Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16742 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16742 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAFFEI GUERRINO nato il 26/10/1948 a VOBARNO

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 09/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha integralmente confermato la
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trento nei confronti del predetto imputato per il
reato di tentato furto di una stata lignea medioevale e dei relativi monili votivi posti a
decorazione, statua contenuta in una edicola esterna alla Chiesa parrocchiale di Pellizzano.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

Osserva la difesa che la motivazione impugnata aveva fondato le ragioni della colpevolezza
dell’imputato sulle argomentazioni già spese dal primo giudice senza considerare le circostanze
allegate dal ricorrente nei motivi di gravame. Più in particolare, si evidenziava – già nei motivi
di gravame – che l’odierno imputato non era stato mai riconosciuto dai testimoni escussi come
uno dei due uomini sorpresi nel tentativo di trafugare il contenuto della edicola religiosa posta
al fuori della chiesa parrocchiale, essendo stato fermato, unitamente all’altro imputato, a
distanza di 15 chilometri dal predetto paese e che, pertanto, la sola circostanza che fosse stato
ritrovato nella disponibilità del coimputato un chiodo di ferro descritto dal parroco come quello
che teneva ferma la sopra descritta edicola al muro della chiesa non poteva di per sé essere
considerato elemento indiziario sufficiente a far discendere la responsabilità concorsuale del
ricorrente nel tentato furto oggetto di contestazione, giacché era anche verosimile e possibile,
come spiegazione alternativa, che l’altro coimputato avesse commesso il furto e, dopo tale
azione, il ricorrente si fosse introdotto nell’autovettura poi fermata dai carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Si propone, invero, da parte del ricorrente una ricostruzione alternativa della vicenda
fattuale, richiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione complessiva della prova.
2.1.1 Sul punto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo
della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella
motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la
conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso,

ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del

07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 ). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della
Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato
che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e
2

1.1 Denunzia il ricorrente vizio di motivazione e di violazione di legge penale.

l

per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la
modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta
immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della
motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006,

risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
2.1.2 Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, risulta
evidente l’inammissibilità delle doglianze sollevate dalla parte ricorrente con il suo unico
motivo di censura, atteso che si prospetta una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale,
già correttamente scrutinata e valutata dai giudici di merito, attraverso una rilettura degli atti
del processo.
Né è possibile comunque rintracciare nel tessuto argomentativo della motivazione impugnata
alcun profilo di criticità ovvero aporia motivazionale. Ed invero, la Corte territoriale aveva già
fornito adeguata e condivisibile risposta argomentativa alle doglianze già proposte nei motivi di
gravame e qui reiterate nel motivo di ricorso, evidenziando che il giudizio di penale
responsabilità riposava su una serie di univoci e convergenti elementi indiziari che si possono
così compendiare : i due complici nel furto erano stati sorpresi nel tentativo di trafugare dalla
edicola religiosa la statua lignea sopra descritta ; erano stati allertati dagli abitanti del paese i
carabinieri ai quali era stata riferita anche la tipologia di automezzo con cui i due correi si
erano prontamente allontanati dopo essere stati sorpresi nel tentativo di furto ; così
quest’ultimi si erano allontanati dal paese di Pellizzano a bordo di Fiat Doblò, che,
successivamente, era stata fermata dai carabinieri a circa 15 km di distanza da Pellizzano ;
all’interno dell’autovettura era presente anche l’odierno ricorrente ; il coimputato, posto alla
guida dell’autovettura e, peraltro, già dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato,
aveva nella sua disponibilità un chiudo di ferro che il parroco di Pellizzano aveva riconosciuto
proprio come quello che stringeva l’edicola in legno alle mura della chiesa ; nell’abitacolo
dell’autovettura erano stati ritrovati strumenti idonei allo scasso.
Orbene, a fronte di questo inequivoco quadro indiziario sul quale la Corte di merito ha
dispiegato una coerente ed adeguata motivazione, la parte ricorrente si limita in realtà a
proporre censure in fatto come tali dirette ad una rilettura dei dati probatori e ad accreditare
una ricostruzione alternativa del fatto, operazione che è inammissibile – per quanto sopra
spiegato – innanzi al giudice di legittimità.
Come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale risulta circostanza inverosimile
quella secondo cui il ricorrente ( che, peraltro, è residente in Milano ) potesse trovarsi in piena

3

Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si

notte nelle vicinanze del Passo del Tonale e che fosse stato raccolto per la strada proprio
dall’autore del reato sopra descritto.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

Così deciso in Roma, il 9.2.2018

procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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