Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16757 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16757 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CALARCA PIETRO N. IL 26/06/1976
2) CENTINARO VINCENZO N. IL 16/06/1953
avverso la sentenza n. 413/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta -dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore G rale in persona del Dott.
che ha concluso per
iLueti.4;\

1

o, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 26 gennaio 2012 ha
confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22 novembre 2010,
con la quale Calarca Pietro e Centinaro Vincenzo erano stati condannati alla pena
di 20 giorni di arresto euro 300 di ammenda per il reato di cui agli artt. 21 lett.
c) e 30 lett. d) d.lgs n. 157 del 1992, per avere espletato l’esercizio venatorio
all’interno di un’oasi di protezione, in Mussomelill novembre 2007.
2. Gli imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. I ricorrenti
evidenziavano la mancanza delle tabelle di perimetrazione del Parco che la
stessa giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili, e quindi la buona fede
dell’ingresso nella zona protetta, poiché la tabella più vicina si trovava a km 2,
700 dal luogo ove i ricorrenti furono visti cacciare e non era pertanto visibile;
inoltre i ricorrenti ritengono che erroneamente i giudici abbiano attribuito
rilevanza alla “fuga” degli stessi alla vista dei verbalizzanti: il motivo vero era il
timore di una contravvenzione per irregolarità nei loro tesserini di caccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati.
In riferimento ai parchi nazionali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da
tempo che poiché gli stessi sono stati istituiti e delimitati con appositi
provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, al fine di individuarli come aree
nelle quali vige il divieto di attività venatoria non è necessaria la tabellazione
perimetrale; infatti è onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i
confini dell’area protetta e pertanto l’abusivo esercizio della caccia nei parchi è
sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione. (in tal senso, Sez.
3, n. 5489 del 14/2/2005, Sortino, Rv. 230854). Nessuna buona fede od errore
scusabile può essere riconosciuto in capo ai ricorrenti, come già affermato dal
giudice di merito nella sentenza impugnata, né i verbalizzanti hanno avuto
alcuna incertezza nell’individuare all’interno del parco il punto dove i ricorrenti
furono visti, elemento che conferma la riconoscibilità materiale dei confini del
parco nonostante la conformazione dei luoghi, asseritamene peculiare.
La sentenza impugnata, quindi, risulta immune dalle avanzate censure che, in
verità, finiscono per proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie, non
consentita in sede di legittimità.
2. Peraltro si deve evidenziare che la giurisprudenza ha affermato che in
materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori
può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate
dall’art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra

lamentando erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche e

ipotesi. (cfr. Sez. 3, n. 6228 del 14/1/2009, dep. 13/2/2009, Mecucci, Rv.
242744), infatti l’art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157,stabilisce che “salvo
quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”. Di conseguenza la
confisca non è obbligatoria, ma facoltativa e l’esercizio di tale facoltà deve essere
compiutamente motivata. Recentemente è stato affermato che la legge quadro
in materia di aree protette limita il divieto di introduzione di armi ai privati che
non dispongono di autorizzazione, di conseguenza il porto delle armi nelle zone
caccia non é vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa
autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa.
(cfr. Sez. 3 n. 16441 del 16/3/2011, dep. 27/4/2011, Feroldi, Rv. 249859).
3. Di contro, nel caso di specie la Corte di appello ha confermato la statuizione
della confisca dei fucili affermando apoditticamente che gli stessi sono “strumenti
che potenzialmente possono essere utilizzati per perpetrare reati analoghi” ed in
quanto la confisca è prevista dalla legge n. 157 del 1992.
La sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla disposta confisca
con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, mentre il
ricorso va rigettato nel resto
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio qd
altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, rigetta nel resto
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012
Il consigliere estensore

Il Pre idente

1-Sh)ep

parco non deve ritenersi sempre vietato. Pertanto, la detenzione di un fucile da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA