Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1674 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1674 Anno 2014
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUNTORNO ALESSANDRO n. 4/7/1969
avverso l’ordinanza n. 97/2013 del 23/4/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI PALERMO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo qualificare l’appello come opposizione e rimettere gli atti al
gup.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 26 aprile 2013
dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Puntorno Alessandro
“avverso l’ordinanza.., con la quale veniva rigettata l’istanza di dissequestro della
autovettura…” sequestrata in relazione al reato di cui all’art. 73 dpr 309.90 per il
quale era stata applicata la pena ex articolo 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale rilevava che tale provvedimento dell’Il marzo 2013, con cui si
disponeva la confisca dell’autovettura quale bene utilizzato per commettere il
reato, non poteva essere accolto in termini di appello ma “va evidenziato che la
difesa ha chiesto, in subordine, (cioè qualora non fosse possibile giungere ad una
pronuncia di accoglimento del gravami), la conversione.., del gravame in ricorso
per cassazione, al fine di far valere una asserita abnormità della confisca
disposta con il provvedimento impugnato … a fronte di tale richiesta deve
ritenersi che il tribunale non abbia alcun potere di sindacato di merito, avendo

Data Udienza: 24/10/2013

manifestato la difesa la volontà di qualificare la propria impugnazione del
provvedimento di confisca in termini di ricorso per cassazione al fine di far valere
una asserita abnormità del provvedimento medesimo e spettando la Corte di
Cassazione, a questo punto, la verifica della sussistenza o meno dei presupposti
per raccoglimento delle doglianze…”
Trasmetteva per-tanto gli atti alla Corte.
Con tale atto oggetto di conversione, Puntorno, a mezzo dei propri difensori,
impugna espressamente l’ordinanza dell’Il marzo 2013 che rigettava la richiesta

riferisce come il medesimo giudice il 18 marzo 2013 abbia disposto la confisca
del bene in questione.
Non è ben chiaro quale sia l’ambito della impugnazione, anche in ragione del
fatto che vi sono due provvedimenti del giudice e che quello (apparentemente
impugnato) dell’Il marzo 2013 risponde alla richiesta di dissequestro “visto
articolo 140 codice penale dispone la confisca dell’autovettura in sequestro”.
E’ però sicuro che, con la scelta di impugnare l’atto innanzi al Tribunale in
sede di Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., la parte ha inteso scegliere di
contestare il mancato accoglimento della richiesta di dissequestro.
Conseguentemente la decisione adottata dal tribunale del riesame – a parte
la discutibile affermazione che la richiesta del difensore di ritenere in sede di
udienza camerale l’atto abnorme e perciò suscettibile di ricorso per cassazione
vincoli il Tribunale laddove è al giudice che spetta il potere di riqualificazione
della impugnazione – affronta effettivamente il tema della sussistenza di
condizioni per il mantenimento del sequestro. Difatti, con il provvedimento che
dichiarava la inammissibilità dell’appello, il Tribunale, dopo aver valutato le
ragioni della parte, osserva come la presenza del decreto di confisca non
consenta la restituzione del bene in sequestro e quindi, “non può essere accolto
il gravame in termini di appello ex articolo 310 cod. proc. pen.”. E’ indiscutibile
che vi sia stata un’espressa decisione sulla impugnazione e, quindi, non era
possibile alcuna ulteriore trattazione riconoscendo all’atto di appello non una
diversa natura bensì una natura di duplice impugnazione.
Valutate le ragioni della inammissibilità, tenuto conto che la stessa parte ha
concorso a ingenerare l’errore del Tribunale richiedendo espressamente

“in

subordine”, in caso di mancato accoglimento, di rivalutare l’impugnazione in
forma di ricorso per cassazione, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura
di cui in dispositivo.
P.Q.M.

di revoca del sequestro della autovettura in questione. Nell’atto di appello

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della Cassa delle

Ammende.

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