Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16747 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16747 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
nel procedimento a carico di:
MOLLICA DAMIANO VITO nato il 08/12/1966 a SALERNO

avverso la sentenza del 02/02/2017 del GIUDICE DI PACE di EBOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con rettifica della pena.
Udito il difensore

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 2.2.2017 il Giudice di Pace di Eboli dichiarava Mollica
Damiano Vito colpevole del reato di minaccia cui all’art. 612, primo corrmi,c.p. nei confronti di D’Aniello Giuseppe e lo condannava alla ;Derui (ti
40,00 di multa.
2. Avverso la predetta

sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso 12

di Appello di Salerno, lamentando la ricorrenza de’ vizio di cui all’art. 600,

che la pena irrogata è inferiore ai limiti legali; invero le CirC:anze ,
attenuanti generiche pur richieste dal PM. di udienza non sono state
concesse e, comunque, il limite di C 50,00 stabilito per la multa dall’art. 24
c.p. è inderogabile, anche quando risultino applicate le riduzioni per le
attenuanti e per un rito speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di C,L1 si dirà.
Ed nvero, come correttamente rilevato dal P.G. di Saoritio corre e
Giudice di pace di Eboli, nel ritenere il Mollica responsabile del re _ey
minaccia ascrittogli, lo condannava alla pena di €40,00 di multa.
La determinazione di tale pena si pone in contrasto con il disposto ei re
all’art. 132 c.p. — a termini del quale la pena è fissata dal giudice
discrezionalmente, ma nei limiti fissati dalla legge e ciò vale anche in rasio
di aumento o diminuzione della pena stessa- nonchè in cry -itrasto ccc
l’articolo 24 c.p.- che fissa in linea generale il limite minimo della pena
della multa in euro 50,00.
2.

Nel caso di specie, non essendo fissato dall’art. 612 c.p. un

Hai

minimo di pena per il reato in questione, trova applicazione I limite cH
fissato dall’art. 24 c.p. ossia C 50,00 di multa.
La soluzione non sarebbe diversa anche a voler ritenere cLie r12 c,
esame il Giudice di Pace abbia implicitamente inteso concedere all’imlYtt.
le circostanze attenuanti generiche, stante il chiaro disposto del secoo
comma dell’art. 132 c.p., ma anche in base a quanto più volte precisate
questa Corte, secondo cui I limite minimo di Euro 50,00, stabilito per
multa dall’art. 24 cod. peri. –

come modificate dallnt .2, con –

sessantesimo, L. 15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il
i
giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito specole
(Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013: Sez. 6 n. 25588 del 05/02/2013).
3.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata serica

tmitatamente alla pena che va rideterminata in euro 50 ; 00 d a

ti

primo comma, lett. b) c.p.p. per – violazione degli artr. 132 e 24 c.p., atteso

p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che
ridetermina IWT5E13 in euro 50,00 di multa. Motivazione semplificata
Così deciso il 13.2.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

7
Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Grazia Lapalorcia

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