Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16747 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16747 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GELSOMINO GIOVANNI N. IL 31/03/1967
avverso l’ordinanza n. 555/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 18/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sa/lite le conclusioni del PG Dott. N)( c o LA 1…c-rn ER

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/03/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 18.07.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
rigettava il reclamo proposto da Giovanni Gelsomino, in espiazione dell’ergastolo,
avverso il provvedimento di prima istanza, in data 30.03.2012, con cui gli era stato
negato un permesso premio. Rilevava invero detto Tribunale come il diniego fosse
stato motivato con un recentissimo episodio disciplinare (commesso il 19.03.2012)

che precludeva la valutazione di buona condotta necessaria per concedere il chiesto
beneficio.-

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato
che motivava l’impugnazione deducendo, con atto personale, violazione di legge e
vizio di motivazione, così in sintesi deducendo : a) una singola condotta giudicata
negativamente non poteva pregiudicare un lungo percorso di risocializzazione già
avanzato e sperimentato, tanto da avere fruito in passato di altri permessi premio; il
Tribunale avrebbe dovuto fare una valutazione comparativa, che invece era mancata,
tra l’occasionale recente condotta negativa ed il percorso di recupero già
positivamente compiuto; b) era stata considerata l’infrazione disciplinare che invece
era ancora sub iudice, essendo stata fatta oggetto di reclamo non ancora deciso.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con
ogni dovuta conseguenza di legge.2. Il provvedimento impugnato, invero, intrinsecamente logico, coerente ai dati di
causa e rispettoso dei parametri normativi e giurisprudenziali, è del tutto immune
dalle proposte censure.Quanto al primo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, §. 2.a], va rilevato come

l’incipit dell’art. 30 ter, comma 1, Ord. Pen. circoscriva la concedibilità dei permessi
premio ai “condannati che hanno tenuto buona condotta ai sensi del successivo

comma 8″; tale ultima disposizione, quindi, specifica che la condotta si considera
regolare solo quando i condannati

responsabilità e correttezza”;

“hanno manifestato costante senso di

ciò ancora significa che un’infrazione disciplinare

impedisce -in linea di massima- di constatare che la condotta sia stata responsabile e
corretta in modo costante. Ai fini in parola, pertanto, non è previsto (come propone il
ricorrente) che si debba fare, da parte del Tribunale di competenza, una valutazione
comparativa tra l’intera vita inframuraria del condannato e l’episodio disciplinarmente
rilevante. Vero è, di contro, che quest’ultimo deve essere oggetto di penetrante
analisi al fine di valutare, in via incidentale, se si tratti di violazione talmente banale
(al limite dell’irrilevanza) da non impedire il giudizio di affidabilità del condannato,
ovvero se, per la sua significativa valenza negativa, esso rivesta carattere ostativo.
Ciò è quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato che il Tribunale di
Sorveglianza di Ancona abbia in effetti svolto, avendo esaminato nella sua realtà
1

storica il fatto (implicante oltraggio all’Ispettore e polemica con l’Amministrazione) a
prescindere dalla sanzione disciplinare che ne è scaturita, e derivandone motivato
giudizio di corposa rilevanza negativa dell’episodio cui far discendere fondata
valutazione di personalità refrattaria alle regole in capo al Gelsomino. Si tratta,
quindi, di giudizio formalmente e sostanzialmente corretto, insuscettibile di
sovrapposizione valutativa nel merito da parte di questa Corte di legittimità.Pari giudizio di inammissibilità deve darsi anche del secondo motivo di ricorso [v.
sopra, sub ritenuto, §. 2.131, atteso che è del tutto pacifica la giurisprudenza

ascrivibili al condannato, deve compiere valutazione incidentale in fatto, senza dover
attendere l’esito definitivo dell’eventuale giudizio che ne consegua nella sede
competente (v., da ultimo, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 33089 in data 10.05.2011, Rv.
250824, Assisi; ecc.).4. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve
essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cpp.- Alla declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art.
616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore
della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente
infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 Marzo 2013.-

nell’affermare che il giudice del merito penitenziario, in caso di condotte negative

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