Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16745 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16745 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Carbone Giovanni, nato a Recco, il 19/12/1930;

avverso la sentenza del 19/9/2016 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. e per il rigetto nel resto.
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Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna
di Carbone Giovanni per il reato di furto aggravato, avendo egli sottratto dal bagagliaio
di una vettura, dopo averlo forzato, alcuni beni, ritenuti peraltro dai giudici del merito
di modesto valore, tanto che sin dal primo grado è stata riconosciuta l’attenuante di cui

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della
motivazione in merito alla denegata riqualificazione del fatto come furto tentato,
nonostante la stessa Corte territoriale abbia riconosciuto che l’intera azione criminosa
venne osservata da un passante, le cui grida di allarme indussero l’imputato a rilasciare
gli oggetti appena prelevati dal bagagliaio dell’auto e a darsi alla fuga. Con il secondo
motivo il ricorrente denunzia analoghi vizi, nonché la violazione del principio di
correlazione in merito all’individuazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., mai
contestata, né formalmente, né – contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza
impugnata – in fatto e comunque non riconosciuta nel giudizio di primo grado.
L’illegittimo riconoscimento della suddetta aggravante ha inoltre fondato il diniego – a
questo punto ingiustificato – della revisione del giudizio di equivalenza tra l’aggravante
originariamente contestate e le attenuanti ritenute in prime cure.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Quanto alle doglianze sollevate con il primo motivo, deve ricordarsi che per la
consumazione del delitto di furto è necessario che l’agente abbia conseguito, ancorchè
momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Dalla stessa
ricostruzione della dinamica dei fatti proposta dal ricorrente – sostanzialmente
aderente, peraltro, a quella descritta nella sentenza impugnata – si ricava allora che
l’imputato si era già momentaneamente impossessato della refurtiva nel momento in
cui il passante che aveva assistito all’azione ha lanciato l’allarme provocandone la fuga,
avendo egli asportato i beni sottratti dal bagagliaio della vettura tanto da gettarli a
terra prima di allontanarsi. Corretta risulta dunque la qualificazione giuridica di furto
consumato attribuita dalla Corte territoriale al fatto e ciò a prescindere dall’effettiva
non pertinenza del precedente evocato a sostegno delle proprie conclusioni.
2

all’art. 62 n. 4 c.p.

3. Infondato è anche il secondo motivo. Se è infatti pacifico che l’aggravante di cui al n.
7 dell’art. 625 c.p. non è stata realmente contestata, nemmeno in fatto, va osservato
che la sentenza l’ha evocata all’evidente ed esclusivo scopo di sottolineare le oggettive
coordinate del fatto (giacchè dagli atti altrettanto pacificamente risulta che il veicolo
fosse parcheggiato sulla pubblica via) e dunque a meri fini argomentativi, senza invece
averne tenuto conto ai fini del giudizio di bilanciamento, la conferma del cui esito è
comunque logicamente ed adeguatamente giustificata attraverso il riferimento ai

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/2/2018
Il Presidente

Depositato in Cancelleria
Roma, n ……..

Grazia Lapalorcia
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precedenti dell’imputato.

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