Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16748 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16748 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:

Morelli Mauro, nato a Fucecchio, il 12/9/1964;

avverso la sentenza del 21/10/2016 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna
di Morelli Mauro, nella sua qualità di amministratore delle “AB Leather spa” e “Addax
srl’; entrambe fallite nel corso del 2009, per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta
patrimoniale relativi alla distrazione di una delle due aziende e di merci, nonchè per
aver aggravato il dissesto della seconda delle società menzionate, procedendo ad

oramai priva di risorse. Di contro la Corte territoriale ha parzialmente riformato la
pronunzia di primo grado in punto di commisurazione della pena avendo
ridimensionato la stima dell’ammontare della merce distratta.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando
quattro motivi.
2.1 Con il primo – sviluppato attraverso ulteriori quattro sottomotivi – deduce
anzitutto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della bancarotta
fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1), asseritamentonsumata attraverso
l’operazione di affitto di azienda conclusa tra la AB Leather e la Niuko Leather entrambe amministrate dall’imputato – senza che venisse versato il corrispettivo
pattuito.
2.1.1 In proposito viene eccepito che il contratto venne sottoscritto dal liquidatore
della fallita e che fu proprio quest’ultimo a non pretendere il pagamento del
corrispettivo. Pertanto al Morelli sarebbe stato imputato un fatto commesso da altri
sulla base del presupposto che egli fosse il dominus di entrambe le società contraenti e
dunque il registra dell’intera operazione, senza però considerare l’inequivoco dato
formale relativo al ruolo rivestito a quella data dal liquidatore.
2.1.2 Vengono inoltre denunziati errata applicazione di legge penale e vizi di
motivazione con riferimento all’interpretazione dell’operazione fornita dai giudici del
merito, i cui scopi, contrariamente a quanto ritenuto, non erano quelli di sottrarré /in
pregiudizio dei creditori parte del patrimonio di una società oramai insolvente, bensì di
evitare che la ABL patisse ulteriori perdite, nonchè di valorizzare il complesso
aziendale a vantaggio proprio del ceto creditorio. Sicché non potrebbe ricorrersi come invece avrebbe fatto t3ila Corte territoriale – ad un’interpretazione datata della
legge fallimentare in punto di locazione ed al principio giurisprudenziale ormai
risalente per il quale configura distrazione l’affitto d’azienda stipulato per finalità
estranee all’azienda stessa e in previsione del fallimento, perché il contratto stipulato
dal liquidatore reca una serie di clausole dalle quali emerge la funzionalità del negozio
a soddisfare piuttosto che a frustrare gli interessi creditori. Difetterebbe pertanto la
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effettuare nuovi acquisti di merce e assunzioni di personale quando la fallita era

prova delle finalità distrattive dell’operazione e la verifica del concreto pregiudizio per i
creditori, considerato peraltro che tutti i beni sociali furono poi successivamente
venduti per effetto della procedura come riferito dal curatore in udienza.
2.1.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono eccepiti in riferimento alla ritenuta
sussistenza del dolo del reato. Ed invero solo apparentemente si sarebbe provata la
consapevolezza dell’imputato di compiere atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori,
anche sotto la forma, ritenuta in sentenza, del dolo eventuale e cioè della

proprio perché il contratto di affitto venne stipulato da altro soggetto diverso
dall’imputato.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione di
legge penale, nonché vizi di motivazione in merito alle distrazioni di merce contestate
ai capi 2) e 3) della rubrica.
2.2.1 In tal senso si rileva come la Corte territoriale abbia ritenuto
contraddittoriamente integrati i reati in oggetto, tanto riferendosi a un compendio di
prove testimoniali e documentali concordanti, quanto ricorrendo alla presunzione del
mancato rinvenimento di beni e valori della società. Presunzione che nel caso di specie
non avrebbe tuttavia dovuto operare, posto che il patrimonio del magazzino della ABL
venne ricostruito dal curatore fallimentare esclusivamente attingendo a dati contabili,
in assenza cioè di indagini relative alla consistenza del complesso aziendale alla data
del fallimento. A questo si aggiunge che il presunto riscontro fornito, prima, dalle
perizie estimative compiute in sede di concordato preventivo e, poi, in sede
fallimentare, non sarebbe probante, posto che tali relazioni conterrebbero /valutazioni
sommarie e risalenti, scarsamente indicative dell’effettivo valore delle merci di cui si
assume l’avvenuta distrazione.
2.2.2 Dati contabili e relazioni tecniche non sarebbe allora sufficienti a ricostruire
l’entità e il valore delle giacenze e di riflesso l’entità e il valore degli ammanchi di
magazzino. Inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che alla data
della declaratoria di fallimento la merce rinvenuta era in stato di obiettivo
deterioramento per effetto di stoccaggio non imputabile al Morelli e che dunque aveva
un prezzo sensibilmente inferiore a quello contabile. Anche in relazione alle merci della
Addax srl si evidenzia poi come dalle stesse dichiarazioni del curatore valorizzate dai
giudici del merito emergerebbe l’impossibilità di quantificarne il valore.
2.2.3 Ancora la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni di alcuni
testimoni, non univoche in ordine al depauperamento del patrimonio aziendale, mentre
per altro verso risulterebbe illogico affidarsi a riferimenti contabili nella ricostruzione
del patrimonio per poi affermare che le distrazioni contestate sono rimaste
indeterminate nel loro esatto ammontare. In definitiva la prova della distrazione non
potrebbe consistere nella differenza tra il costo di acquisto dei beni e il loro valore
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rappresentazione della situazione di pericolo; al contrario di dolo non potrebbe parlarsi

finale, perché il valore delle merci potrebbe essersi ridotto in maniera significativa per
cause diverse dalla distrazione di beni. Il Morelli avrebbe inoltre fornito spiegazioni
plausibili in sede di interrogatorio con riguardo alla restituzione a prezzo ribassato di
alcune merci della ABL al fornitore, restituzione funzionale al pagamento degli stipendi
e inquadrabile al più come operazione imprudente ex art. 217 legge f/ ai!. Infine si
deduce omessa motivazione anche in ordine all’elemento psicologico dei reati
contestati.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione al reato di

motivazione sul rapporto causale esistente tra le operazioni contestate e il dissesto,
anche in considerazione del tempo trascorso tra le stesse e il fallimento. Difetterebbe
poi la prova del danno arrecato e della consapevolezza dell’imputato di assumersene il
rischio.
2.4 Infine con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in
riferimento al trattamento sanzionatorio. In tal senso si lamenta la mancata
cpncessione delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 219 comma
ta1,0
r-c(115:11) legge fall., nonostante la riconosciuta minor gravità dei fatti distrattivi di cui
ai capi 2) e 3) della rubrica, nonché il difetto di motivazione sulla censurata
commisurazione della pena accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile.
2. Inammissibili sono in particolare le doglianze avanzate con il primo motivo.
2.1 Anche volendo prescindere dalla intrinseca ed evidente contraddittorietà che
caratterizza le argomentazioni difensive – tese per un verso a sostenere l’estraneità
del Morelli alla stipulazione del contratto d’affitto dell’azienda e per l’altro a rivendicare
come l’imputato abbia agito al fine di garantire gli interessi dei creditori della fallita -)
le censure del ricorrente si rivelano comunque generiche, costituendo la riedizione di
quelle già confutate dalla sentenza impugnata con motivazione con la quale il
ricorrente non si è effettivamente confrontato. Infatti la Corte territoriale ha smentito
l’assunto dell’estraneità del Morelli al fatto contestato – affermando la non decisività
della circostanza per cui il contratto d’affitto venne formalmente sottoscritto dalla
liquidatrice – valorizzando le in tal senso univoche dichiarazioni testimoniali del
presidente del collegio sindacale della ABL (Buselli), di una dipendente della stessa
azienda (Lo Presti), nonché della stessa liquidatrice. Tale compendio probatorio è stato
sostanzialmente ignorato dal ricorso, che si è limitato in maniera assertiva a negare
che l’imputato abbia assunto l’amministrazione di fatto tanto della fallita, quanto della
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aggravamento colposo del dissesto della Addax srl. In particolare si censura l’omessa

affittuaria, ovvero ha eccepito in maniera altrettanto generica l’omessa considerazione
di alcuni passaggi della deposizione del menzionato presidente del collegio sindacale,
nonché della deposizione e della relazione del curatore della fallita. Di tali deposizioni,
però, il ricorrente si è limitato a riportare solo alcuni brani selezionati – continuando
comunque ad ignorare quelli evocati dalla sentenza -, dei quali, peraltro, ha solo
enunciato l’idoneità a disarticolare il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte,
senza articolare le ragioni di tale affermazione, che dunque si rivela del tutto
aspecifica. Peraltro proprio i brani delle dichiarazioni del curatore riportati nel ricorso

solo non risultano decisivi a sostegno della tesi difensiva, ma nemmeno rilevanti (che
la liquidatrice, ad esempio, svolgesse effettivamente il suo mandato non costituisce
smentita alle sue affermazioni relative alla dinamica che aveva portato alla
stipulazione del contratto, né impedisce l’attribuibilità al Morelli della qualifica di
amministratore di fatto della fallita, posto che quest’ultimo per essere tale non deve
sostituirsi in toto a quello di diritto o al liquidatore).
2.3 Quanto alle finalità della operazione ed al suo corretto inquadramento giuridico, va
ricordato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il distacco del bene
,
dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concreta l’elemento oggettivo del
reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con
qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con
cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso
l’esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso,
pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare
una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l’affitto venga stipulato con
canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc.
Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di
trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del
fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire’ e altri, Rv. 242614; Sez. 5,
n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre
1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato altresì precisato che integra il
reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo
d’azienda che renda non più possibile l’utile perseguimento dell’oggetto sociale senza
garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n.
10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008).
2.4 Alla luce dei principi illustrati deve ritenersi che la Corte territoriale abbia
correttamente qualificato come distrattiva l’operazione di affitto dell’azienda effettuata
nelle condizioni date, mentre manifestamente infondate ed a tratti generiche si
rivelano le obiezioni svolte sul punto con il ricorso.

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costituiscono valido riscontro alle dichiarazioni della teste Lo Presti, mentre gli altri non

2.4.1 Innanzi tutto irrilevante, come detto, è l’eccepita regolarità formale del negozio
stipulato, mentre inconferente si rivela anche il rinvio alle modifiche normative che
hanno interessato gli artt. 80 e 80-bis legge fall. La prima disposizione, infatti, per
quanto d’interesse, continua a prevedere la sopravvivenza degli effetti della locazione
oltre il fallimento, consentendo però al curatore di recedervi, così evidenziando il
potenziale pregiudizio per i creditori derivante dalla conclusione del suddetto contratto.
Quanto al secondo articolo evocato, il ricorrente dimentica che lo stesso – il quale

d’affitto d’azienda, pur prevedendo parimenti la facoltà di recesso – è stato
significativamente abrogato dal d. Igs. n. 169/2007 solo un anno dopo la sua
introduzione e dunque ben prima della stipulazione del contratto oggetto
dell’imputazione.
2.4.2 La genericità e manifesta infondatezza delle censure difensive si appalesa poi
nella misura in cui le stesse dimostrano di non aver tenuto in considerazione le
circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta in riferimento alle quali la Corte
territoriale ha operato la criticata qualificazione: il coinvolgimento del Morelli nella
gestione di entrambe le società; la protratta morosità dell’affittuaria (valutata non
tanto ex se, quanto in connessione alla precedente circostanza); il trasferimento
dell’unico plesso aziendale nella disponibilità della fallita con conseguente condanna di
quest’ultima all’inattività. In tale ottica ininfluente è la circostanza che dal contratto
fosse stato escluso il magazzino di ABL, il cui possibile destino era a quel punto solo
quello di essere venduto (e ciò a tacere del fatto che la sentenza – incontestata sul
punto – ha precisato come le giacenze della società vennero “parcheggiate” sul
piazzale del suo capannone per agevolare l’attività di Niuko). E parimenti irrilevante è
l’obiezione relativa alla stipulazione di una clausola di recesso in caso di mancato
pagamento anche di una sola rata dell’affitto, posto che tale facoltà non è stata
esercitata. Destituita di fondamento alcuno è, dunque, la pretesa del ricorrente di
avvalorare la tesi per cui il contratto d’affitto sia stato stipulato al fine di tutelare gli
interessi dei creditori della fallita, invece manifestamente esposti a pericolo da quella
che altro non è stata se non che una ordinaria operazione di spin off, nel tentativo di

sottrarre le attività della fallita alla procedura concorsuale e garantire all’imputato di
produrre ricavi senza che questi potessero essere destinati alla medesima procedura.
2.4.3 Manifestamente infondate sono infine le ulteriori obiezioni del ricorrente in
merito al recupero del credito della fallita da parte del curatore e più in generale in
ordine alla mancata causazione di un danno ai creditori, posto che,come ripetutamente
chiarito da questa Corte i quello di bancarotta fraudolenta è reato di pericolo la cui
configurabilità è insensibile all’esito della vicenda concorsuale e per la cui
configurabilità non deve prodursi alcun evento di danno.

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prevedeva come il fallimento non fosse causa automatica di scioglimento del contratto

2.5 Quanto all’elemento soggettivo del reato le censure del ricorrente sono parimenti
manifestamente infondate. La bancarotta fraudolenta per distrazione ha infatti natura
di reato di pericolo a dolo generico. In relazione a tale reato non ha allora incidenza né
la finalità perseguita in via contingente dal soggetto — e pertanto sono per l’appunto
manifestamente infondate le numerose censure del ricorrente tese a valorizzare tale
profilo -, né si richiede uno specifico intento di arrecare un pregiudizio economico ai
creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno che

rischio da parte del Morelli che una simile operazione potesse esaurirsi in pregiudizio
dei creditori, la sentenza — pur evocando impropriamente la figura del dolo eventuale ha implicitamente riconosciuto la previa rappresentazione da parte di quest’ultimo
della possibilità di tale pregiudizio, con ciò ritenendo sussistente il dolo della
bancarotta patrimoniale nella sua effettiva configurazione, ancorchè non
correttamente denominato, atteso che la possibilità di danno non deve costituire
oggetto di volizione, come invece la materiale azione distrattiva, ma soltanto e per
l’appunto di rappresentazione.

3. Il secondo motivo è infondato ed a tratti inammissibile.
3.1 Al riguardo occorre ripercorrere analiticamente l’iter logico seguito dalla Corte
territoriale nel ritenere integrati i fatti di bancarotta di cui ai capi 2) e 3) della rubrica.
Questo si snoda essenzialmente lungo due direttrici. La prima concerne la prova degli
ammanchi di merce di magazzino oggetto di distrazione, fondata sulla testimonianza
del curatore, sulle perizie estimative compiute, sulle dichiarazioni dei testi escussi e in
particolare quella del Buselli, che tra l’altro riferisce

de relato di una risposta

velatamente confessoria fornita dallo stesso imputato sulla sorte finale dei beni
societari. La seconda attiene invece alla imputazione di tali ammanchi alla persona
dell’imputato, dichiarata attraverso la presunzione in forza della quale il mancato
rinvenimento di beni e valori costituisce prova della loro dolosa distrazione da parte
degli amministratori. Tra il primo e il secondo snodo non sussiste allora alcuna
contraddizione, contrariamente a quanto deduce il ricorrente con argomento
suggestivo, ma infondato. Il “concordante coacervo di prove” cui si riferisce la Corte
territoriale certifica invece soltanto l’esistenza di un apprezzabile depauperamento
patrimoniale, lasciando inevasa la questione della personale responsabilità
dell’imputato, correttamente affermata, invece, sulla base della ricordata presunzione.
3.2 Deve infatti ribadirsi come la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni
della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad
opera dell’amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti
beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n.
19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014,
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possa derivare alle ragioni creditorie. Tuttavia, nel dichiarare provata l’accettazione del

Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385;
Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05
del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), principio che la costante elaborazione
giurisprudenziale di legittimità ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In
tal senso va quindi ricordato che l’imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una
posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima. Donde

ragione dell’integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione
della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra
l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l’art.
87, comma 3 legge fall. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di
verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal
curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la
conclusione che le condotte descritte all’art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro
sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele
o sleale del fallito nel contesto dell’interpello. Osservazioni che giustificano
l'(apparente) inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato
rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al
proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o
compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al
diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro
ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile)
l’artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e
altri, in motivazione).
3.3 In relazione alla distrazione delle merci della ABL, è poi manifestamente infondata
e generica la doglianza che aggredisce la valenza probatoria delle dichiarazioni del
curatore e delle perizie estimative, sulla base dell’assunto che da esse sole
discenderebbe la prova della responsabilità dell’imputato. L’assunto non solo è
erroneo, fondandosi la condanna – come detto – anche su altre testimonianze
significative che il ricorrente insiste nel voler ignorare, ma oppone alla concordanza di
tali evidenze argomenti meramente assertivi, come sono quelli per cui le perizie
sarebbero datate e scarsamente probanti.
3.4 Infondate, sempre con riferimento ai fatti di cui al capo 2), sono invece le obiezioni
relative all’impossibilità di accertare l’effettivo valore della merce distratta. Circostanza
sulla quale la Corte ha invero convenuto, recependo le analoghe doglianze svolte con il
gravame di merito, tanto da ridurre la pena irrogata in prime cure. Ciò però non
compromette la tenuta del ragionamento probatorio svolto in sentenza relativamente
alla sussistenza della ritenuta distrazione, posto che i giudici dell’appello hanno
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la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in

giustificato le proprie conclusioni in merito alla sua effettiva consumazione – e già si è
detto di come la motivazione sul punto sia stata confutata in maniera non
sufficientemente specifica dal ricorrente – non essendo per contro dirimente che non
sia stato possibile stabilire il suo esatto ammontare.
3.5 Generica è invece la censura relativa alla distrazione delle merci della Addax srl.
Essa infatti non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla
sostituzione della merce acquisita dalla fallita con altra di assai minor valore,

dimostrata la effettiva decisività. Parimenti inammissibile è la rivalutazione di altre
prove dichiarative, di cui, nuovamente, il ricorso evoca soltanto rapsodici frammenti,
tanto più che la censura in questione non era stata dedotta con i motivi di appello.
Manifestamente infondata è poi la censura difensiva che riposa sull’errato presupposto
che, una volta immessa nelle sue funzioni la liquidatrice, il Morelli dovrebbe ritenersi
estraneo alle sorti dei beni che si assumono distratti, presupposto, che come si è già
illustrato, la sentenza ha ampiamente confutato dimostrando la successiva ingerenza
dell’imputato nella gestione delle società.
3.5 Inammissibili sono anche le restanti doglianze sviluppate con il secondo motivo.
Sostanzialmente generica ed assertiva è la censura che prospetta in forma
congetturale spiegazioni alternative in ordine al decremento di valore subito dal costo
della merce tra l’acquisto e la vendita finale, così come quella che fa leva su alcune
presunte dichiarazioni del Morelli in sede di interrogatorio – non allegate e di cui non
vengono riportati nemmeno gli estremi processuali – le quali giustificherebbero la
restituzione di alcune merci della ABL al fornitore perché viziate e, al contempo, la
vendita di altre a prezzo ribassato per provvedere al pagamento dei dipendenti.
Inammissibile è infine la doglianza relativa all’insussistenza dell’elemento soggettivo
del reato, profilo non già effettivamente devoluto al giudice dell’appello con il gravame
di merito, che in proposito era del tutto generico e inidoneo ad onerare la Corte
territoriale di una specifica confutazione.
4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono parimenti inammissibili. In particolare il
terzo si rivela generico nella misura in cui si limita a contestare assertivamente la
mancanza di nesso causale tra le operazioni compiute e l’aggravamento del dissesto,
nonché il difetto di prova dell’elemento psicologico del reato, senza tuttavia
confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizza le circostanze
di fatto in cui gli esborsi in questione furono effettuati – in un periodo di grave
insolvenza della società che li rendeva estremamente rischiosi ed imprudenti – per
i

dedurne la sicura consapevolezza da parte del Morelli che il passivo si sarebbe
aggravato, Mentre manifestamente infondato è da ritenersi il motivo sul
trattamento sanzionatorio, da una parte perché la sentenza motiva in ordine al
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valorizzando brani di dichiarazioni testimoniali del tutto inconferenti e di cui non viene

denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, e dall’altra perché la pena
irrogata è già stata ridotta dal giudice d’appello al minimo edittale in considerazione
della minore gravità dei fatti distrattivi contestati. Quanto alla configurabilità
dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall. si tratta di questione non già devoluta al
giudice dell’appello con il gravame di merito e sulla quale, dunque, questi non aveva
alcun onere di motivare.
5. In conclusione il riocrso deve essere dichiarato inammissibile in relazione ai fatti

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso quanto ai reati di cui ai capi 1, 3 e 4 e lo rigetta nel
resto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso il 13/2/2018
Il Presidente

Il Consigliere

Grazia L.m.alorcia
F

Depositato in ChcØ I1eria
Roma, lì

contestati ai capi 1), 3) e 4) e rigettato nel resto, con la conseguente condanna del

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