Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16751 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16751 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GLORIA S.P.A. parte offesa nel procedimento
c/
LESCAULT LUC PIERRE N. IL 11/06/1970
avverso il decreto n. 229288/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
04/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
e seni e e conc usioni e
o

Data Udienza: 30/03/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Milano ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 36178/2014 iscritto nei
confronti di Lescault Luc Pierre per il reato di cui all’art. 622 cod. pen. ed avente
quale persona offesa Gloria s.p.a. in persona del legale rappresentante Allegri
Gianpiero.
Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione Allegri

avv. A. Schietti denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – nullità del decreto per omesso
avviso della richiesta di archiviazione.
Con requisitoria in data 22/01/2016, il Sostituto Procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. L. Orsi ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione impugnato.
Il ricorso deve essere accolto. Premesso che la persona offesa aveva
formulato la richiesta ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. nella querela in data
31/07/2014 e che il prescritto avviso (pur disposto dal P.M. nella richiesta di
archiviazione) risulta omesso, come segnalato dal P.G. presso questa Corte e
rilevato dal Collegio, è del tutto consolidato l’orientamento di questa Corte in
forza del quale l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa
che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione,
impugnabile con ricorso per cassazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 20186 del
08/02/2013 – dep. 10/05/2013, Azzara’, Rv. 255968).
Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di
competenza.
Così deciso il 30/03/2016.

Gianpiero, nella qualità indicata, attraverso il difensore e procuratore speciale

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