Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16736 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16736 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTINI ALESSIO nato il 15/11/1983 a PRATO

avverso la sentenza del 10/10/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso per l’inammissibilità
Udito i difensori
L’avv. Barletta deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la
liquidazione
L’avv. Magni si riporta integralmente ai motivi

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 10/10/2014 la Corte d’appello di
Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Alessio Martini e Matteo Bombarda, in relazione al
reato di rissa, perché estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili
in favore di Alessandro Mannori.
Con riferimento a queste ultime, la Corte territoriale ha rilevato: a) che da tutte
le dichiarazioni rese in dibattimento era emerso, in modo univoco, che la sera del

parte, e Stefano Lopez e i suoi amici, dall’altra, vi era stata una prima lite,
accompagnata da spintoni e presto degenerata in una reciproca aggressione
fisica; b) che il Mannori, rimasto in disparte, ad un certo punto, anche per il
turbamento suscitato in una ragazza presente all’accaduto, aveva stigmatizzato
quanto stava accadendo, applaudendo ironicamente e dicendo “bravi, bravi”; c)
a questo punto, il Mannori era stato colpito con una sdraio e con un forte colpo al
volto che gli aveva cagionato la frattura all’emimandibola sinistra; quindi, era
stato accerchiato dal Bombarda, dal Martini e dal ragazzo minorenne e raggiunto
da altri colpi; d) che era sussistente la prova della rissa, a causa della presenza
di altri soggetti minorenni, per i quali si era proceduto separatamente; e) che
l’assoluzione del Martini dal reato di lesioni non assumeva rilievo ai fini del
decidere, in quanto le lesioni riportate dal Mannori erano avvenute durante e a
causa della rissa.
2. Nell’interesse del Martini è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali, rilevando: a) che, a seguito dell’assoluzione del
Mannori, l’affermazione di responsabilità dei soli Martini e Bombarda per il reato
di rissa collideva con la non configurabilità di quest’ultima fattispecie nel caso di
aggressione da parte di più soggetti nei confronti di un altro; b) che, in caso di
rissa, il Mannori avrebbe dovuto essere condannato; c) che il Martini era stato
assolto dal reato di lesioni.

Considerato in diritto
1. La prima articolazione del motivo è inammissibile, in quanto reitera, in termini
di assoluta genericità, una prospettazione difensiva, puntualmente affrontata
dalla Corte territoriale, che ha argomentato ampiamente in ordine all’esistenza di
gruppi contrapposti fronteggiatisi nell’occasione.
‘Il tema della responsabilità del Mannori, oltre ad essere sollevato da soggetto
non legittimato all’impugnazione sul punto, è comunque esaminato dalla Corte
d’appello, che ha sottolineato, con considerazioni non attinte da alcuna critica,
l’assoluta estraneità della persona offesa alla violenta contrapposizione tra i due
gruppi.
1

19/08/2005, tra gli imputati Martini, Bombarda e un soggetto minorenne, da una

La seconda articolazione del motivo è infondata.
La responsabilità per il danno derivante da reato comprende, infatti, anche i
danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il
criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016 dep. 31/01/2017, Pota, Rv. 269271, che ha individuato un nesso mediato,
eppure eziologicamente rilevante tra i danni causati in maniera diretta dai reatifine dell’associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito
le condizioni per la loro determinazione, ancorché per i reati-fine l’imputato fosse

Tale principio di carattere generale assume significato ancora più intenso rispetto
al reato di rissa, alla luce della circostanza aggravante ad effetto speciale,
prevista dall’art. 588, comma secondo, cod. pen., per l’ipotesi che nella rissa
taluno rimanga ucciso o riporti una lesione personale.
Il maggior disvalore del fatto dimostra che la correlazione tra la rissa e le lesioni
assurge, anche sul piano penalistico, a livello di tipizzazione, collocando le
seconde (al pari dell’omicidio) tra gli effetti “normali”, ancorché eventuali, del
primo reato, ossia a quest’ultimo ricollegabili secondo un criterio di ordinaria
regolarità causale, giustificando identica conclusione sul piano delle conseguenze
civilistiche.
Proprio tale cornice di riferimento giustifica la conclusione alla quale questa Corte
è giunta affermando che, in tema di rissa aggravata dalla morte di uno dei
corrissanti, sussiste la legittimazione dei prossimi congiunti dell’ucciso a
costituirsi parti civili nei confronti del corrissante – ancorché tale evento non gli
sia direttamente ascrivibile, né sussista una responsabilità a titolo di concorso
nell’omicidio – quale autore mediato del danno, trattandosi di omicidio avvenuto
durante e a causa della rissa; né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che il
risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell’omicida, posto che semmai
tale circostanza rileva con riguardo alla divisibilità delle obbligazioni ex delicto e,
quindi, del quantum attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell’eventuale
rapporto di solidarietà tra di loro (Sez. 5, n. 29342 del 20/04/2007, Larizza, Rv.
237256)
2. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va
condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di
legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in euro
2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

2

stato assolto).

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in
complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge
Così deciso il 01/02/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuse pe De Marzo

Maurizio Fumo

Roma, n ……….

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De sitato

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