Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1675 del 24/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1675 Anno 2014
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLOMBRINO GIANNI n. 25/4/1962
avverso l’ordinanza n. 329/2013 del 18/6/13 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI LECCE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. GIANCARLO DEI LAZZARETTI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Solombrino Gianni, sottoposto alla misura della custodia in carcere per reati
di associazione finalizzata allo spaccio di droga e vari reati fine, condannato in
primo grado all’esito di giudizio abbreviato alla pena di anni otto di reclusione,
ricorre avverso l’ordinanza del 18 giugno 2013 del Tribunale del Riesame di
Lecce che rigettava la sua richiesta di sostituzione della custodia in carcere con
la misura degli arresti domiciliari. Deduce il vizio di motivazione sotto vari profili
in quanto il Tribunale per decidere negativamente fa testualmente riferimento a
dichiarazioni parzialmente confessione dell’indagato in sede di interrogatorio di
convalida ed in sede di memorie prodotte al giudice. Rileva che, però,
l’interrogatorio cui si faceva riferimento era invece stato reso al pubblico
ministero ed in un momento successivo. Inoltre, pur prendendo atto il Tribunale
che si è in presenza di una presunzione relativa quanto alla necessaria
applicazione della custodia in carcere, il ricorrente osserva che non sono stati
Data Udienza: 24/10/2013
valutati adeguatamente gli elementi sopravvenuti al fine di ritenere sufficiente la
misura meno afFlittiva.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato presenta una motivazione adeguata in quanto,
tenuto conto che nella ipotesi di richiesta di revoca ex articolo 299 cod. proc.
pen. il giudice è tenuto a rendere conto delle ragioni per le quali il quadro
cautelare è mutato e non a giustificare ex novo l’applicazione della misura, vi è
sufficiente approfondimento del tema relativo alla irrilevanza degli elementi
presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari. Rispetto a tale
motivazione né importa il presunto errore individuato dalla difesa che non appare
comunque incidere sui complessivi argomenti della decisione, né risulta che la
difesa abbia dedotto elementi nuovi di tale consistenza da richiedere una
motivazione più approfondita di quella sviluppata, restando ovviamente precluso
il sindacato di questo giudice di legittimità sull’apprezzamento che il Tribunale ha
fatto di tali elementi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processali
Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 – 1 ter disp att. Cod.
proc. pen.
Roma così deciso il 24 ottobre 2013
Il Consiglireste sore
addotti dalla difesa nel contesto della applicabilità nel caso di specie di una