Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16750 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16750 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACIFICO ANTONIO nato il 21/07/1962 a SESTO SAN GIOVANNI

avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato CATINI FABIO, si riporta ai motivi del ricorso.

Data Udienza: 19/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9.05.2016 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
emessa dal locale Tribunale, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta a Pacifico
Antonio in anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, con revoca delle
statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L’imputato, in particolare,
era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 216, comma primo, n. 1 e n. 2, e
219, comma secondo, L. Fall., perché, quale socio accomandatario della Pacifico Impianti

– distraeva in più tempi successivi, nel corso dell’arco di tempo 2005/2009 la complessiva
somma di Euro 665.859,00, effettuando prelievi in contanti dai c/c aziendali e disponendo
bonifici verso propri conti correnti, senza che tali fuoriuscite di liquidi fossero giustificate da
precedenti “finanziamenti soci”, da adempimento di obbligazioni aziendali o da distribuzione di
utile o di anticipo di utile alcuno, posto che l’impresa, quanto méno dal 2007, era in stato di
insolvenza; .
– teneva la contabilità in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento
degli affari, contabilizzando, in particolare, le operazioni finanziarie di cui al punto 1), in modo
tale da impedire la corretta attribuzione dell’addebito e attivando impropriamente conti come
quello “socio c/prelievi” e quello della “cassa” e contabilizzando, inoltre, innumerevoli ulteriori
pagamenti a soggetti terzi, avvenuti con i più disparati canali finanziari, in modo da impedire
l’attribuzione della relativa operazione di addebito a spese/costi effettivi, con l’aggravante di
aver

commesso

plurimi

fatti

di

bancarotta

patrimoniale

e

documentale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo
difensore di fiducia, lamentando:
– con il primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo,
lett. d) c.p.p., in relazione agli articoli 495 e 493 c.p.p. e 111 Cost.; in particolare, all’udienza
del 6.11.2014 il Tribunale di Milano revocava, nonostante le insistenze della difesa, l’ordinanza
con cui erano stati ammessi tutti i testi della lista dell’imputato, motivando in modo carente
tale decisione, laddove l’escussione dei testi, Muratore e Carolei, era da considerarsi prova
fondamentale ai fini della decisione; in base a quanto riferito dal curatore fallimentare e dal
consulente del P.M., nonché in base alle successive dichiarazioni del teste Inganni e
dell’imputato, è emerso che la Pacifico Impianti s.a.s. non aveva alcun dipendente e che per la
realizzazione dei propri lavori si avvaleva di operai forniti da altre aziende, tra le quali quella
del Carolei; soltanto quest’ultimo, di conseguenza, avrebbe potuto, se escusso, fare piena luce
in merito alla regolarità dei rapporti lavorativi intrattenuti con l’imputato, nonché alla
legittimità dei pagamenti, mediante assegni o altre operazioni, che venivano effettuati dalla
Pacifico Impianti s.a.s. per le prestazioni d’opera fornite; inoltre, nella stessa udienza del
6.11.2014, la difesa chiedeva di produrre documentazione contabile relativa agli anni 2002,
2003, 2004, anch’essa da considerarsi come prova decisiva, poiché avrebbe dimostrato che
1

s.a.s., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 21.10.2010:

l’imputato non aveva mai eliminato, occultato o falsificato la documentazione contabile relativa
alla propria attività, con il fine di ostacolare la ricostruzione del patrimonio sociale, ma tale
richiesta veniva respinta dal Tribunale con motivazioni però censurabili;
– con il secondo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
ex art. 606, comma primo, lettera e) c.p.p., atteso che la mancata escussione dei testi, nonché
il diniego all’acquisizione di ulteriore prova documentale, assumono rilievo anche sotto il profilo
della contraddittorietà e illogicità della sentenza d’appello, la quale, richiamando
integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, pecca di vizio motivazionale in

particolare, è illogica la motivazione contenuta nella sentenza d’appello, nella parte in cui fa
riferimento ai pagamenti effettuati al Carolei, atteso che tali pagamenti non fanno parte del
capo 1) di imputazione, bensì oggetto di accertamento in relazione alle somme oggetto di
distrazione, avendo essi una precisa giustificazione contabile, ma costituiscono oggetto di
accertamento in relazione alla bancarotta documentale, di cui al capo 2) di imputazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero, il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato si duole della motivazione
carente in ordine alla revoca in primo grado della prova testimoniale di Muratore e Carolei e
della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, essendo le prove revocate
o non acquisite decisive, risulta palesemente privo di fondamento.
Ed invero, per quanto concerne la revoca operata dal primo giudice della prova testimoniale
già ammessa, in primo luogo il ricorrente non ha dedotto di aver immediatamente eccepito
l’eventuale illegittimità della revoca della prova e l’eventuale nullità di quest’ultima deve
intendersi sanata, se non immediatamente eccepita, nonostante le parti abbiano insistito per
l’assunzione della prova ( Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009). In ogni caso, il Tribunale risulta
aver adeguatamente motivato in merito alla “sovrabbondanza” della prova testimoniale
oggetto di revoca, ai sensi dell’art. 495/4 c.p.p., e, con riguardo alla documentazione prodotta
dalla difesa “in tre scatoloni”, ha, senza illogicità evidenziato che la richiesta afferiva a
documenti non specificati. Tale valutazione è stata ritenuta non censurabile da parte della
Corte territoriale, che ha nel contempo evidenziato come non vi fossero i presupposti per la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non solo mediante l’acquisizione dei documenti
(non specificati in primo grado), ma anche mediante l’acquisizione della prova testimoniale
già revocata dal primo giudice, anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni dei
predetti testi non apporterebbero maggiori informazioni in relazione allo svolgimento della
vicenda ed alla condotta dell’imputato rispetto a quanto già emerso dal dibattimento e dalla
documentazione acquisita agli atti.

ordine al criterio della non contraddittorietà, in relazione alla valutazione dei fatti; in

2. Le considerazioni espresse dalla Corte territoriale, con le quali il ricorrente non si confronta
compiutamente, hanno fatto corretta applicazione dei principi, secondo cui alla rinnovazione
dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può
ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo
tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando
l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali
incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza
(Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, può essere

l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o
manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di
decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi
all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
3. In relazione a tale ultimo aspetto, manifestamente infondato deve ritenersi il secondo
motivo di ricorso, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non presenta lacune
nell’apparato argomentativo che potrebbero essere superate mediante la rinnovazione
dibattimentale del tutto genericamente invocata.
4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il Pacifico va condannato al pagamento
delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del
ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene
equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione
semplificata.
Così deciso il 19.2.2018
Il Presidente
Carlo Zaza

Depositato
Roma, lì

irìgaeliglip

censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA