Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16755 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16755 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUKHAMLA FARID JACQUES N. IL 18/09/1980
NOIROT PHILIPPE SEBASTIEN GEOFFRAY N. IL 09/03/1987
avverso la sentenza n. 2341/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Boulchmala Farid Jacques e Noirot Philippe Sebastien Geoffray ricorrono avverso la sentenza
5.11.14 della Corte di appello di Genova con la quale, in parziale riforma di quella in data 24.3.14
del Tribunale di Imperia, è stato concesso al Noirot il beneficio della sospensione condizionale della
pena per il reato di concorso in furto aggravato, relativamente al quale i due imputati sono stati
condannati, all’esito di giudizio abbreviato, il Noirot alla pena di anni due di reclusione ed €200,00

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stata concessa l’attenuante ex
art.62 n.4 c.p., con il criterio della prevalenza, sol perché i giudici di merito avevano, basandosi su
illazioni, ritenuto che il Noirot fosse venuto a conoscenza del codice della tessera bancomat, in
quanto una volta venuto in possesso di tale carta si era recato presso altro sportello bancomat per
poi darsi alla fuga all’arrivo della polizia e liberarsi della carta che era stata recuperata dagli
operanti.
Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur avendo
gli imputati, dopo il deposito della sentenza di primo grado, provveduto a risarcire il danno
versando la somma di 2.000,00 euro ciascuno in favore dell’ospedale Gaslini di Genova a fronte del
rifiuto della p.o. di ricevere tale offerta risarcitoria.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia in quanto generici, atteso
che le censure sono formulate in modo sostanzialmente aspecifico e non puntuale, sia perchè
manifestamente infondati, avendo il giudice di secondo grado correttamente motivato in ordine alla
mancata concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità, osservando come il Noirot
fosse in procinto di effettuare un prelievo di denaro dopo essersi impossessato della tessera
bancomat della p.o., non portato a termine solo per l’intervento della polizia che aveva costretto il
prevenuto alla fuga.
Quanto alla doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i ricorrenti hanno
in questa sede introdotto un inammissibile elemento di novità rappresentato dall’asserito

di multa e il Boulchmala a quella di anni due, mesi due di reclusione ed €600,00 di multa.

versamento della somma di 2.000,00 euro successivamente alla sentenza di primo grado,
circostanza non rappresentata con i motivi di appello, con la conseguenza che la relativa censura
incontra in questa sede la preclusione di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 24 marzo 2016
IL CONS? ii RE
vvi
, estensore

IL PRESI ENTE

£1.000,00.

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