Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16735 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16735 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
De Rosa Franca, nata a Lanciano, il 3/5/1991;

avverso la sentenza del 7/3/2015 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Ferdinando Ligribla, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, ha condannato De Rosa Franca per il reato di furto in

Data Udienza: 01/02/2018

abitazione di un telefono cellulare così riqualificando il fatto originariamente contestato
sotto il titolo della ricettazione.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata personalmente deducendo errata applicazione
della legge penale, violazione di quella processuale e vizi della motivazione. Sotto un
primo profilo la ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa in ragione
dell’inedita riqualificazione del fatto da parte del giudice dell’appello in difetto di
contraddittorio sul punto. Sotto altro profilo lamenta invece il travisamento delle

utilizzata sull’apparecchio trafugato. Erroneamente la Corte territoriale, per fondare la
propria decisione, avrebbe infatti ritenuto che l’imputata abbia impiegato la scheda a lei
in uso sul telefono rubato solo un’ora dopo la sua sottrazione, quando invece dai citati
tabulati, dalla testimonianza dell’operante che ha condotto le indagini e dalla stessa
imputazione risulta che ciò si sarebbe verificato solo dopo quindici giorni dal furto.
Infine rileva che la sentenza, ai fini della verifica della sussistenza di un ragionevole
dubbio sulla responsabilità della De Rosa, avrebbe omesso di considerare che il suo
nucleo familiare era composto anche da altre persone, non potendosi dunque escludere
che responsabile del furto possa essere stato un altro degli appartenenti al medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminare è l’esame dell’eccezione processuale proposta con il ricorso e relativa alla
violazione del contraddittorio in ordine alla riqualificazione del fatto operata dal giudice
dell’appello.
2.1 Va innanzi tutto rilevato che la riqualificazione del fatto da ricettazione a furto in
abitazione non risulta essere stata effettivamente oggetto di interlocuzione da parte
della difesa nel corso del giudizio d’appello, la quale non l’ha sollecitata (così come non
lo ha fatto il pubblico ministero), né si tratta di questione discussa nel corso di quello di
primo grado.
2.2 Ciò premesso, l’eccezione deve ritenersi manifestamente infondata. Infatti secondo
l’oramai consolidato orientamento di questa Corte, qualora il fatto venga diversamente
qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto
modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque
assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione normativa mediante il
ricorso per cassazione (ex multis Sez. 2, n. 46401 del 9 ottobre 2014, Destri e altri, Rv.
261047). Nel caso di specie non è dubbio che l’imputata si sia avvalsa di tale
possibilità, proponendo specifiche censure attinenti la definizione giuridica assegnata al

risultanze processuali e in particolare dei tabulati relativi alla scheda telefonica

fatto in sentenza e la sussistenza di elementi sufficienti ad identificarla come l’autrice
del furto.

3. Inammissibili sono anche gli altri rilievi svolti dalla ricorrente.
3.1 Quanto al lamentato travisamento dei tabulati telefonici, va innanzi tutto rilevato
che si tratta di questione non già dedotta con il gravame di merito, nonostante la
circostanza relativa all’utilizzo del cellulare della persona offesa solo un’ora dopo la sua

dell’affermazione di responsabilità dell’imputata (ex multis Sez. 2, n. 7986/17 del 18
novembre 2016, La Gumina e altro, Rv. 269217). Non di meno che i tabulati siano stati
travisati dai giudici del merito è affermazione meramente asserita dalla ricorrente, che
non ha indicato con la dovuta precisione, né tantomeno documentato l’atto probatorio
oggetto del vizio denunziato, che dunque non può essere effettivamente apprezzato da
questa Corte. Infine deve rilevarsi la sostanziale carenza di interesse a sollevare la
questione, atteso che, qualora effettivamente fosse provato che l’imputata non abbia
utilizzato nell’immediatezza il cellulare oggetto di furto, bensì a distanza di giorni dalla
sua sottrazione, la stessa dovrebbe essere ritenuta responsabile del più grave reato di
ricettazione.
3.2 Generica in quanto meramente congetturale è poi l’ultima obiezione sollevata dalla
ricorrente, in difetto dell’indicazione di elementi idonei a rendere in qualche modo
concreta (e non solo astrattamente ipotizzabile) l’eventualità che il furto possa essere
stato perpetrato da un altro familiare dell’imputata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 1/2/2018

Depositato ip

9§p

Roma, lì ………………

11 da

sottrazione fosse già stata riportata dalla sentenza di primo grado a sostegno

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