Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16749 del 13/02/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16749 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KK

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’applicazione dell’art. 131 bis (derubricazione).
Udito il difensore
l’avvocato CUPELLI GIOVANNI, si riporta ai motivi del ricorso.

Data Udienza: 13/02/2018


RITENUTO /N FATTO
sv dela

1. Con sentenza del 16.1.2017 la Corte d’appello di Firenze, in parziale
sentenza del Tribunale di Siena del 5.4,2Cli 2, riqualificava il fatto ascritto aleaiee,’
furto tentato d: una confezione di crema nel negozio Upim di Siena e aggrevato

In

,

2, c.p,, per la rimozione del codice a barre antitaccheggio„ condannandolo allo peno
uno e r:iiorni venti di reclusione ed e_uro 60,00 di multa.
2.Aviíerso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suo ditenscre

– coi il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma„ ct.. h)
per erronea applicazione della legge cenale, in relazione

elhinlieste

dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cl) p ed alla conseguenziale mancata erotitioeie ciE :le
e:Droe

sentenza di proscioglimento ex art. 131 Pio cc.; la Corte d’appello, inveito,
sussieterite l’aggravante della violenza sulle cose e riteneva che l’accaduto, seppiir
entita„ non rientrasse nei parametri di cui eltart. 131 bis c.p., se non altro
esercitata solie cose, ma nella faiThspecie io esame non è stata raggitrata

circostanza che sia stato effettivamente l’imputato a rimuovere le barre antiteuee-yee
quanto il teste Ahodo, addetto ala sorveglianza, dopo aver inizialmente riferito che nee
prodotti avevano il dispositivo, solo successivamente cambiava versione, affermeeda the H
disposilivo era stato tolto dall’imputato; in ogni caso, nessuno ha mai riferito che ;e: ha:M
antitaccheggio fosse stata divelta, come affermato dai giudici d’appello, esser e :
eventuairneate, solo tolto il dispositivo e, dunque, non sussistendo l’aggravante; i ,
considerazicne della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità dell’imputane peno, e
doveva essi2re inquadrato nell’ambito deli’art. 131 bis c.p., con ielative pi
– con il sedendo motivo, l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alle ekel,iiccie
del diritto a:la difesa per la mancata escussione del teste dell’accusa Bold! flatiee t
la difesa non ebbe ad accettare l’altrui rinunce all’escussionei la revoco
teste dell’accusa è ingiusta, avendo maturato la difesa il diritto di contro-esairilee e :i

i

quale avrebJe potuto fornire opportuni chiarimenti in ordine a! fatto per cui è preeiciiiio

CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondete
1.Con il primo motivo di ricorso l’imputato censura la motivazione delia Corte tern -tini – e , :
e,

la 1.,aici è stata negata nei suoi confronti l’applicazione dell’istituto di cui all’art. i I
stante la violenza esercitata sulla cosa

ma tale censura non si eonfronte come:eterne-e
:i -Io ei

le valutazioni dei giudici d’appello. ltm,iero, la Corte territoriale ha messo in risalee
fatto, come le placche antitaccheggio fossero state divelte dalla confezione C: ereee
tentativo di furto e fossero state rinvenute nella seaffalatura del negozio, sii ccie
elemento faltuale, r,on smentito da diverse emergenze, non risulta illogica la c.-e

– e:e
ieri

r Lie

fiducia, lamentando:

sia stato prcprio l’imputato – sorpreso dopo la barriera delle casse con la confezione
a divellere le placche antitaccheggio a corredo della confezione.
1.1. Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato che in tema di furto.
configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose pi . evista
cod. pen e non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulle
dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando ia violenza venna
posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per q -eatlina

i.

mac retina antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi maga:i
ad ati vare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita (Sez.

mtit

n. 338°8 del

1.2. ír tale contesto, dunque, non merita censura la valutazione della Corte territoriaie ci eaei
valoriznatce ai fini dell’inapplicabilità nella fattispecie dell’istituto di cui all’art. 1.1n
circostanza che la violenza esercitata sul bene oggetto del tentato furto deterreiee la ran
riconducibilità del fatto all’ipotesi di particolare tenuità.
2.Marifestamente infondato si presenta. altresì, il secondo motivo ei
dell’ammissiane del teste del P.M.„ 3oldi Mattia, da parte dei primo giudice
6.z-.201.2, :Atteso che tale revoca è stata all’evidenza determinata dalla

illa

ta

dell’escussione del teste medesimo. Infatti, per quello che e dato evincere
ad enza suddetto, la revoca è stata determinata dal fatto che il teste, sebbene cer,

i e

ebbe ad assistere ai fatti, essendo stato chiamato solo successivamente delle::
sop.ieg ianza. Sul punto, vanno richiamati i principi più volte espressi da ‘aie a C

i— t: a – io

cui I ;i:atere giudiziale di revoca ex art. 495/4 c,p.p., per superfluità, delle prove gae ee -in
è, nei corso Ce dibattimento, più ampio di quello esercitabile all’inizio dei dibattimento

(Se/. P ,

n.

13095 del 17/01/2017) e, una volta sentite previamente le pen La ce

e

avvenuto nella fattispecie), è legittima la revoca di una prova precedentemente
motivata in relazione alla ritenuta superfluità della medesima in i – agi –

tu

dell’assuazione delle altre prove.
3. In definitiva, il ricorso va dichiarate
pagai lainto delle spese processuaii,

inannrsibile e

I

ricorre

 

nonché, trattandosi ti, causa di

riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa del’e amine,

 

somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’a .

dichiArd inai -nmissib le il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle ape
nonchd al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende
semplificata.

 

pits, efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione delle e arta

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