Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16734 del 31/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16734 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
nel procedimento nei confronti di
BROGNERI Giuseppe, nato il 21/11/1950 a Rossano
avverso la sentenza del 12/11/2015 del Tribunale di Castrovillari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione
degli atti alla Corte di Assise di Cosenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ricorre
per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il
12/11/2015 che ha dichiarato l’incompetenza per materia nel procedimento nei
confronti di Brogneri Giuseppe per il reato di cui all’art. 591 cod. pen., in quanto,
Data Udienza: 31/01/2018
essendo dal fatto derivato il decesso di Muraca Giuseppe, la competenza è della
Corte di Assise.
Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 23 cod. proc. pen., e
l’abnormità dell’ordinanza con la quale il Tribunale, dichiarata la propria
incompetenza per materia, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., anziché
alla Corte di Assise; invero, sebbene la Corte Costituzionale, con sentenza n. 76
del 1993, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 cod. proc. pen.
nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente,
2001, pronunciata a proposito della dichiarazione di incompetenza per territorio,
ha affermato che la trasmissione al P.M. presso il giudice competente deve
ritenersi limitata all’ipotesi in cui il P.M. ed il GUP siano diversi da quelli che
hanno, rispettivamente, esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza
preliminare. Tale orientamento è stato infine recepito anche da Sez. 5, n. 18710
del 27/02/2013, A, Rv. 256774.
Nel caso in esame, l’aggravante di cui al 3° comma dell’art. 591 cod. pen.,
sebbene non formalmente indicato, nella rubrica dell’imputazione, mediante
indicazione della disposizione di legge, era stata compiutamente descritta nella
contestazione in fatto; sicché la trasmissione degli atti al giudice competente non
comporterebbe alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato; al contrario, la
trasmissione degli atti al medesimo P.M. che ha già esercitato l’azione penale
implica una indebita regressione del procedimento, ed una violazione dell’art.
111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La questione interpretativa è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite di
questa Corte, che, componendo il contrasto ermeneutico registratosi, ha
affermato il principio secondo cui il tribunale del capoluogo del distretto che, in
fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad
un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell’elenco di cui all’art. 51,
comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di
assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la
competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le
funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienza preliminare siano state
svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.
(Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270935, che, in motivazione, in linea
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anziché al P.M. presso quest’ultimo, nondimeno, con la sentenza n. 104 del
con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n.104 del 2001, ha
chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del
procedimento e di nuova celebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti
già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente,
legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione
dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della
ragionevole durata del processo; nel medesimo senso, già Sez. 5, n. 18710 del
27/02/2013, A, Rv. 256774, secondo cui, in tema di dichiarazione
competente l anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo l è illegittima
soltanto ove si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza
preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione
penale e celebrato l’udienza; in senso contrario, Sez. 5, n. 47097 del
15/07/2014, P, Rv. 261282; Sez. 1, n. 37037 del 20/09/2010, Apadula, Rv.
248954).
Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza impugnata, nel rilevare
l’incompetenza per materia del Tribunale, per essere competente la Corte di
Assise, erroneamente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto
avrebbe dovuto disporre la trasmissione direttamente alla Corte di Assise
territorialmente competente, essendo il P.M. ed il Giudice dell’udienza
preliminare i medesimi che avevano esercitato le funzioni nel procedimento.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla trasmissione degli atti al P.M., e la trasmissione degli atti alla
Corte di Assise di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla trasmissione
degli atti al P.M. e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Assise di Cosenza.
Così deciso in Roma il 31/01/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Giuseppe Riccardi
Grazia Lapalorcia
Depositato
Roma, lì
r2 p 8:190:14rii
I u ArL
LV
d’incompetenza per materia, la trasmissione degli atti direttamente al giudice