, con la quale la domanda risarcitoria del Salvatore e
dei figli, fondata sugli stessi fatti, era stata rigettata.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
d’appello ritenuto l’attendibilità dei testi, alla luce delle certificazioni sanitarie
prodotte, dimenticando che le imputate erano state assolte dal reato di lesioni.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, attesa l’incomprensibilità
della concessione dei benefici di legge “se spettanti”.
3.4. Con il quarto motivo, si sottolinea l’intervenuta abrogazione del reato di
ingiuria.
1

contestati; b) rilevato che “in merito alle lesioni riportate dalla Guglielmo

Considerato in diritto
1. Va, preliminarmente, rilevato che il reato di ingiuria è stato abrogato dal d.
Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, con la conseguenza che la sentenza impugnata va,
limitatamente a tale imputazione, annullata senza rinvio, perché il fatto non
costituisce reato, con revoca delle corrispondenti statuizioni civili (Sez. U, n.
46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884).
2. In relazione ai restanti reati, per i quali il termine di prescrizione di sette anni
e mezzo, risultante dall’applicazione degli artt. 157, comma primo, e 161,
comma secondo, cod. pen., è maturato, in assenza di cause di sospensione, il

ricorso, ma una evidente fondatezza delle censure: a) sia con riguardo alla non
rilevata, palese erroneità della decisione del Tribunale di concedere alle imputate
i benefici “se spettanti”, come se non fosse fondamentale compito del giudice
proprio accertare l’esistenza dei presupposti normativi e operare le valutazioni
rimesse sul punto alla sua discrezionalità e come se potesse rimettersi a
imprecisati terzi la verifica della spettanza dei benefici medesimi; b) sia con
riferimento alla generica valutazione delle risultanze istruttorie (e, al riguardo,
basti pensare al richiamo, di carattere generale, a certificazioni di lesioni non
meglio precisate, che non potrebbero essere quelle della parte civile, dal
momento che le imputate sono state assolte da tale delitto).
Per tali ragioni, non ricorrendo cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell’art.
129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti
penali, per intervenuta prescrizione, così come va annullata agli effetti civili,
rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione di cui
all’art. 594 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, con
riferimento ai restanti reati, perché estinti per prescrizione; annulla, inoltre, la
predetta sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore
in grado appello.
Così deciso il 01/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gtsppe De Marzo

Maurizio Fumo

f2~”.
Depositato in Cancelleria
Roma, lì …..

Ampi.

18

ULAI •

13/03/2016, va sottolineata non solo l’assenza di profili di inammissibilità del

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