Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16746 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16746 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Barro Marino, nato a Conegliano, i114/09/1950;
avverso la sentenza del 2/4/2015 della Corte d’Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Stefano Maranella che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia confermava la condanna
di Barro Marino per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, allo stesso
1

Data Udienza: 13/02/2018

contestata nella qualità di amministratore della società “F.11i di Giovanni e C. srl”,
dichiarata fallita il 5 luglio 2005, mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Barro Giovanni e Barro Luigi,
amministratori della stessa società e concorrenti nel medesimo delitto, in quanto nel
frattempo entrambi deceduti. All’imputato viene contestato di aver distratto risorse
finanziarie della predetta società per un valore pari a 1.800.000 euro, acquistando
dalla Duebis.r.1, al solo scopo di avvantaggiare quest’ultima, merce diversa per
tipologia e quantità da quella fatturata,nonché di valore inferiore al prezzo pagato e

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato, articolando un unico motivo
di ricorso, con cui denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge
penale. Lamenta innanzi tutto il ricorrente l’acritico rinvio da parte del giudice di
appello alla motivazione della pronunzia di primo grado, tale da non consentire di
evidenziare l’iter argomentativo effettivamente seguito.In secondo luogo, eccepisce
che il fatto contestato integri la fattispecie di bancarotta semplice, anziché quella di
bancarotta fraudolenta ritenuta, che postulerebbe invece la natura oggettivamente
dannosa dell’operazione, nonché il perseguimento di scopi del tutto estranei
all’impresa. Ed in tal senso la Corte territoriale in modo contradditorio avrebbe
affermato la natura distrattiva dell’operazione in forza di una valutazione sulla sua
opportunità e convenienza, in tal modo rivelando come la stessa, sebbene avventata e
gravemente imprudente, fosse mirata al possibile conseguimento di un effettivo
risultato economico. Infine il ricorrente rileva come la sussistenza del dolo del reato
contestato sia stata affermata in modo del tutto apodittico dai giudici del merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondata e generica è innanzi tutto l’eccezione per cui i giudici
dell’appello si sarebbero limitati e recepire

per relationem la motivazione della

sentenza di primo grado. La Corte territoriale, infatti, lungi dall’aderire acriticamente a
quest’ultima, ha riportato le risultanze dell’istruttoria dibattimenta196nsiderate
essenziali ai fini del proprio convincimento (fra queste, in particolare le relazioni
dell’ispettore giudiziale e del consulente nominato in sede civile nella procedura ex art.
2409 c.c. avviata dal collegio sindacale) evidenziando in maniera autonoma ed alla
luce delle censure difensive le ragioni per cui le stesse siano idonee a confermare le
conclusioni raggiunte in prime cure.

2

rivelatasi inutile per la fallita.

3. Manifestamente infondata è altresì la doglianza relativa alla mancata riqualificazione
del fatto nell’ipotesi di bancarotta semplice.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non ricorre l’ipotesi di
bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da
operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta,
allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio
sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la

incriminatrice della bancarotta semplice, sono quelle il cui successo dipende in tutto o
in parte dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il
rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando che,
in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse
dell’impresa (ex multis Sez. 5, n. 35716 del 9 giugno 2015, Scambia, Rv. 265871).
3.2 Ai fini del giudizio sulla configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta
patrimoniale possono, dunque, essere oggetto di rimprovero le scelte imprenditoriali
che si risolvono in una ingiustificata e volontaria sottrazione dei beni dell’impresa alla
loro naturale funzione di garanzia delle passività della medesima e, contrariamente a
quanto dimostra di credere il ricorrente,spetta conseguentemente al giudice accertare
se tali scelte trovino o meno una giustificazione economica ed abbid’éffettivamente
messo a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale della fallita. In altri
termini, i confini del sindacato sulla gestione dell’impresa sono determinati dall’oggetto
della tutela (l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia), ma soprattutto
dalle stesse modalità di aggressione selezionate per l’incriminazione (distrazione,
dissipazione, dissipazione e occultamento) ed individuate attraverso il ricorso ad una
terminologia immediatamente evocativa del disvalore intrinseco del fatto tipizzato e
che altrettanto immediatamente rivela come oggetto di rimprovero non siano le scelte
imprenditoriali dannose in sé (eventualmente rilevanti, in determinati casi, ai sensi
dell’art. 217 legge fall.), bensì, e per l’appunto, quelle che si risolvono in una
ingiustificata e volontaria sottrazione dei beni dell’impresa alla loro naturale funzione
di garanzia delle passività della medesima (Sez. 5, n. 44103 del 27 giugno 2016,
Ferlaino e altro, Rv. 268206 e in motivazione).
3.3 Di tali condivisibili coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione la Corte
territoriale laddove ha congruamente argomentato la ritenuta insussistenza della meno
grave fattispecie di bancarotta semplice. Anzitutto, come precisato dai giudici di
merito, l’operazione in questione —Iungi da quanto sostiene il ricorrente- era tutt’altro
che “razionale” e “orientata al raggiungimento di risultati positivi”: i beni acquistati
non risultano essere mai stato utilizzati, consisteva in merce difficilmente rivendibile in
quanto obsoleta, né era suscettibile di essere assemblata da altre imprese, mentre i
macchinari erano antiquati e fermi da diverso tempo. Inoltre, la sentenza ha rilevato
3

società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza ,costitutive della fattispecie

come dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentalePia emerso che quanto acquistato
nemmeno corrispondeva a ciò che era stato fatturato, che il prezzo pagato era
sovradimensionato e, infine, che parte della merce acquisita non era stata rinvenuta.
In termini ineccepibili sotto il profilo logico il giudice dell’appello ha dunque concluso
che l’operazione non corrispondesse agli interessi della società e fosse anzi “del tutto
irragionevole sotto l’aspetto economico e finanziario”, tanto da risultare estranea agli
interessi della fallita, giustificandosi così l’originaria qualificazione del fatto sotto il
paradigma della bancarotta fraudolenta.

essendosi la valutazione giudiziale espressa in termini di convenienza e opportunità
dell’operazione, sarebbe integrata la bancarotta semplice e non la bancarotta
fraudolenta. Ma le censure svolte sul punto con il ricorso si rivelano altresì generiche,
atteso che si confrontano solo in maniera intermittente con il ragionamento svolto in
sentenza e comunque in modo assertivo o meramente congetturale sostengono
l’inattendibilità delle risultanze contabili esaminate dagli organi della procedura
societaria e di quella concorsuale, dimenticando peraltro alcuni dati oggettivi
valorizzati dalla Corte e cioè: che parte dei beni acquistati sono stati effettivamente
rinvenuti – talchè alcun dubbio sussiste sulla loro esistenza e sulla loro valutazione – e
che il prezzo pagato corrisponde al fabbisogno finanziario della società venditrice e che
quest’ultima era amministrata dallo stesso imputato.
3.5 Parimenti priva di pregio è l’ulteriore obiezione difensiva, secondo cui l’asserita
regolarità formale dell’operazione collocherebbe la fattispecie in esame fuori dallo
schema della bancarotta fraudolenta. Obiezione che si fonda su di un presupposto che,
come si è detto, la Corte, con motivazione non effettivamente confutata ed aderente
alle risultanze processuali esposte, ha dimostrato non corrispondere al vero e ciò
anche a prescindere dal fatto che la “correttezza formale” dell’operazione non è
elemento dirimente laddove, come nel caso di specie, se ne dimostri l’assoluta
incoerenza e la pericolosità per gli interessi creditori.

4. Generiche e manifestamente infondate sono infine le doglianze relativa all’asserita
illogicità della motivazione in merito alelAronento soggettivo.
4.1 In proposito va ricordato innanzivcome, diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente (che nell’atto di appello nonché nello stesso ricorso reputa invece necessaria
la prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori), secondo il consolidato
insegnamento di questa Corte, l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta
fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è
necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di
recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al

4

3.4 E’, pertanto, del tutto infondata, l’affermazione del ricorrente secondo cui,

patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni
contratte (Sez. Un., n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli,Rv. 266805).
4.2 Dal complessivo compendio giustificativo della sentenza emerge in maniera chiara
e inequivocabile come la Corte territoriale abbia assolto l’onere motivazionale in merito
all’elemento soggettivo del reato, correttamente presupposto, per quanto si è
illustrato, nella forma del dolo generico. Anzitutto, è immune da vizi di logicità
l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, essendo l’imputato al contempo

beneficiata, la Duebi) e avendo, tra l’altro, svolto anche un intervento esplicativo in
assemblea nella consapevolezza dei rilievi del collegio sindacale, era senz’altro
consapevole dei contenuti sostanziali dell’operazione. In secondo luogo, va rilevato che
con lo stesso motivo d’appello relativo all’elemento soggettivo del reato, era stata
contestata non già la mera insussistenza di qualsiasi rappresentazione e volontà in
capo all’imputato, bensì nella sostanza il solo difetto del dolo specifico di “arrecare
pregiudizio ai creditori e procurare un ingiusto profitto agli autori della stessa”, che come ricordato sopra- non è necessario provare.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/2/2018
Il Presidente
_..——< -— Luc,- 'stordii /,1-1-4.---c-----) Grazia La alorcia Depositato in Cance Roma, lì ta USLAP 221118 re. ,PLL- - g_Q_ ,QJ socio ed amministratore di entrambe le società (sia dell'acquirente fallita, che della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA