Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16760 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16760 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile CALVI ELEONORA GIULIA nato il 15/07/1961
nel procedimento a carico di:
MARANDOLA MAURIZIO nato il 27/04/1968 a VENAFRO
avverso la sentenza del 05/04/2016 del TRIBUNALE di PAVIA
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale, dott. ìLE-T-Re-CA-Froi

L ks.-43L-

che ha concluso per l’inammissibilità
Udito il difensore,Aw.. q 9r-t-Q-e–,

tk-d2-t’ Ami Q.

il quale chiede l’annullamento della sentenza impugnata come da conclusioni
scritte che deposita e nota spese delle quali chiede la liquidazione

Data Udienza: 01/03/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 05/04/2016, in riforma della decisione
di primo grado, ha assolto Maurizio Marandola dal reato di cui all’art. 581 cod.
pen., contestato come commesso in danno di Eleonora Giulia Calvi.
2.

Nell’interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione,

affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi
motivazionali, per avere il giudice di secondo grado attribuito valore decisivo ed
esclusivo alla ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato, sostenuta, secondo la
decisione impugnata, dalle altre testimonianze raccolte, le quali erano, però,

Secondo il ricorso, la prevalenza accordata alle dichiarazioni dell’imputato
avrebbe discriminato una parte processuale nei confronti dell’altra, “ledendo la
dignità sociale della sig. Calvi, in violazione dell’art. 6 e 14 della Convenzione
Europea sui diritti dell’uomo”.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure aspirano ad una rivalutazione
del compendio probatorio preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(per tutte: Sez. Un., 30/041997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più
recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5,
n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n.
49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
Rispetto a siffatto percorso argomentativo, la ricorrente ripropone la propria
ricostruzione dei fatti, senza illustrare in termini specifici quale diverso elemento,
trascurato dalla sentenza impugnata, sarebbe in grado di illuminare
diversamente il significato delle dichiarazioni raccolte, ossia, in altri termini, nella
violazione di quali regole logiche e valutative andrebbe colto il fondamento del
vizio motivazionale lamentato.
Per altro verso, il ricorso giunge a prospettare una disparità di trattamento tra
persona offesa e imputato, la cui sussistenza, oltre a non essere stata dimostrata
nel caso concreto, per le ragioni sopra ricordate, deve comunque confrontarsi
con il principio garantista sancito dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per cui
1

state riportate sommariamente e fuori dal contesto in cui si inserivano.

il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là
di ogni ragionevole dubbio.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 01/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseupe De Marzo

Maurizio Fumo
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì …… 1

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Ammende.

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