Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16756 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16756 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRANCO DOMENICO nato a ALBA il 05/09/1981

avverso la sentenza del 10/10/2016 del TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di
Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Gianluca Riitano per le parti civili Moretti Giovanna e
Patritto Oscar, che ha depositato conclusioni e nota spese.

Data Udienza: 19/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha confermato la condanna
di Franco Domenico per il reato di lesioni personali in danno di Patritto Oscar (capo
A), mentre, in riforma della pronuncia del Giudice di pace, ha prosciolto l’imputato
dal reato di danneggiamento in danno di Moretti Giovanna (capo B), in ragione
della sopravvenuta abolitio criminis. Ha quindi ridotto la pena da 2.000 euro di
multa a 1.700 euro, condannando l’imputato al pagamento delle spese del grado

2. Avverso la sentenza ricorre Franco Domenico, personalmente, articolando
un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla liquidazione del danno materiale in favore della Moretti, effettuato sulla
base di un mero preventivo, documento sfornito di valenza probatoria.
Nel rassegnare le conclusioni, il ricorrente formula inoltre una generica
richiesta di prescrizione.

3. Con memorie depositate all’udienza odierna, le parti civili Patritto e Moretti
si costituiscono a mezzo di nuovo difensore, formulando richiesta di risarcimento
danni e rifusione delle spese del grado a carico del ricorrente.

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

5. In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente
abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.
7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla
legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli
interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede
naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione
pecuniaria civile (Sez U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv 267884).
Ciò il Tribunale di Asti non ha fatto, poiché, dopo aver assolto l’imputato dal
reato di danneggiamento per abolitio criminis (capo B), ha omesso di revocare il
capo della sentenza di primo grado concernente le relative statuizioni civili in
favore di Moretti Giovanna.
Va dunque accolta la censura su detto capo della decisione.

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e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili Patritto e Moretti.

6. Di contro è inammissibile l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di
estinzione per prescrizione dell’unico reato ancora in discussione – lesioni personali
in danno di Patritto Oscar (capo A).
La richiesta è formulata in maniera generica, solo in sede di conclusioni del
ricorso, senza alcun supporto motivazionale, essa, in ogni caso, è manifestamente
infondata perché la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 10 ottobre
2016, prima del maturare del termine prescrizionale del reato (14 dicembre 2016).

7. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alle

primo e secondo grado), statuizioni che devono essere eliminate.
Nel resto il ricorso è inammissibile.

8. Nulla spetta alla parte civile Moretti, perché soccombente.
Deriva invece la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile vittoriosa, Patritto Oscar, che, avuto riguardo alla contenuta
dimensione dell’impegno processuale, si liquidano in Euro 1.000,00 oltre accessori
di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili
in favore della parte civile Moretti Giovanna, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Patritto Oscar, che liquida in euro
1.000 oltre accessori di legge.
Così deciso il 19/02/2018

Il Presid

Il Consigliere estensore

C

Elisabettaia Morosini

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

VS…ARRA

a

statuizioni civili in favore della Moretti (risarcimento danni e rifusione spese di

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