Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1676 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1676 Anno 2014
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SPINA ROBERTO n. 12/12/1985
avverso l’ordinanza n. 410/2013 del 20/5/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME di MESSINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. SALVATORE SORBELLO che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza del 20 maggio 2013
confermava l’ordinanza di custodia in carcere emessa a carico di La Spina
Roberto per aver fatto parte di una associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, per sei violazioni dell’art. 73 legge droga nonché per detenzione di
munizioni da guerra. La contestazione faceva riferimento al periodo di operatività
del gruppo criminale dal mese di agosto 2007 ad ottobre 2008 nelle province di
Messina e di Catania; nell’ambito di tale gruppo il ricorrente era ritenuto
soggetto dedito alla fornitura di stupefacente in favore di ulteriori rivenditori. Gli
elementi a carico erano rappresentati soprattutto da intercettazioni di
conversazioni e connesse attività sul territorio. Il Tribunale, confermata la
competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Messina, posta in dubbio dal
ricorrente, ripercorreva analiticamente i vari fatti contestati valutando la

Data Udienza: 24/10/2013

significatività del materiale indiziario, confermando i gravi indizi. Confermava in
particolare la sussistenza del reato associativo, ritenendo la configurabilità della
meno grave ipotesi di cui al comma 6° dell’art. 74 dpr 309/90 atteso che oggetto
dell’accordo criminale era il compimento di reati in materia di droga di cui
all’ipotesi attenuata dell’art. 73. Valutava anche gli elementi emersi nel corso
delle conversazioni telefoniche che dimostravano il possesso da parte di La Spina
di munizioni 9 x 19 delle quali confermava la natura di armi da guerra.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale valorizzava il dato che il

fatto stesso di avere operato in un contesto di criminalità organizzata e di avere
la disponibilità di armi; ne conseguiva una valutazione di pericolo di recidiva che,
pur tenendo conto del tempo decorso dai fatti, poteva essere tutelare solo con la
custodia in carcere.
La Spina ricorre avverso tale ordinanza.
Con primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti poiché dagli atti
non emergono elementi per affermare la sussistenza di una tale organizzazione
che, secondo il ricorrente deve caratterizzarsi quale “organizzazione piramidale”
mentre, nel caso di specie, come lo stesso Tribunale del Riesame afferma, si è
davanti ad una sorta di “catena commerciale”; inoltre il tipo di rapporti che, in
base al contenuto delle intercettazioni, emerge fra i vari indagati, fa escludere
che vi sia una struttura organizzata.
Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla pretesa
infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio. Una volta escluso, in
base alle proprie argomentazioni, che sia configurabile il reato di associazione
per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, residuano solo le altre
condotte contestate al ricorrente di presunta cessione di stupefacente; fatti,
però, pacificamente avvenuti in area per la quale è competente il Tribunale di
Catania.
Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di
gravi indizi per le singole contestazioni di violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/90,
anche in riferimento alla assenza di risposta alle memorie difensive.
Rileva che sono stati duplicati i reati contestando prima il fatto di aver
richiesto lo stupefacente nel corso delle trattative e poi, quale diverso reato, la
successiva consegna e pagamento della droga. Con riferimento analitico ai capi
16, 18 e 29 rileva la assenza di elementi a carico.
Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità degli
indizi del reato di detenzione di munizioni da guerra. Ritiene che la responsabilità
non possa essere affermata senza che vi sia stata individuazione del sequestro
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ricorrente fosse stabilmente dedito alle medesime attività sin dal 2005 nonché il

del munizioni e rammenta che in base al decreto legislativo 204/2010 il calibro
“9 x 19” non è più munizionamento da guerra applicandosi quindi le norme in
tema di successione di leggi penali.
Con quinto e sesto motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla scelta
della misura cautelare. Rileva che per altri indagati è stata ritenuta adeguata la
misura degli arresti domiciliari e, comunque, non si è tenuto conto del tempo
decorso dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorso argomenta
sulla base di un erroneo presupposto in diritto. Il ricorrente sembra affermare
che il reato associativo sia configurabile solo in caso di esistenza di una relazione
tra gli associati che sia assimilabile allo schema “societario”, ovvero nel caso in
cui i soggetti svolgano insieme attività dirette ad una finalità comune. Il reato
associativo, invece, è in realtà un reato di pericolo consistente nell’accordo fra
più soggetti per commettere una serie indeterminata di reati, pertanto il reato
può certamente sussistere quando vi sia uno schema evocativo della
“associazione” ovvero della “società” ma è integrato anche quando l’accordo sia
relativo a reati per i quali le parti interessate abbiano interessi contrapposti,
come è il caso, appunto, dei reati relativi a forniture continuative di droga,
schema evocativo del “contratto di somministrazione”. Il motivo, perciò, è del
tutto infondato in quanto non approfondisce i temi relativi alla effettività di
reiterazione dei reati in esecuzione di un programma comune ma si limita ad
affermare la non configurabilità del reato associativo.
Il secondo motivo non è neanche valutabile in quanto fonda sul presupposto
erroneo che la competenza non debba essere determinata in riferimento al reato
associativo.
Il terzo motivo introduce argomenti tipicamente di merito in quanto, a fronte
di un adeguato sviluppo della motivazione del provvedimento impugnato, che
risponde complessivamente a tutti i motivi di appello, propone una autonoma
valutazione del materiale indiziario; si tratta quindi di un motivo non consentito
in sede di legittimità.
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato perché la variazione
normativa invocata non attiene alla legge penale ma alla determinazione di quali
armi rientrino nell’ambito di quelle “da guerra” ovvero nell’ambito di quelle
“comuni da sparo”, disposizione che non integra la norma penale. Invece, alla
data del commesso reato, le munizioni del dato calibro erano munizionamento la
guerra.

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Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi in tema di esigenze cautelari.

Sono invece fondati i motivi con i quali viene posto il tema della inadeguata
motivazione in tema di esigenze cautelari e della misura necessaria.
In particolare non risulta che si sia tenuto adeguatamente conto del tempo
decorso dei fatti, in un caso in cui certamente non si può affermare un tale livello
di pericolosità della persona da risultare ininfluente tale considerazione della
distanza temporale dai fatti.
La motivazione è del tutto carente al riguardo in quanto, pur citando il
problema della necessità di tener conto di tale dato, offre una soluzione

di gravità dei fatti, alla necessaria vicinanza ad ambienti criminali (condizione,
invero, tipica di qualsiasi ipotesi di spaccio attesa la necessità di fornitura della
sostanza) ed affermando anche una particolare pericolosità per il contesto dei
fatti relativi al possesso di munizioni, laddove non sembra emergere per il fatto
stesso una tale peculiare gravità.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio per tale specifico profilo,
essendo compito del giudice del rinvio innanzitutto affrontare con congrua
motivazione il tema del tempo decorso dai fatti come imposto normativamente;
e, comunque, affrontare con concreta motivazione il tema generale della
sussistenza di esigenze cautelari con i necessari caratteri di attualità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina. Rigetta nel resto.
Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 – 1 ter disp att. Cod.
proc. pen.
Roma così deciso il 24 ottobre 2013
Il Consigl

esten re

apodittica per affermare la irrilevanza del tempo con riferimenti generici a profili

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