Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16744 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16744 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Di Candido Nicola, nato a Corato, il 15/11/1967;

avverso la sentenza del 27/1/2016 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna di
Di Candido Nicola, dichiarato fallito nell’aprile del 2009, per i reati di bancarotta
1

Data Udienza: 13/02/2018

fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice documentale ed omesso
deposito delle scritture contabili.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito al
ritenuto concorso tra i reati di bancarotta documentale fraudolenta e semplice,
evidenziando come le condotte addebitate abbiano il medesimo oggetto integrando un
unico fatto di bancarotta e comunque eccependo l’illegittima applicazione del regime

secondo lamenta ulteriori vizi della motivazione in merito all’affermazione di
responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. In realtà inammissibile è il secondo motivo in quanto privo del requisito della
specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto
di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione
invero il ricorrente non si è confrontato.
3. Colgono invece nel segno le censure proposte con il primo motivo.
3.1 Per come risulta da entrambe le pronunzie di merito e dallo stesso atto imputativo,
infatti, al Di Candido, oltre al reato di bancarotta patrimoniale, è stato contestato, sulla
base degli accertamenti compiuti dal CT del pubblico ministero, di non aver tenuto le
principali scritture contabili della propria ditta individuale (tra cui il libro giornale ed il
libro mastro), fatto che gli è stato apparentemente ascritto ai fini della configurabilità
sia del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia di quello di bancarotta
documentale semplice, nonché sotto l’ulteriore aspetto dell’omessa consegna delle
medesime scritture, condotta quest’ultima sanzionata dall’art. 220 legge fall. Una volta
riconosciuto il concorso tra tutti i suddetti reati e ritenuto più grave il concorrente reato
di bancarotta patrimoniale, i giudici del merito hanno poi applicato la disciplina di cui
all’art. 81 c.p., irrogando aumenti di pena per la continuazione in riferimento ad
ognuna delle ipotesi di bancarotta documentale considerate, nonché per la violazione
dell’art. 220 legge fall.
3.2 La Corte territoriale ha giustificato tale decisione mal interpretando un
orientamento giurisprudenziale – peraltro superato quanto all’individuazione della
disciplina sanzionatoria applicabile – incorrendo in un evidente error in iudicando in
iure. Infatti, anche per le pronunzie evocate dalla sentenza impugnata, il concorso tra i
2

del reato continuato, anziché quello più favorevole di cui all’art. 219 legge fall. Con il

reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice deve essere escluso ogni
qualvolta le fattispecie materiali si identifichino o comunque siano le une riconducibili
alle altre. In tal senso, va quindi ribadito che, se i fatti addebitati hanno ad oggetto le
medesime scritture contabili, gli stessi possono integrare solo una delle ipotesi
criminose contestate nel caso di specie.
3.2.1 Infatti qualora oggetto dell’addebito si riferisca all’omessa tenuta delle suddette
scritture si configura, tra l’art. 216 comma 1 n. 2) e 217 comma 2 legge fall., un’ipotesi

nell’applicazione del principio di specialità. Attesa l’identità dell’elemento materiale,
l’elemento specializzante che definisce il confine applicativo tra le due fattispecie è dato
dalla coloritura di quello soggettivo, integrato, secondo il consolidato insegnamento di
questa Corte, dal dolo specifico nel caso della bancarotta fraudolenta e dal dolo
generico o dalla colpa in quello della bancarotta semplice. Laddove il giudice accerti
dunque che l’imputato ha omesso di tenere i libri contabili al fine di recare pregiudizio
ai creditori, deve condannarlo esclusivamente per il reato previsto dalla prima delle due
disposizione summenzionate, dovendo altrimenti ritenere integrato il solo reato di
bancarotta semplice documentale.
3.2.2 L’altra fattispecie prevista dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. – e cioè quella
di tenuta della contabilità in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari – è invece logicamente incompatibile con la condotta di omessa
tenuta dei libri contabili. Infatti la stessa presuppone l’effettiva esistenza di questi
ultimi, esaurendosi nella loro fraudolenta compilazione con le modalità descritte.
Pertanto la stessa non può essere configurata laddove la contabilità non venga
rinvenuta, perché sottratta, distrutta o, per l’appunto, mai tenuta.
3.2.3 Nel caso di specie, come detto, oggetto di contestazione è stata l’omessa tenuta
della maggior parte dei libri contabili, mentre, come invece emerge dalla motivazione
della sentenza impugnata, l’impossibilità di ricostruire il movimento d’affari del fallito è
stata presa in considerazione in quanto ritenuta conseguenza della succitata condotta,
quasi si trattasse di una sorta di evento del comportamento omissivo descritto. Esclusa
dunque, per le ragioni suindicate, la configurabilità dell’autonoma fattispecie di cui alla
seconda parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. in una ipotesi del genere – come
invece ritenuto in sentenza – deve altresì osservarsi come la stessa nemmeno sia stata
contestata con l’atto imputativo, con il quale, come detto, è stato rimproverato al Di
Candido – sia a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, sia di bancarotta
semplice documentale – la sola ed assorbente condotta di omessa tenuta delle scritture
contabili obbligatorie.

3

di concorso apparente di norme incriminatrici che trova la sua soluzione

3.2.4 Sempre alla luce dei principi in precedenza illustrati, peraltro, anche in
riferimento alla condotta effettivamente contestata non è configurabile il concorso di
reati ipotizzato dai giudici del merito, giacchè gli stessi avrebbero il medesimo oggetto,
il che, come chiarito, determina necessariamente un concorso apparente tra le norme
incriminatrici evocate. Conseguentemente era compito della Corte territoriale – in tal
senso specificamente investita della questione con i motivi d’appello – stabilire quale
delle due fattispecie di bancarotta documentale ricorresse nel caso di specie, salvo

contabili diverse, accertamento di cui in sentenza non è fatta menziona alcuna e che,
come accertato, sembra per converso esclusa dal tenore dell’imputazione. Laddove
invece e per l’appunto fosse emersa l’identità dell’oggetto materiale dei reati contestati,
al fine di stabilire quale delle fattispecie incriminatrici evocate ricorra nello specifico (e
comunque al fine di ritenere sussistente il reato di bancarotta fraudolenta
documentale), i giudici del merito avrebbero dovuto stabilire se l’omessa tenuta della
contabilità è stata commessa o meno al fine di recare pregiudizio ai creditori.
Accertamento anche questo omesso dalla sentenza, che in alcun modo ha motivato
sull’elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale.
3.3 La sentenza ha errato altresì nel ritenere il concorso anche con l’ulteriore reato di
cui agli artt. 16 e 220 legge fall. Sempre secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, infatti, l’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili deve
ritenersi assorbita dalle fattispecie di bancarotta documentale semplice o fraudolenta,
quando queste vengano realizzate mediante l’omessa tenuta, la distruzione o la
sottrazione del medesimo compendio contabile (Sez. 5, n. 49789 del 25 giugno 2013,
Cinquepalmi e altro, Rv. 257829; Sez. 5, n. 2809/15 del 12 novembre 2014, Ronchese,
Rv. 262589; Sez. 5, n. 14846 del 28 febbraio 2017, Ilacqua, Rv. 270022). In ogni caso
dunque – sia che l’imputato possa essere ritenuto responsabile di una sola delle
fattispecie di bancarotta documentale, sia che invece debba ritenersi il concorso
apparente tra le rispettive norme incriminatrici – il reato menzionato doveva ritenersi
insussistente per le ragioni esposte, a meno che, anche in questo caso, non sia
possibile dimostrare che l’ulteriore omissione abbia ad oggetto scritture diverse da
quelle considerate ai fini della configurabilità degli altri delitti.

4. Vanno infine accolte anche le ulteriori censure proposte con il primo motivo di
ricorso in merito all’applicazione dell’art. 81 c.p. in luogo dell’art. 219 comma 2 n.1)
legge fall.
4.1 Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che la disposizione da ultima citata postula
i
l’unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro,
4

rilevare eventualmente che i fatti contestati abbiano avuto ad oggetto scritture

facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta
sicuri indici qualificanti (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv.
249665). Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il
profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza,
dovendosi dunque concludere che l’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.
disciplina, nella sostanza, un’ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il
legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio

circostanza aggravante, dettando al contempo per i reati fallimentari una peculiare
disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p..
4.2 Conseguentemente, nel caso di specie, una volta riconosciuto il concorso di una
pluralità di fatti di bancarotta (quale che ne sia il perimetro), la Corte territoriale non
poteva applicare la disciplina di cui all’art. 81 c.p., ma quella contemplata dalla norma
speciale menzionata, il cui potenziale contributo sanzionatorio era peraltro già stato
neutralizzato dal giudice di primo grado a seguito del bilanciamento della circostanza
aggravante dalla stessa prevista con le riconosciute attenuanti generiche.

5. In definitiva la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Bari per nuovo esame limitatamente ai reati di bancarotta documentale
fraudolenta e semplice .2c1 a quello di omessa tempestiva consegna delle scritture
contabili. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguenza
che la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale deve
ritenersi irrevocabile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 220 legge
fallimentare, nonché ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta
semplice documentale con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo
esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/2/2018
Il Consigliere

Il Presidente

ensore

storelli

) Depositato in C
Roma, lì

A

cOna7

Grazia

palorcia

nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA