Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16740 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16740 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

De Gregorio Aristide, nato a Napoli il 24/07/1975

avverso la sentenza del 29/06/2015 della Corte d’Appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Liguori;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 09/02/2018

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Ancona ha
confermato la decisione del GUP del Tribunale di Fermo in data 23 maggio
2013 con la quale l’imputato è stata condannato alla pena di giustizia per i
reati di cui agli artt. 216, 223 L. Fall, in concorso con altri separatamente

operazioni inesistenti a copertura di una distrazione patrimoniale di oltre
600.000,00 euro.
2. La Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrata la responsabilità
dell’imputato, pur all’esito delle censure mosse con l’atto di gravame, alla
stregua dell’ampio compendio probatorio acquisito in primo grado.
3.1 Ricorre avverso la sentenza l’imputato personalmente, deducendo
– con unico motivo – vizi motivazionali e travisamento delle prove. La corte
territoriale non avrebbe puntualmente contrastato i motivi articolati nell’atto
di gravame, riproducendo le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado
e conferendo rilievo determinante, ai fini della dimostrazione del concorso nel
reato di bancarotta impropria, al rapporto di conoscenza dell’imputato con
Zanga, amministratore della “Engineering and Buildings s.a.s.”, ritenuta
essere una delle società emittenti le false fatturazioni che avrebbero
dissimulato la distrazione delle corrispondenti somme di denaro, ed alla
presentazione di quest’ultimo ai legali rappresentanti della fallita. Il giudice di
merito non avrebbe, invece, conferito rilievo alle dichiarazioni del Coppola,
amministratore della “Co.Ge.Sas” che pure figura come società cartiera, che
ha dichiarato di non conoscere il ricorrente, formulando mere congetture circa
la comune provenienza territoriale dell’amministratore – Florinda Caserio – di
“General Impianti sas”, delle cui fatture pure si ritiene la natura fittizia. Così
come del tutto incongruamente il giudice di merito avrebbe conferito rilievo al
bonifico in favore del ricorrente della somma di C. 11.000,00, fatturata alla
“Engineering and Buildings s.a.s.” e ritenuta corrispettivo dell’emissione delle
cinque fatture false di cui all’imputazione, trascurando il più ampio compenso
ricevuto dal ricorrente a titolo di consulenza per mediazione creditizia in
favore della “Solettificio Ruggeri srl”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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giudicati, per aver procurato alla fallita “Solettificio Ruggeri srl” fatture per

1.11 ricorso è inammissibile.
2. In relazione alla formulazione dei motivi di censura, deve
innanzitutto tracciarsi l’ambito di deducibilità del vizio di motivazione nei casi
– come quello in esame – in cui entrambe le sentenze di merito abbiano

2.1 Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di c.d.
“doppia conforme”, le motivazioni vengono ad integrarsi reciprocamente,
purchè si siano espresse sullo stesso materiale probatorio ed a condizione che
il giudice dell’impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento
di primo grado, non abbia valutato atti a contenuto probatorio mai
precedentemente esaminati (Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006, Conte, Rv.
235690; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli, Rv. 258432. Conformi: N.
318 del 2006 Rv. 235690, N.19710 del 2009 Rv. 243636, N. 44765 del 2013
Rv. 256837). Sicchè il fondamento della rilevanza della duplice conforme
pronuncia, quale presupposto per l’integrazione dei contenuti motivazionali
delle decisioni di merito, riposa sull’esame dello stesso materiale istruttorio da
parte di entrambi i giudici, determinato dall’effetto devolutivo dell’appello.
2.2 Il duplice scrutinio, in senso unidirezionale, del medesimo
compendio dimostrativo dispiega coerenti implicazioni in punto di deducibilità
della censura di travisamento della prova, nel senso che «In tema di motivi di
ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal
testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché
specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore
accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,
rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale /probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di
cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del
risultato probatorio» (Sez. 6, Sentenza n.5146 del 16/01/2014, Rv. 258774,
N. 24667 del 2007 Rv. 237207). Dall’integrazione dell’impianto motivazionale
delle conformi sentenze di merito deriva, quale logico corollario, che il vizio
previsto dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere
dedotto, nel caso di cosiddetta “doppia conforme” nell’ipotesi in cui il giudice
di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia

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conformemente statuito alla stregua del medesimo compendio probatorio.

richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, Sentenza n.
4060 del 12/12/2013, Rv. 258438; Sez. 5, Sentenza n.18975 del
13/02/2017, Rv. 269906, N. 5223 del 2007 Rv. 236130, N. 19710 del 2009
Rv. 243636, N. 44765 del 2013 Rv. 256837; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv.

2.3 Con riferimento alla declinazione del predetto vizio, va poi rilevato
come anche a seguito della modifica apportata all’art. 606 cod. proc. pen.,
lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, non sia deducibile nel giudizio di legittimità il
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per la Corte di cassazione di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, 25255/2012 Rv. 253099),
mentre è sindacabile l’errore che si manifesta nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o
su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,
considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di
prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se
detti elementi sussistano o meno (Cass. pen. sez. 5, 39048/2007 Rv.
238215). Siffatto vizio è denunciabile con il ricorso per cassazione: a) quando
ricorra la cosiddetta “contraddittorietà processuale” (Cass. pen. sez. 6,
8342/2011 Rv.249583); b) quando si tratti di “travisamento di una prova
decisiva” acquisita al processo, in presenza di una palese difformità tra i
risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il
giudice di merito ne abbia tratto (Cass. pen. sez. 3, 39729/2009 Rv. 244623);
c) quando si prospetti il vizio di “travisamento della prova dichiarativa”, e
questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo
palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della
singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente
tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un
presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione
medesima (Sez. 5, Sentenza n.9338 del 12/12/2012 Rv. 255087. Massime
precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv.
245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).

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258438).

2.4 Nel quadro così delineato, lo scrutinio del travisamento della prova
impone l’analisi del complessivo percorso giustificativo-motivazionale seguito
dal giudice di merito, e non può limitarsi alla lettura alternativa delle singole
prove, con conseguente necessità – ai fini dell’ammissibilità della relativa
censura – che il ricorso si confronti con la valutazione dell’intero procedimento

fondamento dell’elaborazione o condivisione di una determinata ipotesi
ricostruttiva e, se del caso, dell’esclusione di altre. Di guisa che il sindacato
del giudice di legittimità può essere sollecitato solo su tale elaborazione
intellettuale, e non già sul materiale probatorio ex se. In altre parole, quel che
alla corte deve esser chiesto, se si ipotizza un vizio dell’apparato
motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica sulla interpretazione
effettuata dal giudice di merito del materiale probatorio e indiziario, di cui è
consentita l’allegazione al ricorso, ovvero la trascrizione all’interno dello
stesso, nei soli limiti in cui la riproduzione di detto materiale sia funzionale al
vaglio di logicità. Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni
frammenti probatori o indiziari, o ancora una loro alternativa ricostruzione, e
pretendere che su di essi la corte di legittimità esprima il giudizio comporta un
profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa (V. Sez. 5,
n. 44992 del 09/10/2012, P.M. in proc. Aprovitola).
3. Nella delineata prospettiva, il ricorso in esame evidenzia molteplici
profili di inammissibilità.
3.1 Va, innanzitutto, rilevato come la Corte territoriale abbia
confermato la sentenza di primo grado alla stregua del medesimo materiale
probatorio già valutato, con piena integrazione dell’apparato giustificativomotivazionale delle decisioni di merito. Ne consegue che già sotto questo
primo profilo le doglianze sollevate dalla parte ricorrente si presentano con
tutta evidenza formulate in modo inammissibile.
3.2 La censura relativa alla valutazione della prova ritenuta “travisata”
si fonda, inoltre, sul richiamo di testimonianze del cui contenuto si assume il
travisamento, sostanzialmente importando nel giudizio di legittimità parte
dell’istruttoria di merito su cui si richiede impropriamente alla corte di
esprimersi, con ciò evidenziando un ulteriore ed insuperabile profilo di
inammissibilità della doglianza. A fronte delle argomentate considerazioni

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probatorio e con le ragioni e gli elementi che il giudice ha indicato a

svolte nelle sentenze di merito, il ricorrente prospetta una critica
frammentaria ed atomistica delle singole fonti di prova, formulando
interrogativi alternativi su prospettate letture di diverso segno, senza che a
ciò segua l’allegazione di specifici punti di contrasto e omettendo uno scrutinio
serio e complessivo della tenuta logica della motivazione censurata. E siffatta

con la stessa proposte, anche sotto il profilo della necessaria autosuffienza del
ricorso, atteso che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per
violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che
deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e,
pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale
trascrizione o allegazione». (Sez. 2, Sentenza n.20677 del 11/04/2017 Rv.
270071, N. 26725 del 2013 Rv. 256723, N. 43322 del 2014 Rv. 260994, N.
46979 del 2015 Rv. 265053).
3.3 Le censure avanzate sono state, inoltre, formulate come “critica”
diretta degli elementi di prova acquisiti nel giudizio e non deducono un vizio
argomentativo idoneo ad inficiare la tenuta logica della motivazione
impugnata. Di guisa che, sebbene il ricorrente riconduca formalmente il vizio
denunziato nel paradigma applicativo del “travisamento della prova”, in realtà
la doglianza si incentra diversamente sulla richiesta di rivalutazione
“contenutistica” della prova dichiarativa di cui si denunzia il travisamento, con
ciò ponendo la doglianza al di fuori del perimetro di cognizione del giudizio di
legittimità.
3.4 La motivazione resa dalla Corte di merito si presenta, invece,
adeguata e completa nella risposta argomentativa alle specifiche ragioni di
doglianza avanzate con il gravame, avendo valorizzato tutti gli elementi
dimostrativi, storici e logici, del coinvolgimento del De Gregorio nella
bancarotta impropria posta in essere dagli amministratori della fallita,
rispondendo alle censure sviluppate nell’atto di gravame. La motivazione
resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità che riproducono, peraltro, quasi pedissequamente i motivi d’appello
essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da aporie o
contraddizioni logiche. Le argomentazioni svolte dai giudici di merito riposano
su una comprensibile ed esaustiva esposizione delle fonti di prova poste a

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modalità di formulazione della doglianza rende ex se inammissibili le censure

sostegno del convincimento giudiziale attraverso la valorizzazione probatoria
soprattutto degli elementi acquisiti attraverso la consulenza tecnica del
pubblico ministero e la documentazione allegata, che giustificano in modo
esaustivo non solo la natura fittizia delle cinque fatture oggetto di
contestazione, relative ad operazioni inesistenti, e la conseguente

somme riferibili al saldo delle predette, ma anche il collegamento ravvisabile
tra le diverse società cartiere (presenza dello stesso socio accomandatario;
inerenza di tutte le fatture a lavori edilizi mai realizzati). In siffatto contesto,
la ricostruzione dell’attività di mediazione posta in essere dal ricorrente
appare coerentemente delineata attraverso una serie di elementi indiziari
(bonifico ricevuto da società che risulta non aver mai operato; accertata
condivisione del medesimo immobile con l’amministratore della “Engineering
and Buildings s.a.s.” in epoca antecedente ai fatti e presentazione di questi
agli amministratori della fallita; localizzazione di tutte le società cartiere nel
contesto ambientale di riferimento del De Gregorio; emissione di fatture per
lavori edilizi mai effettuati in favore della stessa “Engineering and Buildings
s.a.s.” contabilizzate nello stesso giorno) unitariamente giustificati secondo
logici e coerenti ragionamenti deduttivi, e di cui il ricorso non riesce a
dimostrare travisamenti idonei a disarticolare palesemente il complessivo
ragionamento giustificativo.
4. Alla inammissibilità consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende,
di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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