Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16733 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16733 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
nel procedimento nei confronti di
MURARO Cristina Cecilia, nata il 22/11/1957 a Castello Tesino

avverso la sentenza del 05/07/2016 del Giudice di Pace di Borgo Valsugana

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Alfio Paglione, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/07/2016 il Giudice di Pace di Borgo Valsugana
assolveva Muraro Cristina Cecilia dal reato di cui all’art. 594 c.p., per
intervenuta depenalizzazione, e dal reato di cui all’art. 581 cod. pen.,
contestato per aver percosso con pugni e sberle Elio Michele Corona.

Data Udienza: 31/01/2018

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, deducendo i
vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione, limitatamente al
reato di percosse: lamenta che l’assoluzione dell’imputata sia priva di
motivazione, deducendo la violazione del principio della sufficienza delle
dichiarazioni della persona offesa, che sono state, al contrario, semplicemente
ignorate, analogamente alle dichiarazioni della testimone Casata, che ha

3. Con memoria depositata il 18/01/2018 il difensore della parte civile
Corona Elio, Avv, Paolo Zanetti, ha chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha, infatti, assolto l’imputata, ai sensi dell’art.
530, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo mancante o insufficiente la prova,
sostenendo che dalle dichiarazioni della persona offesa, in quanto costituita
parte civile, e dei testimoni escussi non fosse stata raggiunta alcuna prova
che l’imputata avesse percosso con pugni, sberle e pizzicotti la persona
offesa.
In particolare, oltre a svalutare del tutto la deposizione della persona
offesa, in ragione dell’interesse economico sotteso alla costituzione di parte
civile e della forte conflittualità tra le parti, la motivazione ha affermato che le
dichiarazioni del teste Casata sulla presenza di lividi sul corpo della persona
offesa fossero irrilevanti, in quanto insuscettibili di provare il nesso eziologico
con le percosse contestate, e che mancassero “riscontri oggettivi”.

3. La motivazione appare viziata in quanto, innanzitutto, apparente, nella
parte in cui risulta fondata su argomentazioni del tutto assertive, che si
limitano ad affermare la mancanza di prova in ordine alla dinamica dei fatti,
senza tuttavia confrontarsi con gli elementi probatori concretamente acquisiti
ed utilizzabili: invero, le dichiarazioni della persona offesa sono state ignorate
sulla base di una apodittica valutazione di non credibilità soggettiva, fondata
sulla costituzione di parte civile e sulla conflittualità tra le parti, priva,
tuttavia, di un giudizio sui requisiti di attendibilità del narrato; inoltre, le
dichiarazioni della teste Casata, che avrebbero fornito riscontro al narrato

2

riferito di lividi sul corpo della persona offesa.

della vittima, riferendo dei lividi, sono state immotivatamente ritenute
irrilevanti, “in assenza di riscontri oggettivi”, che, nella specie, non potevano
esserci, essendo stato contestato il reato di percosse, non già di lesioni.
Tanto premesso, la sentenza appare viziata, in quanto, da un lato,
omette di motivare sul contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, che,
secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,

racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone
(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), e, dall’altro, è
avulsa dal restante tessuto probatorio che, stando al ricorso ed alla sentenza
impugnata (unici atti nella disponibilità cognitiva di questa Corte), era
integrato altresì dalle dichiarazioni di una testimone, che riferiva, a riscontro
del narrato della persona offesa, della presenza di lividi.
La motivazione, dunque, è apparente, in quanto svaluta in maniera
assertiva le fonti dichiarative, non indicando neppure il contenuto narrativo
idoneo ad ingenerare il dubbio valutativo, ed è illogica, in quanto la necessità
di una valutazione rigorosa dell’attendibilità della parte civile non implica,
come nella specie, una inattendibilità in re ipsa derivante dalla qualità
processuale, bensì la formulazione di un giudizio concreto sui requisiti del
narrato e sulla credibilità soggettiva.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo
esame al Giudice di Pace di Borgo Valsugana.
La memoria della parte civile, in quanto depositata il 18/01/2018, è
tardiva, in quanto pervenuta oltre il termine di quindici giorni prima
dell’udienza (art. 611 cod. proc. pen.), e la liquidazione delle spese va
riservata al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Borgo
Valsugana per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 31/01/2018

della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA