Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16755 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16755 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPRIOTTI FABRIZIO nato il 04/01/1956 a FERMO

avverso la sentenza del 12/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato BALLARDIN MARIKA, si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 19/02/2018

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12 febbraio 2015 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del
17 ottobre 2008 del G.u.p. del Tribunale di Fermo, con la quale Capriotti Fabrizio era stato
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche
prevalenti sulla recidiva ed operata la riduzione per il rito abbreviato, per il reato di cui agli art.
110 c.p. 216 n. 1 L. Fall., perché in qualità di amministratore unico della VER.MA.PLAST. s.r.I.,
in concorso con Salvi Raffaele, amministratore unico della TECNOSMALTATURE s.r.I., dichiarata
fallita in data 24 febbraio 2006, stipulava con quest’ultima un contratto di affitto d’azienda in

dell’azienda in pregiudizio dei creditori.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Capriotti, per mezzo dei
suoi difensori di fiducia, con cui lamenta:
2.1. con il primo motivo, la violazione di legge, e precipuamente dell’art. 216 L.F., in ordine
all’elemento soggettivo, nonché il vizio di motivazione sul medesimo punto; invero, nella
fattispecie in esame non risulta in alcun modo provata la consapevolezza in capo all’imputato di
distrarre i beni della fallita, sebbene la Corte territoriale faccia discendere tale prova dai
pregressi rapporti tra le parti, dalla mancata corresponsione dell’acconto, dalla prossimità della
condotta alla dichiarazione di fallimento ecc., senza alcuna indicazione della volontarietà
dell’imputato, extraneus al fallimento, di ledere i creditori della Tecnosmaltature in concorso con
il Salvi; lo scopo del contratto di affitto di azienda era quello di salvaguardare il mantenimento
dei beni aziendali vista la crisi economica in cui si trovava la Tecnosmaltature s.r.l. nel 2005;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione degli elementi
probatori; invero, tra i bilanci ed i libri contabili vi era una difformità, riscontrata dallo stesso
curatore, che lasciava ipotizzare fatti distrattivi e le dichiarazioni accusatorie del coimputato Salvi
erano volte unicamente a discolparsi, accusando l’amministratore della Vermarplast; in ogni
caso, le irregolarità riscontrate dal curatore sono imputabili esclusivamente all’amministratore
della fallita ed in assenza della scritture contabili manca la prova che le rimanenze finali fossero
realmente esistenti al momento della stipula del contratto di affitto tra la fallita e la Vermaplast;
inoltre, l’inattendibilità del Salvi emerge dalle dichiarazioni del C.T., che dimostrano l’assenza di
movimentazioni tra le due società in merito al pagamento del canone d’affitto d’azienda; i giudici
di merito, poi, hanno omesso di valutare che il compendio aziendale affittato era tornato in
disponibilità della fallita prima della dichiarazione del fallimento e, pertanto, manca l’elemento
dispersivo materiale del reato contestato, che al più potrebbe essere identificato nell’avviamento
commerciale dell’azienda che, in quanto bene immateriale, non può costituire oggetto di
condotte distrattive; da ultimo, i giudici di merito non hanno valutato che il contratto di affitto
ha avuto una durata di soli tre mesi, a causa del recesso dell’affittante e che quindi si era
concluso ben 13 mesi prima della dichiarazione di fallimento;
2.3. con il terzo motivo, il difetto di motivazione in relazione alle prove difensive e agli altri
elementi a discarico; invero, i giudici di merito non hanno valutato l’assenza dell’elemento
1

data 29.9.2005 in prossimità del fallimento della medesima, al fine di distrarre il valore

oggettivo e soggettivo del reato, la carenza di una prova rigorosa in ordine alla responsabilità
dell’extraneus, la cessazione anzitempo del contratto d’affitto, l’inattendibilità delle dichiarazioni
del Salvi, la carenza della prova della distrazione, la fattispecie dell’art. 49, co. 2, c.p. e il dubbio
sull’elemento psicologico dell’imputato, elementi tutti tali da comportare quantomeno
l’assoluzione dell’imputato con la formula di cui all’art. 530/2 c.p.p..
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato.
1. Il primo motivo di ricorso relativo all’assenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto

si confronta compiutamente con quanto evidenziato nelle sentenze di merito. In particolare, il
ricorrente non considera il dato oggettivo dell’avvenuta consegna alla società Ver.rria.plast.
s.r.l. da lui gestita, dell’azienda Tecnosmaltature s.r.l. pochi mesi prima del suo fallimento,
senza provvedere al versamento dell’acconto alla conduttrice delle sei mensilità pattuite e dei
canoni per i mesi successivi, in relazione al non breve termine di durata (tre anni), tale da
rivelare l’intento sotteso di sottrarre l’azienda all’esecuzione fallimentare, sottraendo così i beni
che la componevano alla garanzia delle obbligazioni sociali. Tali dati obiettivi, in uno alle
dichiarazioni del Salvi- che ha evidenziato come egli fosse personalmente indebitato con il
Capriotti per “uno scambio di assegni” integranti un sostanziale finanziamento, indebitamento
che il contratto di affitto dell’azienda era finalizzato appunto ad estinguere- hanno condotto
senza illogicità i giudici di merito a ritenere in essi ravvisabile il dolo specifico del Capriotti che,
peraltro, per i pregressi rapporti con il Salvi era a conoscenza dello stato di crisi della
Tecnosmaltature; peraltro il formale esercizio del recesso non ha avuto effetti significativi non
avendo comportato l’immediata restituzione dei beni che non sono quindi stati acquisiti alla
procedura fallimentare.
In proposito, i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati
da questa Corte, secondo cui, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il
dolo dell’ extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria
condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un
depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la
specifica conoscenza del dissesto della società; ne consegue che ogni atto distrattivo assume
rilievo ai sensi dell’art. 216 L.Fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla
rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide
con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di
decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai
creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia
o l’entità dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5 n. 16579
del 24/03/2010 Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016).
2. Con il secondo motivo di ricorso l’imputato sviluppa censure in fatto, circa l’inidoneità della
condotta da lui posta in essere ad integrare il concorso nell’attività distrattiva, laddove i dati
2

all’imputato quale extraneus nel reato di bancarotta distrattiva della Tecnosmaltature s.r.l. non

messi in risalto nella sentenza impugnata danno conto esaurientemente del concorso dello stesso
nella bancarotta distrattiva contestata. Le dichiarazioni rese da! coimputato Salvi risultano,
invero, secondo la corte territoriale, corroborate dal dato oggettivo dell’affitto dell’azienda alla
società dell’imputato senza corrispettivo, mentre l’assenza di movimentazione tra le due società
è stata ampiamente spiegata dai giudici di merito con il fatto che il rapporto debitorio riguardava
personalmente il Salvi. Quanto alla sussistenza dei beni oggetto distrazione aziendale, essa,
sempre secondo la sentenza impugnata, risulta attestata, senza illogicità, dallo stesso contratto
di affitto di azienda nel quale risulta la concessione appunto in affitto oltre che dell’immobile

pochi mesi dell’affitto si presenta come una deduzione in fatto inammissibile in sede di legittimità
non ravvisandosi alcuna illogicità della sentenza impugnata che ha dato atto anche di tale
circostanza fornendo in proposito congrua motivazione.
3. Del tutto generico si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale l’imputato
ripropone in sostanza le medesime questioni di cui ai primi due motivi, sotto il versante della
mancata risposta della Corte territoriale alle deduzioni sviluppate in appello, laddove, come si è
già evidenziato, il percorso motivazionale dei giudici di merito è stato esaustivo e congruo al
fine di dar conto della riferibilità all’imputato del reato contestato.
4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del
ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo
e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 19.2.2018
Il Consiglire estensore
‘?sa Pezzullo

Il Presidente
Carlo Zaza

/

(2A,

aziendale, degli impianti, macchinari ed attrezzature. Infine, la deduzione di circa la durata di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA